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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19863/2023

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3 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7347/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Presicce-Acquarica (Lecce), [OSCURATO:PERSONA] n. 40/A, –controricorrente - avverso la sentenza n. 2682/23/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, depositata in data 24/09/2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 15 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue.

Con ricorso alla CTP di Lecce, la società contribuente impugnò il diniego di rimborso dell’importo di euro 80.000,00 per l’anno 2013, fondato sull’omessa compilazione in Unico 2013 Quadro RF relativo alla verifica dell’operativitàdella società.

Con il ricorso la società contribuente evidenziò che i fabbricati posseduti erano in corso di costruzione nell’anno di riferimento e che nel modello Unico 2013, quadro RF, aveva correttamente compilato il codice 1 nella casella “casi particolari” che le consentivano l’esclusione.

Il ricorso venne accolto e la sentenza impugnata dall’Ufficio.

Successivamente il giudice di seconde cure respinse l’appello dell’Agenzia evidenziando, tra le altre cose, che la società aveva dimostrato, allegando le dichiarazioni IVA degli anni 2013 e 2014, che le compensazioni erano avvenute per l’importo indicato “in detrazione o in compensazione” e non per l’importo per il quale era stato richiesto il rimborso.

Ritenne, inoltre, che in forza della documentazione prodotta (visure catastali, fotografie) fosse stato provato che gli immobili acquistati dalla contribuente fossero, nel periodo di riferimento, in costruzione.

Avverso la prefata sentenza l’agenzia propone ricorso affidato a due motivi, cui replica con controricorso la contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4 e 4bis, della l. n. 724 del 1994, dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art, 360, n. 3 c.p.c.

Con la prefata doglianza ci si duole del fatto che la CTR pronunciando nel merito della debenza dell’imposta non ha rilevato che la società è stata destinataria di un atto di diniego del rimborso per non aver provato di aver posto in essere gli adempimenti necessari, previsti specificatamente dalla normativa denunciata in rubrica per il caso di rimborso IVA chiesto da società non operative o in perdita sistematica.

L’agenzia evidenzia come a fondamento del citato diniego vi fosse la mancata compilazione del campo della dichiarazione dei redditi relativo all’operatività della società che faceva presumere la non operatività della stessa e, dunque, che non avesse maturato il diritto al credito.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.2697 c.c. perché la società non avrebbe provato l’esistenza sostanziale del credito, non adempiendo all’onere della prova su di essa gravante.

Il giudice, quindi, avrebbe accolto la domanda della società contribuente senza verificare se questa avesse provato l’esistenza del credito. 3.Preliminarmente va dato atto che il giudizio ha ad oggetto l’applicazione della disciplina delle cd. società di comodo di cui all’art. 30 l. n. 724 del 1994 e succ. modifiche, sulla quale è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia europea con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 16091 del 2022.

Conseguentemente, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata da questa Corte co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7347/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Presicce-Acquarica (Lecce), [OSCURATO:PERSONA] n. 40/A, –controricorrente - avverso la sentenza n. 2682/23/2021 pronunciata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, depositata in data 24/09/2021; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 20 aprile 2023 e, in sede di riconvocazione, in quella del 15 giugno 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza e dagli atti di parte emerge quanto segue. Con ricorso alla CTP di Lecce, la società contribuente impugnò il diniego di rimborso dell’importo di euro 80.000,00 per l’anno 2013, fondato sull’omessa compilazione in Unico 2013 Quadro RF relativo alla verifica dell’operativitàdella società. Con il ricorso la società contribuente evidenziò che i fabbricati posseduti erano in corso di costruzione nell’anno di riferimento e che nel modello Unico 2013, quadro RF, aveva correttamente compilato il codice 1 nella casella “casi particolari” che le consentivano l’esclusione. Il ricorso venne accolto e la sentenza impugnata dall’Ufficio. Successivamente il giudice di seconde cure respinse l’appello dell’Agenzia evidenziando, tra le altre cose, che la società aveva dimostrato, allegando le dichiarazioni IVA degli anni 2013 e 2014, che le compensazioni erano avvenute per l’importo indicato “in detrazione o in compensazione” e non per l’importo per il quale era stato richiesto il rimborso. Ritenne, inoltre, che in forza della documentazione prodotta (visure catastali, fotografie) fosse stato provato che gli immobili acquistati dalla contribuente fossero, nel periodo di riferimento, in costruzione. Avverso la prefata sentenza l’agenzia propone ricorso affidato a due motivi, cui replica con controricorso la contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4 e 4bis, della l. n. 724 del 1994, dell’art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art, 360, n. 3 c.p.c. Con la prefata doglianza ci si duole del fatto che la CTR pronunciando nel merito della debenza dell’imposta non ha rilevato che la società è stata destinataria di un atto di diniego del rimborso per non aver provato di aver posto in essere gli adempimenti necessari, previsti specificatamente dalla normativa denunciata in rubrica per il caso di rimborso IVA chiesto da società non operative o in perdita sistematica. L’agenzia evidenzia come a fondamento del citato diniego vi fosse la mancata compilazione del campo della dichiarazione dei redditi relativo all’operatività della società che faceva presumere la non operatività della stessa e, dunque, che non avesse maturato il diritto al credito. 2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.2697 c.c. perché la società non avrebbe provato l’esistenza sostanziale del credito, non adempiendo all’onere della prova su di essa gravante. Il giudice, quindi, avrebbe accolto la domanda della società contribuente senza verificare se questa avesse provato l’esistenza del credito. 3.Preliminarmente va dato atto che il giudizio ha ad oggetto l’applicazione della disciplina delle cd. società di comodo di cui all’art. 30 l. n. 724 del 1994 e succ. modifiche, sulla quale è stato disposto rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte di giustizia europea con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 16091 del 2022. Conseguentemente, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte. P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte di giustizia europea sulla questione pregiudiziale sollevata da questa Corte co
Sentenza Cassazione n. 19863/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris