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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 11819/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35764-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art.99 co.2 — è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha reso una motivazione corretta in diritto e adeguatamente sviluppata, osservando il principio secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez.

U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez.

U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez.

U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.MPaola [OSCURATO:PERSONA] a anzi OF:Posn-[OSCURATO:PERSONA] ( 3 1 ÌMÌR 2026 rio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 35764-2025 - Udienza del 11/02/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della recidiva ai sensi dell'art.99 co.2 — è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha reso una motivazione corretta in diritto e adeguatamente sviluppata, osservando il principio secondo cui occorre che il riconoscimento della recidiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, Sabbatini; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.MPaola [OSCURATO:PERSONA]     a anzi OF:Posn-[OSCURATO:PERSONA] ( 3 1 ÌMÌR 2026 rio
Sentenza Cassazione n. 11819/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris