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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28316/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio disposto con sentenzadella sezione Quinta penale di questa Corte, n. 2900 – 24 del 22 settembre2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia emessanei confronti dell’imputato, dal Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2019, è stataesclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.nonché la continuazione e, con le già concesse circostanze attenuanti genericheequivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1legge fall., la pena è stata rideterminata in quella di anni tre di reclusione, conpene accessorie di pari durata e con conferma, nel resto, della sentenza di primogrado.1.1.

La prima sentenza di appello, resa in data 9 maggio 2022, avevariformato limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamentosanzionatorio, la condanna con cui il Tribunale in sede del 30 ottobre 2019 cheaveva irrogato all’imputato le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia,in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e dibancarotta semplice in rubrica ascrittigli, ai capi a) e b) dell'imputazione, inrelazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.", societàconsortile a responsabilità limitata, dichiarato dal tribunale di Bari in data 10novembre 2014, confermando nel resto la sentenza impugnata.1.2.

La sentenza rescindente ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reatodi cui all’art. 217 legge fall. e ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorsoconcernenti la sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, reputando fondato l'ultimomotivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, primocomma, legge fall.La pronuncia ha rilevato che, a fronte di uno specifico motivo di appello concui l'imputato contestava specificamente la sussistenza della circostanza di cuiall'art. 219 legge fall., ritenuta in relazione ad entrambe le fattispecie incontestazione, la prima sentenza di appello si era limitata ad affermare che lasocietà fallita era onerata da debiti per un importo pari ad euro 1.600.000,00.Tuttavia la sentenza rescindente ha richiamato la consolidata giurisprudenzadi legittimità secondo la quale, in tema di reati fallimentari ed ai finidell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., la valutazione deldanno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tracreditori dal fatto di bancarotta.

Si è ribadito che ne consegue che il giudiziorelativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolorapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singoleoperazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto inrelazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamentodel fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per ilriparto ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 12087 del10/10/2000, Rv. 217403; nel senso che la circostanza aggravante del "dannopatrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. siconfigura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valoredei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimonialeper i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave:Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823).Tali profili sono stati reputati non esplorati dalla Corte territoriale cosìdisponendosi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio onde colmarel'evidenziata lacuna motivazionale e per la determinazione del trattamentosanzionatorio, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione diuna pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diversefattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall. nell'ambito del medesimofallimento, le stesse mantengono propria autonomia ontologica, dando luogo adun concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridicoprevisto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto nonprevede - sotto il profilo strutturale - una circostanza aggravante, ma detta per ireati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria diquella ordinaria di cui all'art. 81, c.p. (tra queste, citando Sez. 5, n. 44097 del05/07/2019, Rv. 277407).2.

Avverso la sentenza resa in sede di rinvio ha proposto tempestivo ricorsoper cassazione per il tramite del difensore, l’imputato, affidandosi a un unicomotivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 69cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche.Il bilanciamento, nel caso di specie, ha riguardato soltanto le circostanzesecondo comma, n. 1 legge fall. avendo il giudice del rinvio escluso lasussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.Incombeva, pertanto, al giudice del rinvio rendere conto del diniego, afronte della specifica richiesta dell'imputato, di riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante, con espressamotivazione.Invero, nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado l'imputatoaveva svolto specifiche contestazioni circa le ragioni per le quali le circostanzeprevalenza.Si fa riferimento al motivo n. 3 dell'atto di appello dove si era evidenziatocome l'imputato avesse tenuto una condotta collaborativa con gli organi dellaprocedura fallimentare presentandosi sempre alle convocazioni del curatorefallimentare nonché mantenendo un contegno collaborativo nel corsodell'istruttoria dibattimentale.

Inoltre, all’uopo, era stato valorizzato il numerosignificativo di transazioni depositate nel corso dell'istruttoria di primo grado,stipulate tra la società fallita e i suoi creditori, nel tentativo di far fronte allamassa debitoria cercando di soddisfare il maggior numero possibile di debiti.A fronte di tali elementi di fatto rappresentati dall’appellante, la sentenzanon avrebbe fornito alcuna specifica e adeguata motivazione limitandosi ariscontrare che non si ravvisavano elementi positivamente valutabili al fine diaddivenire a un giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato costantemente ilcondivisibile principio secondo il quale le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimentoai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quandosiano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.

Né va taciuta l’esistenzadell’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio dicomparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la solaenunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfal'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nelladiscrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizionedei criteri di valutazione (tra le molte altre nello stesso senso, Sez. 7, ord. n.11571 del 19/02/2016, Rv. 266148 – 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010,Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv.249549).In ogni caso, si deve notare che, nella specie, risulta esclusa, a seguito delsecondo giudizio di appello, una circostanza e residua solo quella di cui all’art.219 legge fall. relativa all’aver commesso più fatti di bancarotta.

Peraltro, risultaformulata, in sede di gravame, espressa richiesta nel senso della prevalenza, conindicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta medesima, con lanecessità dunque di specificare le ragioni che hanno indotto il giudice del nuovogiudizio a confermare il giudizio di equivalenza (Sez. 7, ord. n. 11210 del20/10/2017, Rv. 272460 – 01).Ciò premesso, rileva il Collegio che, pur a fronte dell’esito del giudizio dirinvio, nel corso del quale la seconda sentenza di appello ha escluso unacircostanza, nonché del richiamato onere di motivazione connesso allo specificomotivo di appello svolto sul punto, la giustificazione fornita dalla Corteterritoriale appare sufficiente e immune da vizi rilevabili nella presente sede.Invero, la motivazione si colloca a pieno titolo nel menzionato alveogiurisprudenziale indicato, in quanto il rigetto della concessione delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza si fonda proprio sui parametri di cui all’art.133 cod. pen., avendo considerato non valutabile positivamente neppure lacondotta dell’imputato in quanto non reputata espressione di resipiscenza;sicché, la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica, postoche l’imputato ha certamente diritto di difendersi in ogni modo, ma puòconseguire benefici solo deducendo in termini specifici elementi idonei, secondo ilmotivato apprezzamento del giudice di merito a giustificare il risultato richiesto,ossia, nella specie, il più favorevole giudizio di bilanciamento.La motivazione, infatti (v. ultima pagina della sentenza impugnata), affermache il giudizio di bilanciamento nel senso della mera equivalenza va condivisoperché del comportamento collaborativo i giudici di primo grado avevano giàtenuto conto nel concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche e chenon sono emersi elementi positivi ulteriori.

Immune da vizi appare dettoragionamento tenuto conto, peraltro, che rispondere alle convocazioni dellacuratela è dovere specifico posto in capo al fallito e, dunque, da tale condotta,correttamente, la Corte territoriale non ha tratto alcun ulteriore elementopositivo.Del resto, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha ridotto la pena ad anni tredi reclusione da quella di anni tre e mesi due che aveva irrogato il Tribunale inprimo grado, avendo escluso una circostanza aggravante, sicché non si ravvisaalcuna reformatio in peius quanto al trattamento sanzionatorio, da ultimo,irrogato.2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, O. Mignolo, che ha chiestola declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio disposto con sentenzadella sezione Quinta penale di questa Corte, n. 2900 – 24 del 22 settembre2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della pronuncia emessanei confronti dell’imputato, dal Tribunale di Bari, in data 30 ottobre 2019, è stataesclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, legge fall.nonché la continuazione e, con le già concesse circostanze attenuanti genericheequivalenti alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1legge fall., la pena è stata rideterminata in quella di anni tre di reclusione, conpene accessorie di pari durata e con conferma, nel resto, della sentenza di primogrado.1.1. La prima sentenza di appello, resa in data 9 maggio 2022, avevariformato limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamentosanzionatorio, la condanna con cui il Tribunale in sede del 30 ottobre 2019 cheaveva irrogato all’imputato le pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia,in ordine ai fatti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale e dibancarotta semplice in rubrica ascrittigli, ai capi a) e b) dell'imputazione, inrelazione al fallimento della società "[OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L.", societàconsortile a responsabilità limitata, dichiarato dal tribunale di Bari in data 10novembre 2014, confermando nel resto la sentenza impugnata.1.2. La sentenza rescindente ha rilevato l’intervenuta prescrizione del reatodi cui all’art. 217 legge fall. e ha dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorsoconcernenti la sussistenza dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e dibancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, reputando fondato l'ultimomotivo di ricorso relativo alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, primocomma, legge fall.La pronuncia ha rilevato che, a fronte di uno specifico motivo di appello concui l'imputato contestava specificamente la sussistenza della circostanza di cuiall'art. 219 legge fall., ritenuta in relazione ad entrambe le fattispecie incontestazione, la prima sentenza di appello si era limitata ad affermare che lasocietà fallita era onerata da debiti per un importo pari ad euro 1.600.000,00.Tuttavia la sentenza rescindente ha richiamato la consolidata giurisprudenzadi legittimità secondo la quale, in tema di reati fallimentari ed ai finidell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 legge fall., la valutazione deldanno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tracreditori dal fatto di bancarotta. Si è ribadito che ne consegue che il giudiziorelativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolorapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singoleoperazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto inrelazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamentodel fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per ilriparto ove non si fossero verificati gli illeciti (cfr. Sez. 1, n. 12087 del10/10/2000, Rv. 217403; nel senso che la circostanza aggravante del "dannopatrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. siconfigura solo se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valoredei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimonialeper i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave:Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823).Tali profili sono stati reputati non esplorati dalla Corte territoriale cosìdisponendosi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio onde colmarel'evidenziata lacuna motivazionale e per la determinazione del trattamentosanzionatorio, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione diuna pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diversefattispecie di cui agli artt. 216 e 217 legge fall. nell'ambito del medesimofallimento, le stesse mantengono propria autonomia ontologica, dando luogo adun concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridicoprevisto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto nonprevede - sotto il profilo strutturale - una circostanza aggravante, ma detta per ireati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria diquella ordinaria di cui all'art. 81, c.p. (tra queste, citando Sez. 5, n. 44097 del05/07/2019, Rv. 277407).2. Avverso la sentenza resa in sede di rinvio ha proposto tempestivo ricorsoper cassazione per il tramite del difensore, l’imputato, affidandosi a un unicomotivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 69cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza dellecircostanze attenuanti generiche.Il bilanciamento, nel caso di specie, ha riguardato soltanto le circostanzesecondo comma, n. 1 legge fall. avendo il giudice del rinvio escluso lasussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.Incombeva, pertanto, al giudice del rinvio rendere conto del diniego, afronte della specifica richiesta dell'imputato, di riconoscimento della prevalenzadelle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante, con espressamotivazione.Invero, nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado l'imputatoaveva svolto specifiche contestazioni circa le ragioni per le quali le circostanzeprevalenza.Si fa riferimento al motivo n. 3 dell'atto di appello dove si era evidenziatocome l'imputato avesse tenuto una condotta collaborativa con gli organi dellaprocedura fallimentare presentandosi sempre alle convocazioni del curatorefallimentare nonché mantenendo un contegno collaborativo nel corsodell'istruttoria dibattimentale. Inoltre, all’uopo, era stato valorizzato il numerosignificativo di transazioni depositate nel corso dell'istruttoria di primo grado,stipulate tra la società fallita e i suoi creditori, nel tentativo di far fronte allamassa debitoria cercando di soddisfare il maggior numero possibile di debiti.A fronte di tali elementi di fatto rappresentati dall’appellante, la sentenzanon avrebbe fornito alcuna specifica e adeguata motivazione limitandosi ariscontrare che non si ravvisavano elementi positivamente valutabili al fine diaddivenire a un giudizio di bilanciamento nel senso della prevalenza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, O. Mignolo, ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato costantemente ilcondivisibile principio secondo il quale le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimentoai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quandosiano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l’esistenzadell’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini del giudizio dicomparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la solaenunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfal'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nelladiscrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizionedei criteri di valutazione (tra le molte altre nello stesso senso, Sez. 7, ord. n.11571 del 19/02/2016, Rv. 266148 – 01; Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010,Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv.249549).In ogni caso, si deve notare che, nella specie, risulta esclusa, a seguito delsecondo giudizio di appello, una circostanza e residua solo quella di cui all’art.219 legge fall. relativa all’aver commesso più fatti di bancarotta. Peraltro, risultaformulata, in sede di gravame, espressa richiesta nel senso della prevalenza, conindicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta medesima, con lanecessità dunque di specificare le ragioni che hanno indotto il giudice del nuovogiudizio a confermare il giudizio di equivalenza (Sez. 7, ord. n. 11210 del20/10/2017, Rv. 272460 – 01).Ciò premesso, rileva il Collegio che, pur a fronte dell’esito del giudizio dirinvio, nel corso del quale la seconda sentenza di appello ha escluso unacircostanza, nonché del richiamato onere di motivazione connesso allo specificomotivo di appello svolto sul punto, la giustificazione fornita dalla Corteterritoriale appare sufficiente e immune da vizi rilevabili nella presente sede.Invero, la motivazione si colloca a pieno titolo nel menzionato alveogiurisprudenziale indicato, in quanto il rigetto della concessione delle attenuantigeneriche con giudizio di prevalenza si fonda proprio sui parametri di cui all’art.133 cod. pen., avendo considerato non valutabile positivamente neppure lacondotta dell’imputato in quanto non reputata espressione di resipiscenza;sicché, la decisione sul punto non può ritenersi né arbitraria, né illogica, postoche l’imputato ha certamente diritto di difendersi in ogni modo, ma puòconseguire benefici solo deducendo in termini specifici elementi idonei, secondo ilmotivato apprezzamento del giudice di merito a giustificare il risultato richiesto,ossia, nella specie, il più favorevole giudizio di bilanciamento.La motivazione, infatti (v. ultima pagina della sentenza impugnata), affermache il giudizio di bilanciamento nel senso della mera equivalenza va condivisoperché del comportamento collaborativo i giudici di primo grado avevano giàtenuto conto nel concedere all’imputato le circostanze attenuanti generiche e chenon sono emersi elementi positivi ulteriori. Immune da vizi appare dettoragionamento tenuto conto, peraltro, che rispondere alle convocazioni dellacuratela è dovere specifico posto in capo al fallito e, dunque, da tale condotta,correttamente, la Corte territoriale non ha tratto alcun ulteriore elementopositivo.Del resto, la Corte di appello, in sede di rinvio, ha ridotto la pena ad anni tredi reclusione da quella di anni tre e mesi due che aveva irrogato il Tribunale inprimo grado, avendo escluso una circostanza aggravante, sicché non si ravvisaalcuna reformatio in peius quanto al trattamento sanzionatorio, da ultimo,irrogato.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris