CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 48769/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E LINOSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; „- Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che i tre motivi del ricorso proposto nell'interesse di Lu gi Condello non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto aspecifici e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito. Invero, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato, con motivazione incensurabile perché scevra da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e coerente con il contesto normativo di riferimento, la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. 159/2011. In particolare, con riferimento alla configurabilità del reato, il provvedimento impugnato dà conto della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al Condello (p. 3 del provvedimento impugnato), mediante argomentazioni sorrette da adeguato esame delle deduzioni difensive. In ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa è stata correttamente esclusa anche in ragione della sua accertata pericolosità sociale (desumibile dalla sottoposizione alla misura di prevenzione), su cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Per quanto concerne, infine, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va innanzitutto rilevata l'assoluta genericità della censura dedotta dal ricorrente; ad ogni modo, la Corte d'Appello ha ritenuto - in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) - insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022