Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13333/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, RaffaeleD’Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4696/2022pubblicata il 7 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB NicolaTognana, già componente del CDA della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, haimpugnato la delibera n. 367/2017 del 25 maggio 2017 con cui erastata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di €163.000,00.In particolare, al ricorrente sono state contestate carenzenell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni,nonché carenze di governo societario, con particolare riferimentoall’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussiinformativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 4696/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 23motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.117, comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6CEDU nonché degli artt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei dirittifondamentali UE, nella parte ove la Corte d’appello di Roma avevaescluso la natura punitiva delle sanzioni.

A suo avviso, il potere punitivoda parte di Banca d’Italia sarebbe stato regolato non solo dall’art. 24legge n. 262 del 2005 e dall’art. 145 TUB, ma anche dall’art. 6-7 dellaCEDU, che erano norme di valutazione interposta della potestà punitivaper effetto dell’art. 117 comma 2, Cost.; e, infine, dalla disciplina UE,segnatamente da quella contenuta nella Carta dei diritti fondamentali.La Corte d’appello di Roma avrebbe escluso in radice la fondatezza dellacensura, perché l’assimilabilità delle sanzioni della Banca d’Italia aquelle penali ai fini dell’applicazione degli artt. 6 e 7 della CEDU nonpotrebbe essere affermata.

Secondo il ricorrente, questa affermazionenegherebbe la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e dellaCorte europea dei diritti dell’Uomo.

Per la Corte EDU le garanzie offertedall’art. 6 CEDU dovrebbero essere rispettate da ogni iniziativapubblica destinata a produrre un effetto afflittivo per il destinatario chesi trovi esposto all’esercizio di un potere punitivo.

Sarebbe pacifica,allora, l’assimilabilità di una P.A. a un “tribunale” penale se la primaagisca per la comminatoria anche di sole sanzioni pecuniarie (CorteEDU, 15.9.2008, C. 7460/03, par. 20-21; Corte EDU, 23.11.2006, C.7305/01, par. 38).

Rileverebbe soprattutto un ulteriore intervento dellaConsulta, che ha dichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misuradella confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n. 112), ove avevariguardo non al “profitto” della condotta di insider trading, ma alprodotto dell’illecito e ai beni usati per commetterlo.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italiaai sensi degli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazioneanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) ai soggetti chesvolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istitutibancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica eincidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concreteestrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali dellapersona, a quelle previste dall’art. 187 ter TUF, per manipolazione delmercato, sulle quali si è pronunciata la Corte EDU nella sentenza del4.3.2014 (c.d. caso [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia), sicché essenon hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, unproblema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penalidall’art. 6 CEDU (Cass., n. 16517/2020).

Nel caso esaminato dallaCorte europea, infatti, le sanzioni ex art. 187 ter TUF risultavanoincomparabilmente più gravose da un punto di vista economico rispettoa quelle di cui si discute, determinando, inoltre, l’applicazione dellesanzioni accessorie ex art. 187 quater, così da incidere su diritti elibertà fondamentali riguardo alle concrete estrinsecazioniprofessionali, imprenditoriali e manageriali della persona.

Per lagiurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenza di un’accusadi natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché ilgrado di severità della “sanzione”.

Nella vicenda in questione, il dirittonazionale attribuisce chiaramente natura amministrativa alla misuraadottata e la medesima qualificazione pare confermata dalle specificheconnotazioni della sanzione, apparendo indirizzata ad una platearistretta di possibili destinatari (i componenti degli organi diNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026amministrazione e controllo delle banche), a conferma del fatto che ladisposizione non pone un divieto di generale applicabilità.

Va escluso,d’altronde, che i principi convenzionali conducano a ritenere che unasanzione qualificata amministrativa dal diritto interno abbia - sempree a tutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass., n.1621/2018; Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 770/2017; Cass., n.13433/2016).

Non vi è, quindi, in termini generali, un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6CEDU (Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 1621/2018; Cass., n. 4/2019;Cass., n. 5/2019; Cass., n. 31632/2019; Cass., n. 13433/2016; Cass.,n. 4114/2016; Cass., n. 3656/2016, tutte in rapporto a Corte EDU,sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.24, comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUBnonché dell’art. 4, comma 3, TUB, come interpretati alla luce dell’art.6 CEDU, dell’art. 41, par. 2, lett. a), ed art. 52, par. 5, della Carta deidiritti fondamentali UE, dell’art. 6 CEDU, per avere la corte d’appelloritenuto infondata la censura d’illegittimità del provvedimento punitivoimpugnato per contrarietà alla dinamica dell’equo procedimento e alprincipio della necessaria autosufficienza della determinazione afflittivadi Banca d’Italia.

Censura il provvedimento afflittivo, evidenziandonela contrarietà alla disciplina che prevede la separazione tra funzioneistruttoria e decisoria nell’ambito dei procedimenti sanzionatori:prescrizione che - per garantire l’imparzialità della decisione - si riflettesulla necessaria autosufficienza della determinazione punitiva finale,insuscettibile d’essere sorretta da una motivazione per relationem (exart. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990).

L’obbligo di motivazioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026interna all’atto finale si porrebbe quale necessaria conseguenza dellaseparazione funzionale - nell’ambito della stessa autorità - di funzioniistruttorie e decisorie, in ossequio alla normativa domestica edeuropea.

Nell’ambito dei procedimenti sanzionatori potrebbericonoscersi validità solo ad un atto in grado di recare in sé la propriagiustificazione, poiché il rinvio integrale a valutazioni di altri ufficiinterni, pur partecipi del medesimo procedimento, sarebbe indicatodalla Corte EDU come sintomo di un difetto di imparzialità (Corte EDU,4.3.2014, n. 18640/10, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Italia, par. 5).

Lamotivazione, per fugare il dubbio di ogni potenziale appiattimento, nonpotrebbe risolversi nel mero rinvio alla proposta aliunde formulata.L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette la motivazioneper relationem, sarebbe disposizione contenuta in una legge generalesul procedimento amministrativo che non troverebbe applicazionenell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dalla legge n. 689 del1981.

La scelta del direttorio di operare, nella specie, una recezionepiena della proposta degli uffici inquirenti colliderebbe con laprescrizione dell’art. 22, comma 3, dello statuto della Banca d’Italia,secondo cui a quell’organo spetterebbe la competenza esclusivaall’assunzione di provvedimenti a rilevanza esterna.

Altresì la letturadell’art. 24 legge n. 262 del 2005 porterebbe ad escludere la legittimitàdelle deliberazioni sanzionatorie motivate per relationem.

Sitratterebbe di norma speciale, che reca una disciplina peculiare per glicui la Banca d’Italia, nella quale non si avrebbe alcuna previsione dellapossibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio”.

L’art. 25, comma 1, legge n. 262/2005effettuerebbe un rinvio selettivo ad alcuni principi della legge n. 241Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026del 1990, operanti nei limiti della loro “compatibilità”, ma il comma 2,in punto di motivazione, ripeterebbe che gli atti delle autorità «devonoessere motivati.

La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e ipresupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazionealle risultanze dell’istruttoria».

Anche per il diritto europeo (art. 263TFUE) gli atti non compiutamente motivati sarebbero da considerarsiilleciti per la violazione di una “forma sostanziale” del provvedimento.Infine, la disposizione specificamente dedicata ai provvedimenti dellaBanca d’Italia (art. 4, comma 3, TUB) imporrebbe in modo espresso esenza deroghe alla prima di corredare ogni sua decisione con unapropria ed espressa motivazione.La censura è infondata.Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersilegittima tecnica di redazione provvedimentale il rinvio operato dalDirettorio alla motivazione contenuta nella proposta di irrogazione disanzioni, il cui testo integrale è stato notificato al ricorrentecongiuntamente al provvedimento sanzionatorio, atteso che il dettoDirettorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e riportarli per esteso (Cass., n. 32010/2024; Cass.,n. 27127/2024; Cass., n. 4/2019; Cass., n. 4725/2016).

In particolare,non hanno fondamento le censure che concernono la legge n. 262 del2005, che non escludono la possibilità di ricorrere a una motivazionec.d. per relationem.

Generico, poi, è il richiamo al diritto eurounitario,che certo non esclude che degli atti amministrativi possano esseremotivati richiamandone altri.

Peraltro, il ricorrente ha certo compresole contestazioni, tanto da svolgere, davanti alla corte territoriale e inquesta sede, una difesa molto articolata.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/20263) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazionedell’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 in quanto la Corted’appello di Roma avrebbe correlato il dies a quo del terminedecadenziale per l’esercizio della potestà punitiva all’apposizione aglioperando una valutazione della complessità dell’accertamento avulsadal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenzadi legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, per averegiustificato la protrazione dei tempi dell’accertamento senza verificarela presunta complessità dello stesso.

La sanzione sarebbe stata nullaper essere il risultato di un procedimento avviato dopo lo spirare deltermine perentorio di 90 giorni, decorrenti dall’accertamento o dalmomento in cui doveva, ragionevolmente, ritenersi accertato l’illecitosanzionato: infatti, la valutazione dell’eventuale sussistenza d’unillecito amministrativo sarebbe stata possibile già dal 28.1.2016.

Lacorte d’appello non avrebbe esaminato fatti oggetto di segnalazione nelricorso e negli atti successivi, considerato che, con l’atto introduttivo,ad illustrazione del motivo di nullità della delibera impugnata (pp. 21-27 ricorso), e con le note autorizzate sarebbero state indicate dellecircostanze non esaminate.

La decadenza dell’amministrazione dalpotere punitivo non avrebbe potuto essere evitata invocando laprevisione della sez.

II, 1.1 del regolamento sulle sanzioni di Bancad’Italia, che ancorava il perfezionamento dell’accertamentoall’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,se non con la violazione di un fondamentale principio di parità.

Lanorma regolamentare sarebbe stata illegittima per contrasto con lalegge che prevedeva l’estinzione del potere punitivo.La censura è priva di pregio.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Questa Suprema Corte (Cass., n. 12436/2022), chiamata apronunciarsi sul ricorso proposto da un altro consigliered’amministrazione della BPVi avverso una delibera sanzionatoria, harilevato che la CDA di Roma, con motivazione insindacabile in questasede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazioneavvenuta a luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della Bancad’Italia, adempimento avvenuto il 6 luglio 2016 e perché, nella specie,il tempo intercorso tra la seconda riunione della commissione perl’esame delle irregolarità (29/02/2016) e l’apposizione del visto delcapo dipartimento era giustificato dalla condivisibile necessità diassicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmente complessonel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE e dalladocumentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale)“la completezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggioprocedimentale ai principi posti dalla legge a presidio della legalitàdell’azione dell’amministrazione, in termini di totale autonomia eindipendenza rispetto alla BCE, potendo quindi convenirsi sullacircostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio 2016, conl’apposizione del citato visto”.

La sentenza ha fatto correttaapplicazione del principio di diritto, espresso da questa Suprema Corte(Cass., n. 4820/2019 e n. 29594/2023), per cui, in tema di sanzioniamministrative della Banca d’Italia, il termine di decadenza previstodall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notifica della violazionedecorreva dall’apposizione del visto del direttore centrale dellavigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi con esso la conclusionedella fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito, comprensivadella valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti e degliNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026autorità di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass.,n. 27242/2024, in materia di sanzioni CONSOB) ha chiarito che ilmomento dell’accertamento, che presuppone un’attività istruttoria,non coincideva con quello dell’acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma era quello in cuiquest’ultima aveva completato l’attività istruttoria finalizzata averificare la sussistenza o meno dell’infrazione.

Al giudice competevacontrollare se il provvedimento sanzionatorio fosse stato adottato in untempo ragionevole e, a tal fine, doveva stabilire la superfluità ex ante,e non la congruità ex post, dell’indagine amministrativa prodromicaall’adozione del provvedimento sanzionatorio (Cass., n. 32010/2024).Nella specie, la corte territoriale ha compiuto i necessari accertamenti,valutando la congruità della tempistica e motivando alla luce dellacomplessità della vicenda.4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.19, comma 3, legge n. 689 del 1981 perché la Corte d’appello di Romaavrebbe negato la decadenza del potere punitivo per superamento deltermine di conclusione del procedimento sanzionatorio, opinandol’inconferenza della norma rispetto all’ambito delle sanzioniamministrative; omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe omesso divalorizzare - come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia- la data del deposito delle controdeduzioni del Dr.

Tognana(23.9.2016) quale dies a quo del decorso del termine di 240 giorniprescritto per la conclusione del procedimento, definito invece in data29.5.2017.

Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimento afflittivo,Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026rappresentando, come motivo della sua radicale invalidità, il vizio disuperamento del termine ragionevole di durata del procedimento,quale ricavabile dalla normativa positiva domestica (legge n. 689 del1981), nonché dalle disposizioni convenzionali (art. 6 CEDU) edeuropee (art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE).

A censura dellasanzione della Banca d’Italia, avrebbe rappresentato come unqualificato indice positivo (art. 19, comma 3, legge n. 689 del 1981)indichi in sei mesi il periodo massimo entro cui concludere l’iniziativarepressiva; e, dunque, come il provvedimento impugnato fosse tardivoe nullo non solo rispetto al termine di 240 gg. fissato (illegittimamente)dal regolamento di Banca d’Italia sui procedimenti sanzionatori, maancora più se si fosse rapportata la fine dell’iniziativa della P.A. altermine di sei mesi indicato dall’unica disposizione, avente valore dilegge formale, impiegabile per la definizione dei tempi dell’azione dellaBanca d’Italia.

La corte d’appello, poi, avrebbe errato nel consideraretardivamente proposta l’eccezione relativa al termine di 240 giorni eavrebbe violato l’obbligo d’esame del relativo motivo.

A prescinderedalla validità del termine di 240 giorni per la conclusione delprocedimento, questo sarebbe finito, comunque, in 248 giorni.

Infine,sarebbe stata illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale ildirettorio potrebbe adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dellecontrodeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo lanotificazione della contestazione».La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finaledel provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per laNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n.689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva laprevalenza di leggi speciali di pari grado (così Cass., n. 9517/2018).

Inparticolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive, all’art. 14, un termineperentorio soltanto per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente ilprincipio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativoche conduce all’irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altradisposizione cogente in ordine al rispetto di terminiendoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizione stabilitaall’art. 28 della stessa legge.

Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non può determinare alcuna decadenzadall’esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità delregolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento diirrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del1981 (Cass., n. 29918/2024).

Va, perciò, confermato che iprocedimenti sanzionatori bancari sono soggetti solo al terminequinquennale di prescrizione della pretesa punitiva previsto dal citatoart. 28 della legge n. 689/1981, e non a termini ulteriori di decadenzae/o perenzione, non previsti dalla legge stessa (ciò renderebbeirrilevante anche la deduzione concernente i 248 giorni).

Inoltre, èstato puntualizzato che, in tema di sanzioni amministrative perviolazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,avuto riguardo all’art. 21 octies, comma 2, della citata legge n. 241 del1990, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previstodall’art. 195 del TUF non sono rilevanti.

Nella specie, la corteterritoriale ha valutato la congruità del tempo impiegato dalla Bancad’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo di dareNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026rilievo al decorso del termine per la presentazione dellecontrodeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo lanotificazione della contestazione.

D’altronde, in tema di sanzioniamministrative per violazione delle norme che disciplinano l’attività diintermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illecitidecorre dal momento dell’accertamento, il quale non coincidenecessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nellaloro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degliincaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi adisposizione degli organi dell’autorità di supervisione competenti alrelativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempostrettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari,la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta inaccertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioniburocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compitiassegnati ai diversi organi (Cass., n. 9022/2023; Cass., n.21171/2019).

Compete al giudice di merito valutare la congruità deltempo utilizzato, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso,con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivato (Cass., n. 12243/2025).Il giudice di appello ha, quindi, esaminato tutte le questionisollevate.Quanto all’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981, l’obbligodi emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestro, exart. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamente sull’efficacia dellamisura cautelare (Cass., n. 18060/2007).

Infine, le considerazionisvolte rendono prive di pregio le censure relative alla Carta EDU e allaCarta dei diritti fondamentali UE.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/20265) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU,dell’art. 49, par. 1, e dell’art. 52, par. 5, della Carta dei dirittifondamentali UE, in quanto la corte d’appello avrebbe ritenuto nonfondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art.6 d.lgs. n. 72/2015 e dell’ivi contenuta previsione che esclude laretroattività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiutianteriormente alla sua entrata in vigore.

Sostiene che avrebbecensurato il provvedimento afflittivo evidenziandone la contrarietà conla disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimentosanzionatorio e dell’applicazione della sanzione.

Tale disciplina (art. 5d.lgs. n. 72 del 2015) escluderebbe la punizione amministrativa dellepersone fisiche, indicando nella società il soggetto passivo dell’azionerepressiva; essa avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto lexmitior rispetto a quella in vigore al verificarsi delle condotteasseritamente concretanti gli illeciti sanzionati, e la sua immediataapplicabilità avrebbe dovuto imporsi alla luce dell’incostituzionalitàdell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015.

Il trattamento migliorativo,retroattivamente applicabile, sarebbe risultato evidente dal testodell’art. 144 ter TUB.

La stessa Consulta (sentenza 6.7.2016, n. 193,par. 6.1) avrebbe affermato che i procedimenti amministrativi cherispondevano ai requisiti della sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976,C. 5101/71, par. 81-82, cit.) avrebbero dovuto osservare leprescrizioni sostanziali e procedurali della CEDU.

Il ricorrente dà rilievopure a un altro intervento della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria(Corte cost., 10.5.2019, n. 112), nella parte in cui aveva riguardo nonNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026al “profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecitoed ai beni utilizzati per commetterlo.

In questo modo sarebbe venutomeno il carattere differenziale tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle qui contestate (Cass., n. 8047/2019; Cass., n.23679/2021).La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivoprimo, ove si è negata la natura penale delle sanzioni in esame.

QuestaCorte ha già escluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ai sensidegli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazioneanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti disoggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllodi istituti bancari abbiano natura penale e siano incompatibili con legaranzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, inparticolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale edamministrativa inflitta per i medesimi fatti (Cass., n. 20689/2018, n.10459/2019, n. 16517/2020 e n. 29918/2024).

In conseguenza, èstata negata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior,con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrastocon gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma non prevedel’applicazione a dette sanzioni del principio del favor rei, nonsussistendo una regola generale di applicazione della legge successivapiù favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (Cass., n.17209/2020).

P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, perché il c.d.principio del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenzadi specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioniNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026amministrative che risponde, invece, al distinto principio del tempusregit actum (cfr. Cass., n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la corte capitolinaomesso di considerare il motivo che censurava la violazione e falsaapplicazione dell’art. 144 quater TUB nella quantificazione dellasanzione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato i criteri dell’art. 11 leggen. 689 del 1981 e non quelli dell’art. 144 quater TUB.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutatola questione della congruità della sanzione.

Ha dato peso, altresì,all’incidenza delle numerose violazioni accertate sulla consistenzapatrimoniale della banca e considerato che, avverso altriamministratori, dotati di maggiori poteri, erano state applicate sanzionipiù severe.

Eventualmente, sarebbe stato onere del ricorrente indicarei profili ex art. 144 quater TUB non scrutinati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.18, par. 5, Reg.

UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 leggen. 689 del 1981 perché la corte d’appello avrebbe reputatocorrettamente esercitato il potere punitivo della Banca d’Italia, inassenza di un accertamento istruttorio proprio e sulla base di unaccertamento ispettivo della BCE, compiuto su fatti per cui essa eracarente, in assoluto, di poteri di natura pubblicistica.

Prospettal’inopponibilità a fortiori del risultato dell’azione ispettivo/punitivadell’Autorità europea.

Sostiene di avere censurato il provvedimentoperché la Banca d’Italia lo avrebbe assunto sul presuppostodell’assoluta correttezza ed opponibilità dell’accertamento svolto dallaNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, cui non avrebbepotuto partecipare stante il difetto di una propria autonomalegittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio di un proprioautonomo procedimento, avrebbe poi omesso di sottoporre acontraddittorio gli accertamenti dell’amministrazione europea, dandoper scontata l’intangibilità delle conclusioni di quest’ultima, conviolazione tanto delle norme interne quanto di quelle superiori.

Ilprovvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe illegittimo per avereapplicato la disciplina più sfavorevole recata dalla normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come, nella specie,l’accertamento sia stato condotto nel contraddittorio delle parti, con laparticolarità che la sanzione era stata irrogata dalla Banca d’Italia eche, pertanto, proprio con essa detto contraddittorio si era svolto; laBCE aveva solo trasmesso il rapporto informativo.

Comunque, nullavieta alla Banca d’Italia di avvalersi delle risultanze dell’attivitàispettiva della BCE e non risulta che, in sede di opposizione,l’accertamento della BCE sia stato reputato intangibile, mentre ilgiudice del merito ha censurato la genericità delle difese del ricorrentesul punto.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.24 legge n. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 dellaCarta europea dei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU, perché lacorte d’appello ha negato la compressione del diritto di difesa dinanzial diniego della Banca d’Italia di accesso a documenti amministrativi.Contesta l’ostensione di documentazione in lingua straniera e latrasmissione solo parziale della documentazione richiesta, anche inNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026quanto non sarebbero state rispettate le indicazioni dell’art. 6 CEDU.L’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe unadelle precondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo in cui èeffettuata la revisione della determinazione punitiva impugnata.L’omessa acquisizione dei documenti richiesti, peraltro, avrebbe potutoassumere un valore determinante per confermare il suo atteggiamentoincolpevole, considerata la valutazione positiva espressa dalle autoritàdi vigilanza sulla conduzione ed organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] diVicenza.

La traduzione parziale avrebbe privato il ricorrente di unacognizione piena e diretta della documentazione su cui la Banca d’Italiaaveva fondato il suo convincimento.

La compressione delle facoltàdifensive non sarebbe stata neppure ovviata nel presente giudizio, ovela Banca d’Italia avrebbe depositato identica documentazione in inglesecon traduzione parziale.La censura è infondata.In primo luogo, la corte territoriale ha evidenziato che i documentinon consegnati non sarebbero stati fra quelli utilizzati nel procedimentosanzionatori; pertanto, non vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa.L’opponente, poi, non avrebbe dedotto eventuali ragioni per le qualialcuni documenti avrebbero potuto fare emergere elementi a sostegnodelle sue tesi difensive.

Infine, il vizio relativo al mancato uso dellalingua italiana non sussisteva, dato che le contestazioni e gli estrattidegli allegati erano redatti in lingua italiana e, comunque, non vi eraun obbligo di traduzione di tutti i documenti esaminati.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art.3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU,dell’art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 7, comma 10,Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026d.lgs. n. 150 del 2011, per essere stato disatteso il principio dipresunzione di innocenza.

Lamenta di avere censurato la sanzioneperché irrogata in difetto della prova dell’elemento soggettivodell’illecito, muovendo dalla presunzione di colpevolezza e negandoquella d’innocenza, ritraibile sia da talune disposizioni domestiche siadalla CEDU sia dalla Carta di Nizza.

Non sarebbe stato garantito uncontraddittorio paritario e la P.A. avrebbe beneficiato diun’agevolazione probatoria, in contrasto con l’art. 7, comma 10, d.lgs.n. 150 del 2011.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art.195 del d.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella exartt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ad un ordinario giudizio dicognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesasanzionatoria è posto a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale devedimostrare la condotta illecita.

Tale prova può essere offerta anchemediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo,pongono a carico dell’intimato l’onere di fornire la prova di avere tenutola condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi chel’avrebbero resa inesigibile (Cass., SU, n. 20930/2009).

Ciò perché, inpresenza di illecito omissivo di pura condotta, in particolare se sonocoinvolti soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazioneo controllo di istituti bancari, il legislatore individua delle fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico (Cass., n. 9546/2018; Cass., n.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/202616517/2020).

Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gliartt. 6 CEDU e 27 Cost. anche ove la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva (Cass., n. 1529/2018).

Lasentenza impugnata ha messo in luce come gli addebiti di cui si discutechiamino in causa le specifiche responsabilità del CDA in materiaorganizzativa e di controlli interni, rilevando che «dall’art. 2381 c.c. sievince chiaramente che tutti gli amministratori hanno il dovere divalutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile e il generale andamento della società, anche in caso diadempiere al dovere di agire in modo informato, essi possono chiedereagli organi delegati di riferire in Consiglio di amministrazione sullagestione della società».

Esiste, infatti, un onere di “agire in modoinformato”, non essendo sufficiente accogliere senza rilievi critici oapprofondimenti le informazioni ricevute, soprattutto, quando lasituazione della società versi in condizioni critiche, come nel caso inesame.

In pratica, il giudice del merito ha appurato che il ricorrenteaveva omesso di “agire in modo informato” e di ricondurre ad unità lagestione della banca nell’esercizio dei poteri gestori.

Nella specie,quindi, non ha trovato spazio una presunzione di colpevolezza oun’agevolazione probatoria in favore della P.A., ma sono stati applicatii comuni principi sulla responsabilità per colpa (eventualmente, invigilando), tenendo conto della tipologia di condotta, principalmenteomissiva, del ricorrente e della sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma giudicato sulla base della cd. presunzione diNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026colpevolezza ritraibile dall’art. 3 legge n. 689 del 1981, omettendo divalorizzare il limite all’operare della stessa, quale individuato nellagiurisprudenza della Suprema Corte, connesso alla circostanza -pacifica in casu - dell’occultamento della propria condotta illecita daparte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale: e ciò purin presenza di fatti accertati ed incontroversi, in tal senso risultantidallo stesso atto di accertamento di BCE e considerati in quello di Bancad’Italia.

Sostiene che, ove si ritenga esservi uno spazio per unapresunzione iuris tantum di colpevolezza, la Corte d’appello di Romasarebbe comunque incorsa in omesso esame di fatto decisivo, là dove- travisando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU,n. 20930/2009) - non avrebbe considerato il limite all’operatività ditale presunzione, idoneo a concretare l’insussistenza di colpa, che purrisulterebbe da quel dictum.

La corte d’appello avrebbe disattesol’insegnamento della S.C., che individua il limite della presunzione dicolpevolezza nella ricorrenza di una situazione “ordinaria”, in presenzadi «autori normali che operano in circostanze normali, in un contestoche porta ad escludere circostanze anomale che rendono incolpevole ilcomportamento trasgressivo».

Ciò perché «il giudizio di colpevolezza èun giudizio “normativo”, inteso sia come verifica della mancanza dielementi di inesigibilità, sia come valutazione legale del processomotivazionale, così che per autori “normali” che agiscono in situazioni“normali” si può supporre la rimproverabilità della condotta, una voltaconstatatane con certezza la suitas, qualora possa specularmenteescludersi l’esistenza di circostanze anomale che abbiano resoincolpevole il comportamento trasgressivo e, dunque, inesigibile quelloosservante.

Il giudizio di “colpevolezza colposa” è ancorato, dunque, aparametri normativi, esterni al dato puramente psicologico».

Per leNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sezioni Unite, l’autore “normale” dovrebbe «allegare quelle circostanze“anomale” impeditive di un giudizio di riprovevolezza, non potendoessere chiamato ad impossibilia».Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma ritenuto irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenzadella Banca ad escludere la sua colpa.

Contesta la fondatezza dellasanzione comminatagli opponendo l’esimente della buona fede;rappresenta che i fatti, indicati come oggettivamente in grado diostacolare l’esercizio delle proprie funzioni, erano anche tali daintegrare l’esistenza di una situazione di incolpevole affidamento.Elenca una serie di circostanze che sostiene avrebbero dimostratola sua tesi.Soprattutto, ribadisce che il sistema funzionava ed era adeguatoad intercettare segnali sospetti; esso si “inceppò” a causa di una sceltadi convenienza del responsabile della funzione audit: all’evidenza pernon porsi in contrasto con il direttore generale, il Dr.

Bozeglav nontrasmise informazioni rilevanti agli organi statutari di gestione econtrollo, contravvenendo ai suoi obblighi.

Ciò a prescindere dal fattoche il Dr.

Bozeglav sapeva che il personale della rete, tramite ladivisione mercati, dipendeva dal direttore generale - Dr.

Sorato - che,dunque, aveva interesse ad occultare ogni perplessità.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa,il fatto che, per regolamentazione interna di BPVi, le domande diacquisto di azioni e quelle di vendita delle stesse erano vagliatepreventivamente dal comitato soci, organismo interno composto daNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026consiglieri di amministrazione non delegati con cui cooperavano addettiall’ufficio soci della stessa banca.

Evidenzia come la sua assenza dicolpa - rispetto all’intercettazione delle dinamiche di vendita edacquisto di titoli della banca - fosse confermata dalla regola interna cheprevedeva che le richieste di acquisto e vendita dei titoli fosserovagliate, prima di ogni CDA in cui venivano deliberate, dal comitatosoci: organo appositamente delegato e chiamato a verificare lacompatibilità delle operazioni richieste con lo statuto e le altre disciplinedefinite da BPVi in sede di autorganizzazione.

Sottolinea come nonsussistessero indici d’allarme tali da imporre alcun obbligo specifico dicircostanze de quibus, non esaminando le modalità di funzionamentodel comitato soci e della regolamentazione interna della società: sisarebbe limitata a recepire l’impostazione difensiva della Banca d’Italia.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appellodi Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta per non avereintercettato ed impedito il fenomeno dei c.d.

“storni” - una praticaseguita dalla dirigenza della banca per ricompensare i clienti edazionisti della stessa che si fossero prestati a richiedere fidi ed altreforme di finanziamento per sottoscrivere od acquistare azioni emessedalla stessa BPVi - e non essersi attivato o avere contribuitoall’adozione ed all’implementazione di procedure e di sistemi dicontrollo interno idonei ad evitare quelle operazioni di remunerazionedei soci.

Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto della BCE.

Oppone l’erroneità della sanzione per difettodell’elemento soggettivo: sarebbe stato infatti impossibile per unconsigliere privo di deleghe verificare la causale delle operazioniNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestate, che erano tutte formalmente autorizzate, erano compiutenel corso dell’ordinaria attività d’impresa, erano di importo limitato emai avevano visto segnalare profili di criticità da parte delle strutturedi controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta inriferimento alle censure di non essersi attivato per la predisposizionedi procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondicomuni di investimento e per non avere riscontrato termini e modalitàdi verifica dell’andamento degli investimenti c.d.

“in monte”, ancheprevia limitazione delle deleghe conferite dal CDA al cessato D.G. diBPVi Dr.

Sorato.

Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 11del rapporto della BCE, la circostanza che la Banca d’Italia gli abbiaimputato di avere autorizzato l’investimento di risorse della Banca infondi comuni d’investimento “chiusi” di diritto straniero e il fatto di nonavere adeguatamente monitorato la composizione ed andamento delleindicate immobilizzazioni, anche stante l’ampia delega conferita alcessato D.G.

Dr.

Sorato che li utilizzava per sostenere, indirettamente,la sottoscrizione ed acquisto da parte degli investitori di azioni BPVi.

Lasanzione sarebbe stata immeritata sotto il profilo soggettivo poichéquanto emerso dall’indagine non era imputabile ad una colpa omissivadel CDA o sua, stante le evidenze delle azioni concertate del Dr.

Sorato.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta inriferimento alle censure relative al c.d. portafoglio strategico, ove nonsarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttoreNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026finanza), in difetto di delega del Direttore Generale, investito dellagestione di tale comparto di risorse di BPVi.

Contesta gli addebiti mossisulla base del finding 13 del rapporto della BCE.

Censura la circostanzache la Banca d’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevato che gliinvestimenti erano compiuti dal vice Direttore generale in assenza didelega e di avere mantenuto una società inutile ubicata nella repubblicairlandese.

Evidenzia che l’attività del Direttore finanza non eraconoscibile dal CDA, che era informato dell’andamento degliinvestimenti dal Direttore Generale e dalle strutture e comitati internidi gestione delle disponibilità della banca e di controllo.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante laconnessione, sono infondate.In ordine alla c.d. presunzione di colpevolezza e alla suitas, aprescindere dal fatto che la questione è stata esaminata dal giudice delmerito, quest’ultimo ha accertato che tutti gli amministratori hanno unonere di agire in modo informato.

La corte d’appello ha, comunque,rigettato le doglianze specifiche del ricorrente nelle pagine da 14 a 18della sentenza, ove, prendendo atto che «L’opponente fonda le propriedifese sulle condotte fraudolente compiute da alcuni dirigenti dellabanca con riferimento agli episodi di storno, agli investimenti nei fondicomuni di investimenti non trasparenti (c.d. unknown exposure), allefunzioni di controllo, tanto in via generale, quanto con specificoriferimento all’operatività della società controllata di diritto irlandese, esull’affidabilità delle informazioni provenienti dalle funzioni di controllo(risk management, compliance, audit e dirigente preposto)», haaffermato che «Valgono anche in questo caso le osservazioni già svoltecirca l’omessa vigilanza sull’esercizio delle deleghe, spettante inveceper legge ai componenti del consiglio d’amministrazione».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Per ciò che concerne la condotta dolosa della dirigenza e la buonafede del ricorrente, la corte territoriale ha, poi, esposto che il sistemamira a garantire l’unità di gestione della società tramite un continuocoinvolgimento dei consiglieri non muniti di deleghe, in modo che laloro vigilanza sia effettiva.

Gli stessi consiglieri privi di delegheoperative sono titolari di un ruolo non meramente passivo, in quantotenuti ad agire “in modo informato”.

La corte territoriale ha negato,quindi, nella sostanza, che potesse ipotizzarsi un affidamentoincolpevole dell’opponente e che egli potesse trovarsi in una condizionedi buona fede, atteso che egli avrebbe agito in maniera colpevolmenteinerte.

D’altronde, è consolidato in giurisprudenza il principiodell’irrilevanza, in chiave esimente, della presunta carenza oinsufficienza dei flussi informativi in favore degli amministratori (Cass.,n. 23554/2020).Con riguardo al comitato soci, all’assenza di indici di allarme e allaricezione acritica delle informazioni della Banca d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha valutato la circostanza in questione e ne haescluso l’incidenza ai fini della decisione, avendo valorizzato il doveredel ricorrente di agire “informato” e di seguire lo svolgimentodell’attività aziendale, senza restare in passiva attesa degli eventi.D’altronde, l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitato soci,con funzioni di primo vaglio e di supporto delle richieste di acquisto ovendita di azioni, non spoglia il CDA delle sue prerogative e delle sueresponsabilità.

L’attribuzione a strutture e funzioni interne alla Bancadi specifici compiti non autorizza gli amministratori a ritenersi esentatidalle competenze e dalle responsabilità loro proprie con riferimento alleNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine agli storni di interessi, poi, il giudice ha evidenziato cheerano «agevolmente riscontrabili in sede contabile» e che la loro finalitàera di fornire ai clienti la liquidità necessaria a sottoscrivere glistrumenti finanziari emessi».In riferimento, quindi, alle censure di non attivazione per lapredisposizione del monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi infondi comuni di investimento e di omesso riscontro dei termini emodalità di verifica dell’andamento degli investimenti c.d.

“in monte”,anche previa limitazione delle deleghe conferite dal CDA al D.G.

Dr.Sorato, la corte precisa che «non appare condivisibile la linea di difesadel ricorrente fondata sempre sulla impossibilità di ingerire in concretosulla effettiva convenienza o persistente attualità degli indirizziimpartiti a coloro che erano investiti della gestione operativadell’impresa, dovendosi ritenere che le criticità segnalate attenganoalle generali strategie di gestione del portafoglio bancario, finalizzatein particolare a neutralizzare la volatilità dei tassi di interesse».Osserva, quindi, che «“L’opponente fonda le proprie difese sullecondotte fraudolente compiute da alcuni dirigenti della banca conriferimento agli episodi di storno, agli investimenti nei fondi comuni diinvestimento non trasparenti (c.d. unknown exposure), alle funzioni dicontrollo, tanto in via generale, quanto con specifico riferimentoall’operatività della società controllata di diritto irlandese, esull’affidabilità delle informazioni provenienti dalle funzioni di controllo(risk management, compliance, audit e dirigente preposto).

Valgonoanche in questo caso le osservazioni già svolte circa l’omessa vigilanzasull’esercizio delle deleghe, spettante invece per legge ai componentidel consiglio d’amministrazione”».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, in relazione al c.d. portafoglio strategico, all’operatività diun dirigente della banca (direttore finanza), in difetto di delega delDirettore Generale, e agli addebiti mossi sulla base del finding 13 delrapporto della BCE, si evidenzia che la censura è infondata, avendolala corte territoriale sostanzialmente affrontata.

In particolare, oltre arichiamarsi quanto già esposto, si sottolinea che il giudice del meritoha stigmatizzato l’omessa vigilanza sull’esercizio delle deleghe.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53,comma 1, TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazioneadottate da Banca d’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n.263 del 27.12.2006, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per averela sentenza impugnata ritenuto di potere formulare un giudiziod’imputazione di omissioni pretermettendo la considerazione delleeffettive facoltà di controllo sulla struttura aziendale di una Bancaassegnate - a norma di legge e regolamento - al CDA e ai suoicomponenti.

Lamenta la violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981,affermando che l’imputabilità di una sua responsabilità omissivasarebbe derivata dalle indicazioni di Banca d’Italia, le quali sarebberostate ritenute potere legittimamente prescindere dalle prescrizioniorganizzative regolamentari imposte dalla stessa autorità bancaria,reputate come tali inidonee ad escludere la colpa del sanzionato.

Conla sua impostazione di fondo, la Corte d’appello di Roma avrebbeviolato le disposizioni che regolano, in generale, gli obblighi degliamministratori di società complesse.

Ciò, però, colliderebbe non solocon le regole che definiscono gli obblighi degli amministratori di societàdi capitali ex art. 2392 c.c., ma anche con la rigida compartimentazioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026delle attribuzioni entro le aziende bancarie, risultante dai [OSCURATO:PERSONA] d’Italia.

La Suprema Corte avrebbe precisato, al contrario,che vi sarebbe stata colpa quando il componente dell’organo gestorioometteva di assumere quelle informazioni preventive che normalmentesi imponevano in relazione alla determinazione da assumere (Cass., n.17687/2016).

Sarebbe in colpa l’amministratore che ricevessepassivamente informazioni incomplete senza attivarsi, ma non già chi,a fronte di informazioni complete, coerenti e ragionevolmente ritenuteaffidabili dagli organi di controllo interno, non si attivasse - in assenzadi indici di sospetto - e non ponesse in dubbio la loro intrinsecagenuinità o completezza.

Il ricorrente lamenta che, nel caso di BPVi, dinulla era dato dubitare a fronte dei rassicuranti rapporti dellacomplessa struttura interna della banca, definita in ossequio alleindicazioni della circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006 suicontrolli interni delle banche.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto fondato l’addebito di violazionedelle norme prudenziali che impediscono di considerare il capitalefinanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantire la stabilitàdegli intermediari.

Impugna la deliberazione punitiva per quantoconcerne la censura mossa dalla Banca d’Italia relativamente ai finding3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica di“finanziamenti baciati”.

Contesta l’imputabilità di una pratica occultatache, però, non sarebbe stata individuabile dal singolo consigliered’amministrazione privo di deleghe, attesa l’attenta dissimulazionedella stessa realizzata dal personale della banca.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Con il sedicesimo motivo il ricorrente espone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, co. 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1,TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Bancad’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnataritenuto di potere formulare un giudizio d’imputazione di omissioni perle ipotizzate carenze riguardanti la mala gestio sia del Fondo acquistoazioni proprie sia delle richieste di vendita delle azioni da parte dei soci,con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale dellerelative domande.

Nel contestare gli addebiti mossi sulla base deifindings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE, censura l’applicazionedi una sanzione, a titolo di colpa omissiva, per non avere predispostoun adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie che isoci inviavano alla BPVi.

Nega la fondatezza dell’addebito, atteso chenon vi era obbligo giuridico della Banca di riacquistare le sue azioni eche la richiesta dei soci non innescava dovere di riacquisto in capoall’emittente che, come tale, non sarebbe stata neppure tenuta agarantire la liquidità del titolo per assicurare ai sottoscrittori un dirittod’uscita.

Ulteriormente ricorda come lo stesso statuto di BPVi,coerentemente con le disposizioni imperative del diritto societariodomestico, facoltizzasse l’impresa al riacquisto d’azioni proprie, neilimiti consentiti dalla disciplina positiva.

Rappresenta, quindi, come nonpotesse discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi, in quantole azioni d’interesse non sarebbero state ammesse alla negoziazione inun mercato regolamentato, né sarebbero state trattate in altrepiattaforme telematiche, idonee ad agevolarne i trasferimenti.

Infine,espone che la disciplina di BPVi prevedeva un procedimento con cui gliNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026azionisti potevano inoltrare all’Istituto la proposta di riacquisto delleazioni emesse.Con il ventunesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c. nonché dell’art. 53, comma1, TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate daBanca d’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del27.12.2006 nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per avere lasentenza impugnata ritenuto di formulare un giudizio d’imputazione diomissioni e negligenza relativamente alla formulazione e struttura dicontratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa.

Critica gli addebiti mossi sulla base del finding 20 delrapporto della BCE e censura la circostanza che la Banca d’Italia gliavesse imputato, come componente del CDA, di non avereadeguatamente monitorato le strutture dei contratti derivati,perfezionati a garanzia dei rischi finanziari cui era esposta la banca,accettando il mantenimento di politiche contrattuali non rigorosamentein linea con le prospettive di evoluzione del mercato e giustificate sullabase di scelte di scenario non condivise dalla Banca d’Italia.L’opponente evidenzia l’assenza di profili di responsabilità: in primoluogo, per non essere compito dell’amministratore privo di deleghe dicontrollare le modalità della definizione di ciascun derivato; in secondabattuta, perché la scelta sui derivati, in termini di struttura ecomposizione, risultava in sé altamente opinabile, dipendendo davariabili fungibili che ne condizionavano gli sviluppi e l’utilità, e,comunque, le strutture di controllo non avevano indirizzato al CDAsegnalazioni o rilievi critici.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine alle effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoicomponenti sulla struttura aziendale di una Banca, al rilievo dato alleindicazioni di Banca d’Italia e alla rilevanza dell’organizzazione internadell’Istituto, la corte territoriale ha esaminato i profili in questione (sirimanda anche a quanto sopra esposto) e ha messo in evidenza che anulla valgono «assenza di segnalazioni di criticità da parte delle funzionidi audit e compliance», ovvero la «riservatezza e informalità con cuivenivano compiute le operazioni di finanziamento per l’acquisto osottoscrizione di azioni proprie da parte dei vertici aziendali,formalmente vietate, della competenza specifica del Comitato soci avagliare le domande di acquisto o incremento della propriapartecipazione in BPVi».

Come già espresso, la ratio del sistema è digarantire l’unità di gestione della società tramite un continuocoinvolgimento dei consiglieri non muniti di deleghe, in modo che laloro vigilanza sia effettiva.

Da quanto sopra emerge che grava suimembri dell’organo consiliare un onere di vigilanza rispettoall’attuazione delle direttive impartite ed all’efficace funzionamento delsistema, essendo i consiglieri privi di deleghe operative titolari di unruolo non meramente passivo, in quanto tenuti ad agire, come detto,“in modo informato”.

Con riferimento alla considerazione del capitalefinanziato nel patrimonio di vigilanza, per garantire la stabilità degliintermediari, e ai finding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti lac.d. pratica di “finanziamenti baciati”, a prescindere dalleconsiderazioni già svolte in precedenza, si osserva che la corteterritoriale ha evidenziato che «l’estensione del fenomeno e gli ampimargini di manovra dei dirigenti sono indicativi di evidenti deficit diverifica da parte dei consiglieri di amministrazione dell’idoneitàdell’assetto delle funzioni di controllo dei rischi, del funzionamento delleNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026deleghe e in generale dell’effettiva attuazione degli indirizzi impartiti».La corte d’appello ha, poi, messo in luce che «In sede ispettiva eraemerso il rilevante impatto patrimoniale delle operazioni difinanziamento che avrebbe dovuto portare alla decurtazione dal c.d.capitale primario di classe 1, stante l’obbligo di deduzione del “capitalefinanziato” dal patrimonio di vigilanza.

Anche in questo caso non puòessere considerata una giustificazione plausibile l’ignoranza delfenomeno da parte del CdA, stante la rilevante dimensione delfenomeno e le conseguenze negative sugli equilibri tecnici».

Inparticolare, «Le richieste di fido sono state approvate dagliamministratori a seguito di richieste corredate da finalità generiche ein sostanziale contestualità alle iniziative di incremento del capitale,mentre le reali finalità potevano essere rilevate sulla base delcontrovalore delle azioni sottoscritte e l’ammontare del finanziamentoconcesso».In conclusione, è emerso che il ricorrente non aveva contribuitoall’adozione di procedure e sistemi di controllo interno in grado diintercettare eventuali operazioni di finanziamento baciato, a dispettodei rilevanti rischi derivanti da simili operazioni, di cui il CDA eraconsapevole.Quanto, poi, al fondo acquisto azioni proprie, alle richieste divendita delle azioni da parte dei soci, al mancato rispetto dell’ordine dipresentazione delle richieste e agli addebiti mossi sulla base deifindings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE, tutte le questioni sonostate trattate nel merito dal giudice di appello.

Inoltre, la corteterritoriale ha rilevato che «in molti casi però, proprio al fine di favorirela sottoscrizione delle azioni, la Banca aveva assunto precisi impegni alriacquisto delle azioni, con i conseguenti rischi legali e reputazionali».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, per quel che interessa la formulazione e la struttura deicontratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa e il loro monitoraggio e gli addebiti mossi sulla basedel finding 20 del rapporto della BCE, il giudice del merito ha ritenutoche «non appare condivisibile la linea di difesa del ricorrente fondatasempre sulla impossibilità di ingerire in concreto sulla effettivaconvenienza o persistente attualità degli indirizzi impartiti a coloro cheerano investiti della gestione operativa dell’impresa, dovendosi ritenereche le criticità segnalate attengano alle generali strategie di gestionedel portafoglio bancario, finalizzate in particolare a neutralizzare lavolatilità dei tassi di interesse».

In effetti, la scelta difensiva delricorrente si basa, sostanzialmente, sull’inaccettabile assunto chel’amministratore privo di delega possa restare inerte nella gestionedell’azienda, salvo che non sia stato specificamente sollecitatodall’interno ad agire, e che le scelte d’impresa nel settore bancariosiano, in pratica, insindacabili, essendo espressione di autonomiaprivata.12) Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2441 c.c. in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Roma avrebberespinto la censura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio pernon essere stata correttamente determinata l’entità del sovrapprezzodelle azioni di nuova emissione di BPVi.

Contesta l’addebito mossoglidalla Banca d’Italia sostanzialmente per non avere concorso,nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni dinuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama cheavrebbe proposto un’entità discutibile della somma tesa a compensareNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026gli azionisti della privazione del diritto d’opzione.

Espone chel’ordinamento non imporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo“giusto”, ma, più semplicemente, di non definire un sovrapprezzod’entità tale da non tradursi in una compressione del “peso” dei sociesistenti, che venivano privati della loro normale prerogativa dimantenere invariato il “peso” della loro partecipazione, nonostantel’aumento di capitale.

Il CDA, poi, avrebbe dato sufficienti indicazioniall’incaricato di individuare un attendibile sovrapprezzo sulla base deivari indici tecnici ed impostazioni metodologiche seguite in similioperazioni valutative.

La metodologia valutativa impiegata dal prof.Bini - esperto di cui BPVi si avvaleva - sarebbe stata coerente.

Laperizia - corretta sotto il profilo logico formale, espressione divalutazioni effettuate tramite l’applicazione delle regole delle scienzeinesatte quali quelle economiche - sarebbe stata vagliata senza rilievidal collegio sindacale, dalle strutture interne ed approvatadall’assemblea dei soci (ex art. 2528, comma 2, c.c.).

Determinazione,sottolinea il ricorrente, che sarebbe stata ancora più affidabile poichéle sue conclusioni - e non solo la sua impostazione metodologica -coincidevano con quella effettuata per altre finalità da Price WaterHouse e da un accreditato professionista che aveva ricopertoimportanti incarichi in organi direttivi e di controllo di primarie bancheitaliane.

Priva di fondamento, quindi, sarebbe risultata l’affermazionedella Banca d’Italia della necessità di proceduralizzare rigorosamente ilprocesso di definizione del valore del sovrapprezzo delle azioni poichénessuna norma imporrebbe siffatta procedura.La censura è infondata.La corte d’appello ha evidenziato che l’eccessività del prezzo delleazioni era deducibile dallo scarto, via via crescente, tra il prezzoNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026ufficiale e il graduale e continuo deterioramento dei principali indicatorieconomici e finanziari della BPVi.

Ad esempio, gli ispettori hannoaccertato che il valore attribuito al coefficiente di esposizione al rischio(beta) era difficilmente giustificabile in quanto troppo basso e“confortante” rispetto al grado di esposizione della banca al rischio cheera ragionevole attendersi in riferimento alla specifica situazionedell’intermediario, con potenziali ricadute sui rischi legali ereputazionali.13) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessapronuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corted’appello avrebbe del tutto omesso di considerare le censure relativealla presunta colposa condotta del ricorrente, per non avere garantito- quale componente del CDA - adeguato sostegno alle funzioni internedi conformità (compliance) e di ispettorato (audit).

Il ricorrentecontesta gli addebiti mossigli sulla base del finding 23 del rapporto diBCE e sostiene l’infondatezza delle contestazioni relative alle carenzenell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni.La censura è inammissibile, considerato che il giudice ha esaminatoquesti profili, evidenziando come, nella realtà, emergesse un’omessavigilanza sull’esercizio delle deleghe, spettante, per legge, aicomponenti del CDA.14) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 144 quater TUB e dell’art. 18, par. 5, Reg.UE 1024/2013 - nella parte in cui prevederebbe che le sanzioniapplicate dalle autorità nazionali siano efficaci, proporzionate edissuasive - per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta laNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026determinazione della sanzione.

Evidenzia che non sarebbe statagarantita la personalizzazione e proporzionalità della sua sanzione.La censura è infondata.Il giudice del merito ha valutato la posizione del ricorrente edevidenziato che la sanzione era congrua e contenuta, tenuto conto dellimite massimo edittale, dell’incidenza notevole delle molte violazioniaccertate sulla consistenza patrimoniale della banca e della circostanzache, verso altri amministratori dotati di maggiori poteri, erano stateapplicate sanzioni più severe.15) Con il ventitreesimo motivo il ricorrente contesta la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corted’appello avrebbe disposto la sua condanna alle spese a vantaggio dellaBanca d’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionariinterni e non con avvocati del libero foro, senza incorrere in alcunaspesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) perla difesa in giudizio.

Non varrebbe in contrario l’argomento per cui ladifesa sarebbe stata sostenuta comunque da un avvocatolegittimamente esercente la professione forense.

Ne sarebbe seguitoun iniquo arricchimento netto di Banca d’Italia, in pregiudizio di egliricorrente, del tutto incongruo rispetto alla ratio dell’istituto dellacondanna alle spese, che era di garantire alla parte vittoriosa laneutralità patrimoniale del giudizio.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti di causa risulta che il patrocinio della Banca d’Italia èstato svolto da tre avvocati e non da semplici funzionari dell’autorità divigilanza.

Va ribadito, allora, il principio di diritto secondo cui, qualorala P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, maNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il dirittodell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c.,comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore,ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che queldiritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudiziocon il ministero di un difensore tecnico (Cass., n. 24374/2024, n.23825/2023 e n. 16274/2022).16) Nella memoria da ultimo depositata il ricorrente chiede che ilCollegio, con rinvio pregiudiziale, sottoponga alla Corte di giustizia UEalcuni quesiti al fine di verificare se le sanzioni comminate dalla Bancad’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, siano o meno compatibili con iprincipi e la normativa europea (Carta dei diritti fondamentali UE, artt.6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudizialerivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come pare sostanzialmenteintendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del dirittonazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale(così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale,2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte «[…] nonv’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvoltala Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., SU,08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (CorteEDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c.

Belgio), ovvero impliciteNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA].

Italia, par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e delcaso siano evidenti (Cass., SU, 24/05/2007, n. 12067).

Infatti, unorgano giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare allaCorte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267,comma 3, TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata inmateria o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto dicui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016.

C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n.16157/2018, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante,Cass., n. 14828/2018; Cass., n. 15041/2017, secondo cui il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone ildubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorreallorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della normasia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando,peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale).

Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010,in motivazione a p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non«necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte digiustizia».

A queste considerazioni si può aggiungere che, sempre perla CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust.,05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C.giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’UnioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito adalcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questionesollevata (c.d. dottrina dell’acte clair).Non è necessario, nel caso in esame, disporre il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità (dellaquale si è dato conto nelle pagine precedenti), le sanzioniamministrative pecuniarie applicate dalla Banca d’Italia, ai sensidell’art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlliinterni, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo e nonpongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate aiprocessi penali dall’art. 6 CEDU (secondo l’interpretazione dellasentenza della Corte EDU del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.Italia), nel senso che non sono equiparabili, per tipologia, severità,incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni CONSOB relativeall’abuso di informazioni privilegiate (Cass., n. 12031/2022 e n.4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass., n. 17209/2020 en. 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.17) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso;Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite allacontroricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensoe in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] de Troia, RaffaeleD’Ambrosio e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4696/2022pubblicata il 7 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon ricorso in opposizione ai sensi dell’art. 145 TUB NicolaTognana, già componente del CDA della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, haimpugnato la delibera n. 367/2017 del 25 maggio 2017 con cui erastata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di €163.000,00.In particolare, al ricorrente sono state contestate carenzenell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni,nonché carenze di governo societario, con particolare riferimentoall’assetto del gruppo, alla ripartizione delle deleghe e ai flussiinformativi.La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, consentenza n. 4696/2022, ha rigettato l’opposizione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di 23motivi.[OSCURATO:PERSONA] d’Italia si è difesa con controricorso.Le parti hanno depositato memorie.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.117, comma 1, Cost., come ricavabile dall’interposizione dell’art. 6CEDU nonché degli artt. 41, 47, 48 e 49 della Carta dei dirittifondamentali UE, nella parte ove la Corte d’appello di Roma avevaescluso la natura punitiva delle sanzioni. A suo avviso, il potere punitivoda parte di Banca d’Italia sarebbe stato regolato non solo dall’art. 24legge n. 262 del 2005 e dall’art. 145 TUB, ma anche dall’art. 6-7 dellaCEDU, che erano norme di valutazione interposta della potestà punitivaper effetto dell’art. 117 comma 2, Cost.; e, infine, dalla disciplina UE,segnatamente da quella contenuta nella Carta dei diritti fondamentali.La Corte d’appello di Roma avrebbe escluso in radice la fondatezza dellacensura, perché l’assimilabilità delle sanzioni della Banca d’Italia aquelle penali ai fini dell’applicazione degli artt. 6 e 7 della CEDU nonpotrebbe essere affermata. Secondo il ricorrente, questa affermazionenegherebbe la pacifica giurisprudenza della Corte costituzionale e dellaCorte europea dei diritti dell’Uomo. Per la Corte EDU le garanzie offertedall’art. 6 CEDU dovrebbero essere rispettate da ogni iniziativapubblica destinata a produrre un effetto afflittivo per il destinatario chesi trovi esposto all’esercizio di un potere punitivo. Sarebbe pacifica,allora, l’assimilabilità di una P.A. a un “tribunale” penale se la primaagisca per la comminatoria anche di sole sanzioni pecuniarie (CorteEDU, 15.9.2008, C. 7460/03, par. 20-21; Corte EDU, 23.11.2006, C.7305/01, par. 38). Rileverebbe soprattutto un ulteriore intervento dellaConsulta, che ha dichiarato illegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misuradella confisca obbligatoria (Corte cost., 10.5.2019, n. 112), ove avevariguardo non al “profitto” della condotta di insider trading, ma alprodotto dell’illecito e ai beni usati per commetterlo.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026La censura è infondata.Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italiaai sensi degli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazioneanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) ai soggetti chesvolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllo di istitutibancari, non sono equiparabili, quanto a gravosità economica eincidenza sui diritti e libertà fondamentali, avuto riguardo alle concreteestrinsecazioni professionali, imprenditoriali e manageriali dellapersona, a quelle previste dall’art. 187 ter TUF, per manipolazione delmercato, sulle quali si è pronunciata la Corte EDU nella sentenza del4.3.2014 (c.d. caso [OSCURATO:PERSONA] e altri contro Italia), sicché essenon hanno natura sostanzialmente penale e non pongono, quindi, unproblema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penalidall’art. 6 CEDU (Cass., n. 16517/2020). Nel caso esaminato dallaCorte europea, infatti, le sanzioni ex art. 187 ter TUF risultavanoincomparabilmente più gravose da un punto di vista economico rispettoa quelle di cui si discute, determinando, inoltre, l’applicazione dellesanzioni accessorie ex art. 187 quater, così da incidere su diritti elibertà fondamentali riguardo alle concrete estrinsecazioniprofessionali, imprenditoriali e manageriali della persona. Per lagiurisprudenza sovranazionale, per stabilire la sussistenza di un’accusadi natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazionegiuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché ilgrado di severità della “sanzione”. Nella vicenda in questione, il dirittonazionale attribuisce chiaramente natura amministrativa alla misuraadottata e la medesima qualificazione pare confermata dalle specificheconnotazioni della sanzione, apparendo indirizzata ad una platearistretta di possibili destinatari (i componenti degli organi diNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026amministrazione e controllo delle banche), a conferma del fatto che ladisposizione non pone un divieto di generale applicabilità. Va escluso,d’altronde, che i principi convenzionali conducano a ritenere che unasanzione qualificata amministrativa dal diritto interno abbia - sempree a tutti gli effetti - natura sostanzialmente penale (Cass., n.1621/2018; Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 770/2017; Cass., n.13433/2016). Non vi è, quindi, in termini generali, un problema dicompatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’art. 6CEDU (Cass., n. 8855/2017; Cass., n. 1621/2018; Cass., n. 4/2019;Cass., n. 5/2019; Cass., n. 31632/2019; Cass., n. 13433/2016; Cass.,n. 4114/2016; Cass., n. 3656/2016, tutte in rapporto a Corte EDU,sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia).2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.24, comma 1, legge n. 262 del 2005, dell’art. 145, comma 1 bis, TUBnonché dell’art. 4, comma 3, TUB, come interpretati alla luce dell’art.6 CEDU, dell’art. 41, par. 2, lett. a), ed art. 52, par. 5, della Carta deidiritti fondamentali UE, dell’art. 6 CEDU, per avere la corte d’appelloritenuto infondata la censura d’illegittimità del provvedimento punitivoimpugnato per contrarietà alla dinamica dell’equo procedimento e alprincipio della necessaria autosufficienza della determinazione afflittivadi Banca d’Italia. Censura il provvedimento afflittivo, evidenziandonela contrarietà alla disciplina che prevede la separazione tra funzioneistruttoria e decisoria nell’ambito dei procedimenti sanzionatori:prescrizione che - per garantire l’imparzialità della decisione - si riflettesulla necessaria autosufficienza della determinazione punitiva finale,insuscettibile d’essere sorretta da una motivazione per relationem (exart. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990). L’obbligo di motivazioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026interna all’atto finale si porrebbe quale necessaria conseguenza dellaseparazione funzionale - nell’ambito della stessa autorità - di funzioniistruttorie e decisorie, in ossequio alla normativa domestica edeuropea. Nell’ambito dei procedimenti sanzionatori potrebbericonoscersi validità solo ad un atto in grado di recare in sé la propriagiustificazione, poiché il rinvio integrale a valutazioni di altri ufficiinterni, pur partecipi del medesimo procedimento, sarebbe indicatodalla Corte EDU come sintomo di un difetto di imparzialità (Corte EDU,4.3.2014, n. 18640/10, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia, par. 5). Lamotivazione, per fugare il dubbio di ogni potenziale appiattimento, nonpotrebbe risolversi nel mero rinvio alla proposta aliunde formulata.L’art. 3, comma 3, legge n. 241 del 1990, che ammette la motivazioneper relationem, sarebbe disposizione contenuta in una legge generalesul procedimento amministrativo che non troverebbe applicazionenell’ambito dei procedimenti sanzionatori retti dalla legge n. 689 del1981. La scelta del direttorio di operare, nella specie, una recezionepiena della proposta degli uffici inquirenti colliderebbe con laprescrizione dell’art. 22, comma 3, dello statuto della Banca d’Italia,secondo cui a quell’organo spetterebbe la competenza esclusivaall’assunzione di provvedimenti a rilevanza esterna. Altresì la letturadell’art. 24 legge n. 262 del 2005 porterebbe ad escludere la legittimitàdelle deliberazioni sanzionatorie motivate per relationem. Sitratterebbe di norma speciale, che reca una disciplina peculiare per glicui la Banca d’Italia, nella quale non si avrebbe alcuna previsione dellapossibilità per l’autorità emanante di ricorrere al sistema dellamotivazione “tramite rinvio”. L’art. 25, comma 1, legge n. 262/2005effettuerebbe un rinvio selettivo ad alcuni principi della legge n. 241Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026del 1990, operanti nei limiti della loro “compatibilità”, ma il comma 2,in punto di motivazione, ripeterebbe che gli atti delle autorità «devonoessere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e ipresupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazionealle risultanze dell’istruttoria». Anche per il diritto europeo (art. 263TFUE) gli atti non compiutamente motivati sarebbero da considerarsiilleciti per la violazione di una “forma sostanziale” del provvedimento.Infine, la disposizione specificamente dedicata ai provvedimenti dellaBanca d’Italia (art. 4, comma 3, TUB) imporrebbe in modo espresso esenza deroghe alla prima di corredare ogni sua decisione con unapropria ed espressa motivazione.La censura è infondata.Come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersilegittima tecnica di redazione provvedimentale il rinvio operato dalDirettorio alla motivazione contenuta nella proposta di irrogazione disanzioni, il cui testo integrale è stato notificato al ricorrentecongiuntamente al provvedimento sanzionatorio, atteso che il dettoDirettorio, ove condivida i motivi illustrati dalla commissione, non ètenuto a ribadirli e riportarli per esteso (Cass., n. 32010/2024; Cass.,n. 27127/2024; Cass., n. 4/2019; Cass., n. 4725/2016). In particolare,non hanno fondamento le censure che concernono la legge n. 262 del2005, che non escludono la possibilità di ricorrere a una motivazionec.d. per relationem. Generico, poi, è il richiamo al diritto eurounitario,che certo non esclude che degli atti amministrativi possano esseremotivati richiamandone altri. Peraltro, il ricorrente ha certo compresole contestazioni, tanto da svolgere, davanti alla corte territoriale e inquesta sede, una difesa molto articolata.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/20263) Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazionedell’art. 14, comma 2, legge n. 689 del 1981 in quanto la Corted’appello di Roma avrebbe correlato il dies a quo del terminedecadenziale per l’esercizio della potestà punitiva all’apposizione aglioperando una valutazione della complessità dell’accertamento avulsadal caso concreto, contrariamente alle indicazioni della giurisprudenzadi legittimità; omesso esame di fatto decisivo, in ogni caso, per averegiustificato la protrazione dei tempi dell’accertamento senza verificarela presunta complessità dello stesso. La sanzione sarebbe stata nullaper essere il risultato di un procedimento avviato dopo lo spirare deltermine perentorio di 90 giorni, decorrenti dall’accertamento o dalmomento in cui doveva, ragionevolmente, ritenersi accertato l’illecitosanzionato: infatti, la valutazione dell’eventuale sussistenza d’unillecito amministrativo sarebbe stata possibile già dal 28.1.2016. Lacorte d’appello non avrebbe esaminato fatti oggetto di segnalazione nelricorso e negli atti successivi, considerato che, con l’atto introduttivo,ad illustrazione del motivo di nullità della delibera impugnata (pp. 21-27 ricorso), e con le note autorizzate sarebbero state indicate dellecircostanze non esaminate. La decadenza dell’amministrazione dalpotere punitivo non avrebbe potuto essere evitata invocando laprevisione della sez. II, 1.1 del regolamento sulle sanzioni di Bancad’Italia, che ancorava il perfezionamento dell’accertamentoall’apposizione del visto del direttore centrale per la vigilanza bancaria,se non con la violazione di un fondamentale principio di parità. Lanorma regolamentare sarebbe stata illegittima per contrasto con lalegge che prevedeva l’estinzione del potere punitivo.La censura è priva di pregio.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Questa Suprema Corte (Cass., n. 12436/2022), chiamata apronunciarsi sul ricorso proposto da un altro consigliered’amministrazione della BPVi avverso una delibera sanzionatoria, harilevato che la CDA di Roma, con motivazione insindacabile in questasede, aveva ritenuto tempestiva la contestazione della violazioneavvenuta a luglio 2016 in quanto l’accertamento si perfezionava conl’apposizione del visto da parte del capo dipartimento della Bancad’Italia, adempimento avvenuto il 6 luglio 2016 e perché, nella specie,il tempo intercorso tra la seconda riunione della commissione perl’esame delle irregolarità (29/02/2016) e l’apposizione del visto delcapo dipartimento era giustificato dalla condivisibile necessità diassicurare, nell’ambito di un procedimento particolarmente complessonel suo genere, per essere scaturito dalle sollecitazioni della BCE e dalladocumentazione da questa inviata all’autorità di vigilanza nazionale)“la completezza dell’istruttoria e la rispondenza di ogni passaggioprocedimentale ai principi posti dalla legge a presidio della legalitàdell’azione dell’amministrazione, in termini di totale autonomia eindipendenza rispetto alla BCE, potendo quindi convenirsi sullacircostanza che l’accertamento si sia perfezionato il 6 luglio 2016, conl’apposizione del citato visto”. La sentenza ha fatto correttaapplicazione del principio di diritto, espresso da questa Suprema Corte(Cass., n. 4820/2019 e n. 29594/2023), per cui, in tema di sanzioniamministrative della Banca d’Italia, il termine di decadenza previstodall’art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notifica della violazionedecorreva dall’apposizione del visto del direttore centrale dellavigilanza bancaria e finanziaria, suggellandosi con esso la conclusionedella fase di accertamento di tutti gli elementi dell’illecito, comprensivadella valutazione e dell’adeguata ponderazione dei dati acquisiti e degliNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026autorità di vigilanza, la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass.,n. 27242/2024, in materia di sanzioni CONSOB) ha chiarito che ilmomento dell’accertamento, che presuppone un’attività istruttoria,non coincideva con quello dell’acquisizione del fatto nella suamaterialità da parte dell’autorità di vigilanza, ma era quello in cuiquest’ultima aveva completato l’attività istruttoria finalizzata averificare la sussistenza o meno dell’infrazione. Al giudice competevacontrollare se il provvedimento sanzionatorio fosse stato adottato in untempo ragionevole e, a tal fine, doveva stabilire la superfluità ex ante,e non la congruità ex post, dell’indagine amministrativa prodromicaall’adozione del provvedimento sanzionatorio (Cass., n. 32010/2024).Nella specie, la corte territoriale ha compiuto i necessari accertamenti,valutando la congruità della tempistica e motivando alla luce dellacomplessità della vicenda.4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.19, comma 3, legge n. 689 del 1981 perché la Corte d’appello di Romaavrebbe negato la decadenza del potere punitivo per superamento deltermine di conclusione del procedimento sanzionatorio, opinandol’inconferenza della norma rispetto all’ambito delle sanzioniamministrative; omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art.360, n. 5, c.p.c., in quanto la corte d’appello avrebbe omesso divalorizzare - come avrebbe dovuto in base al Regolamento di Bankitalia- la data del deposito delle controdeduzioni del Dr. Tognana(23.9.2016) quale dies a quo del decorso del termine di 240 giorniprescritto per la conclusione del procedimento, definito invece in data29.5.2017. Sostiene che avrebbe impugnato il provvedimento afflittivo,Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026rappresentando, come motivo della sua radicale invalidità, il vizio disuperamento del termine ragionevole di durata del procedimento,quale ricavabile dalla normativa positiva domestica (legge n. 689 del1981), nonché dalle disposizioni convenzionali (art. 6 CEDU) edeuropee (art. 41 Carta dei diritti fondamentali UE). A censura dellasanzione della Banca d’Italia, avrebbe rappresentato come unqualificato indice positivo (art. 19, comma 3, legge n. 689 del 1981)indichi in sei mesi il periodo massimo entro cui concludere l’iniziativarepressiva; e, dunque, come il provvedimento impugnato fosse tardivoe nullo non solo rispetto al termine di 240 gg. fissato (illegittimamente)dal regolamento di Banca d’Italia sui procedimenti sanzionatori, maancora più se si fosse rapportata la fine dell’iniziativa della P.A. altermine di sei mesi indicato dall’unica disposizione, avente valore dilegge formale, impiegabile per la definizione dei tempi dell’azione dellaBanca d’Italia. La corte d’appello, poi, avrebbe errato nel consideraretardivamente proposta l’eccezione relativa al termine di 240 giorni eavrebbe violato l’obbligo d’esame del relativo motivo. A prescinderedalla validità del termine di 240 giorni per la conclusione delprocedimento, questo sarebbe finito, comunque, in 248 giorni. Infine,sarebbe stata illegittima la disposizione regolamentare della Bancad’Italia relativa alla conclusione del provvedimento, secondo la quale ildirettorio potrebbe adottare il provvedimento sanzionatorio «(…) entro240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dellecontrodeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo lanotificazione della contestazione».La censura è infondata.Questa Suprema Corte ha già stabilito che la formulazione finaledel provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per laNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestazione formale, non è assoggettata dalla lex generalis (legge n.689 del 1981) ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva laprevalenza di leggi speciali di pari grado (così Cass., n. 9517/2018). Inparticolare, la legge n. 689 del 1981 prescrive, all’art. 14, un termineperentorio soltanto per la contestazione differita; oltre a taleindicazione temporale e all’esigenza di rispettare effettivamente ilprincipio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativoche conduce all’irrogazione della sanzione, non sussiste alcuna altradisposizione cogente in ordine al rispetto di terminiendoprocedimentali, salva la disciplina della prescrizione stabilitaall’art. 28 della stessa legge. Il termine di 240 giorni non ha, pertanto,natura perentoria e non può determinare alcuna decadenzadall’esercizio della potestà sanzionatoria, attesa la inidoneità delregolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento diirrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del1981 (Cass., n. 29918/2024). Va, perciò, confermato che iprocedimenti sanzionatori bancari sono soggetti solo al terminequinquennale di prescrizione della pretesa punitiva previsto dal citatoart. 28 della legge n. 689/1981, e non a termini ulteriori di decadenzae/o perenzione, non previsti dalla legge stessa (ciò renderebbeirrilevante anche la deduzione concernente i 248 giorni). Inoltre, èstato puntualizzato che, in tema di sanzioni amministrative perviolazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,avuto riguardo all’art. 21 octies, comma 2, della citata legge n. 241 del1990, gli eventuali vizi del procedimento amministrativo previstodall’art. 195 del TUF non sono rilevanti. Nella specie, la corteterritoriale ha valutato la congruità del tempo impiegato dalla Bancad’Italia, alla luce della specificità della vicenda, nulla impedendo di dareNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026rilievo al decorso del termine per la presentazione dellecontrodeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo lanotificazione della contestazione. D’altronde, in tema di sanzioniamministrative per violazione delle norme che disciplinano l’attività diintermediazione finanziaria, il termine per la contestazione degli illecitidecorre dal momento dell’accertamento, il quale non coincidenecessariamente né con quello della mera constatazione dei fatti nellaloro materialità né con quello in cui le relazioni o i rapporti finali degliincaricati degli accertamenti siano stati depositati o comunque messi adisposizione degli organi dell’autorità di supervisione competenti alrelativo esame, dovendosi tener conto, a tal fine, del tempostrettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari,la constatazione dei fatti avrebbe potuto essere tradotta inaccertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioniburocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compitiassegnati ai diversi organi (Cass., n. 9022/2023; Cass., n.21171/2019). Compete al giudice di merito valutare la congruità deltempo utilizzato, in rapporto alla maggiore o minore difficoltà del caso,con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, secorrettamente motivato (Cass., n. 12243/2025).Il giudice di appello ha, quindi, esaminato tutte le questionisollevate.Quanto all’art. 19, comma 3, della legge n. 689 del 1981, l’obbligodi emettere il provvedimento nel termine di sei mesi dal sequestro, exart. 19 legge n. 689 del 1981, incide esclusivamente sull’efficacia dellamisura cautelare (Cass., n. 18060/2007). Infine, le considerazionisvolte rendono prive di pregio le censure relative alla Carta EDU e allaCarta dei diritti fondamentali UE.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/20265) Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.5 d.lgs. n. 72 del 2015, come interpretato alla luce dell’art. 7 CEDU,dell’art. 49, par. 1, e dell’art. 52, par. 5, della Carta dei dirittifondamentali UE, in quanto la corte d’appello avrebbe ritenuto nonfondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art.6 d.lgs. n. 72/2015 e dell’ivi contenuta previsione che esclude laretroattività della disciplina più favorevole a (presunti) illeciti compiutianteriormente alla sua entrata in vigore. Sostiene che avrebbecensurato il provvedimento afflittivo evidenziandone la contrarietà conla disciplina vigente al momento dell’avvio del procedimentosanzionatorio e dell’applicazione della sanzione. Tale disciplina (art. 5d.lgs. n. 72 del 2015) escluderebbe la punizione amministrativa dellepersone fisiche, indicando nella società il soggetto passivo dell’azionerepressiva; essa avrebbe dovuto trovare applicazione in quanto lexmitior rispetto a quella in vigore al verificarsi delle condotteasseritamente concretanti gli illeciti sanzionati, e la sua immediataapplicabilità avrebbe dovuto imporsi alla luce dell’incostituzionalitàdell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 72 del 2015. Il trattamento migliorativo,retroattivamente applicabile, sarebbe risultato evidente dal testodell’art. 144 ter TUB. La stessa Consulta (sentenza 6.7.2016, n. 193,par. 6.1) avrebbe affermato che i procedimenti amministrativi cherispondevano ai requisiti della sentenza Engel (Corte EDU, 8.6.1976,C. 5101/71, par. 81-82, cit.) avrebbero dovuto osservare leprescrizioni sostanziali e procedurali della CEDU. Il ricorrente dà rilievopure a un altro intervento della Consulta, che avrebbe dichiaratoillegittimo l’art. 187 sexies TUF e la misura della confisca obbligatoria(Corte cost., 10.5.2019, n. 112), nella parte in cui aveva riguardo nonNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026al “profitto” della condotta di insider trading, ma al prodotto dell’illecitoed ai beni utilizzati per commetterlo. In questo modo sarebbe venutomeno il carattere differenziale tra la sanzione delle condotte marketabuse e quelle qui contestate (Cass., n. 8047/2019; Cass., n.23679/2021).La censura è infondata.Innanzitutto, si richiamano i principi esposti nell’esame del motivoprimo, ove si è negata la natura penale delle sanzioni in esame. QuestaCorte ha già escluso che le sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia ai sensidegli artt. 144 ss. del d.lgs. n. 385 del 1993 (nella formulazioneanteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 72 del 2015) nei confronti disoggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione o controllodi istituti bancari abbiano natura penale e siano incompatibili con legaranzie riservate ai processi penali dall’art. 6 CEDU, agli effetti, inparticolare, della violazione del ne bis in idem tra sanzione penale edamministrativa inflitta per i medesimi fatti (Cass., n. 20689/2018, n.10459/2019, n. 16517/2020 e n. 29918/2024). In conseguenza, èstata negata l’operatività del principio di retroattività della lex mitior,con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, per contrastocon gli artt. 3 e 117 Cost., nella parte in cui tale norma non prevedel’applicazione a dette sanzioni del principio del favor rei, nonsussistendo una regola generale di applicazione della legge successivapiù favorevole agli autori degli illeciti amministrativi (Cass., n.17209/2020). P.Q.Mcostituzionale dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 72 del 2015, perché il c.d.principio del favor rei, di matrice penalistica, non si estende, in assenzadi specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioniNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026amministrative che risponde, invece, al distinto principio del tempusregit actum (cfr. Cass., n. 12243/2025).6) Con il sesto motivo il ricorrente prospetta la nullità dellasentenza, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la corte capitolinaomesso di considerare il motivo che censurava la violazione e falsaapplicazione dell’art. 144 quater TUB nella quantificazione dellasanzione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia avrebbe applicato i criteri dell’art. 11 leggen. 689 del 1981 e non quelli dell’art. 144 quater TUB.La censura è inammissibile, in quanto la corte d’appello ha valutatola questione della congruità della sanzione. Ha dato peso, altresì,all’incidenza delle numerose violazioni accertate sulla consistenzapatrimoniale della banca e considerato che, avverso altriamministratori, dotati di maggiori poteri, erano state applicate sanzionipiù severe. Eventualmente, sarebbe stato onere del ricorrente indicarei profili ex art. 144 quater TUB non scrutinati.7) Con il settimo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.18, par. 5, Reg. UE n. 1024/2013, dell’art. 23 Cost. e dell’art. 1 leggen. 689 del 1981 perché la corte d’appello avrebbe reputatocorrettamente esercitato il potere punitivo della Banca d’Italia, inassenza di un accertamento istruttorio proprio e sulla base di unaccertamento ispettivo della BCE, compiuto su fatti per cui essa eracarente, in assoluto, di poteri di natura pubblicistica. Prospettal’inopponibilità a fortiori del risultato dell’azione ispettivo/punitivadell’Autorità europea. Sostiene di avere censurato il provvedimentoperché la Banca d’Italia lo avrebbe assunto sul presuppostodell’assoluta correttezza ed opponibilità dell’accertamento svolto dallaNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026BCE nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, cui non avrebbepotuto partecipare stante il difetto di una propria autonomalegittimazione. [OSCURATO:PERSONA] d’Italia, pur procedendo all’avvio di un proprioautonomo procedimento, avrebbe poi omesso di sottoporre acontraddittorio gli accertamenti dell’amministrazione europea, dandoper scontata l’intangibilità delle conclusioni di quest’ultima, conviolazione tanto delle norme interne quanto di quelle superiori. Ilprovvedimento sanzionatorio impugnato sarebbe illegittimo per avereapplicato la disciplina più sfavorevole recata dalla normativa europea.La censura è infondata.Innanzitutto, la corte territoriale evidenzia come, nella specie,l’accertamento sia stato condotto nel contraddittorio delle parti, con laparticolarità che la sanzione era stata irrogata dalla Banca d’Italia eche, pertanto, proprio con essa detto contraddittorio si era svolto; laBCE aveva solo trasmesso il rapporto informativo. Comunque, nullavieta alla Banca d’Italia di avvalersi delle risultanze dell’attivitàispettiva della BCE e non risulta che, in sede di opposizione,l’accertamento della BCE sia stato reputato intangibile, mentre ilgiudice del merito ha censurato la genericità delle difese del ricorrentesul punto.8) Con l’ottavo motivo il ricorrente contesta la violazione dell’art.24 legge n. 262 del 2005, come interpretato sulla base dell’art. 41 dellaCarta europea dei diritti fondamentali e dell’art. 6 CEDU, perché lacorte d’appello ha negato la compressione del diritto di difesa dinanzial diniego della Banca d’Italia di accesso a documenti amministrativi.Contesta l’ostensione di documentazione in lingua straniera e latrasmissione solo parziale della documentazione richiesta, anche inNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026quanto non sarebbero state rispettate le indicazioni dell’art. 6 CEDU.L’assenza di limitazioni in punto di richieste istruttorie sarebbe unadelle precondizioni per ritenere di full jurisdiction il processo in cui èeffettuata la revisione della determinazione punitiva impugnata.L’omessa acquisizione dei documenti richiesti, peraltro, avrebbe potutoassumere un valore determinante per confermare il suo atteggiamentoincolpevole, considerata la valutazione positiva espressa dalle autoritàdi vigilanza sulla conduzione ed organizzazione della [OSCURATO:PERSONA] diVicenza. La traduzione parziale avrebbe privato il ricorrente di unacognizione piena e diretta della documentazione su cui la Banca d’Italiaaveva fondato il suo convincimento. La compressione delle facoltàdifensive non sarebbe stata neppure ovviata nel presente giudizio, ovela Banca d’Italia avrebbe depositato identica documentazione in inglesecon traduzione parziale.La censura è infondata.In primo luogo, la corte territoriale ha evidenziato che i documentinon consegnati non sarebbero stati fra quelli utilizzati nel procedimentosanzionatori; pertanto, non vi sarebbe stata lesione del diritto di difesa.L’opponente, poi, non avrebbe dedotto eventuali ragioni per le qualialcuni documenti avrebbero potuto fare emergere elementi a sostegnodelle sue tesi difensive. Infine, il vizio relativo al mancato uso dellalingua italiana non sussisteva, dato che le contestazioni e gli estrattidegli allegati erano redatti in lingua italiana e, comunque, non vi eraun obbligo di traduzione di tutti i documenti esaminati.9) Con il nono motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art.3 legge n. 689 del 1981, come interpretato alla luce dell’art. 6 CEDU,dell’art. 48 Carta dei diritti fondamentali UE e dell’art. 7, comma 10,Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026d.lgs. n. 150 del 2011, per essere stato disatteso il principio dipresunzione di innocenza. Lamenta di avere censurato la sanzioneperché irrogata in difetto della prova dell’elemento soggettivodell’illecito, muovendo dalla presunzione di colpevolezza e negandoquella d’innocenza, ritraibile sia da talune disposizioni domestiche siadalla CEDU sia dalla Carta di Nizza. Non sarebbe stato garantito uncontraddittorio paritario e la P.A. avrebbe beneficiato diun’agevolazione probatoria, in contrasto con l’art. 7, comma 10, d.lgs.n. 150 del 2011.La censura è infondata.In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioniin materia di intermediazione finanziaria, l’opposizione prevista dall’art.195 del d.lgs. n. 58 del 1998 dà luogo, non diversamente da quella exartt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, ad un ordinario giudizio dicognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesasanzionatoria è posto a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] la quale devedimostrare la condotta illecita. Tale prova può essere offerta anchemediante presunzioni semplici, che, nel caso di illecito omissivo,pongono a carico dell’intimato l’onere di fornire la prova di avere tenutola condotta attiva richiesta, ovvero della sussistenza di elementi chel’avrebbero resa inesigibile (Cass., SU, n. 20930/2009). Ciò perché, inpresenza di illecito omissivo di pura condotta, in particolare se sonocoinvolti soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazioneo controllo di istituti bancari, il legislatore individua delle fattispecie,destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sullamera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso,ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estraneial dato puramente psicologico (Cass., n. 9546/2018; Cass., n.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/202616517/2020). Così intesa la presunzione di colpa non contrasta con gliartt. 6 CEDU e 27 Cost. anche ove la sanzione abbia naturasostanzialmente penale in quanto afflittiva (Cass., n. 1529/2018). Lasentenza impugnata ha messo in luce come gli addebiti di cui si discutechiamino in causa le specifiche responsabilità del CDA in materiaorganizzativa e di controlli interni, rilevando che «dall’art. 2381 c.c. sievince chiaramente che tutti gli amministratori hanno il dovere divalutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo econtabile e il generale andamento della società, anche in caso diadempiere al dovere di agire in modo informato, essi possono chiedereagli organi delegati di riferire in Consiglio di amministrazione sullagestione della società». Esiste, infatti, un onere di “agire in modoinformato”, non essendo sufficiente accogliere senza rilievi critici oapprofondimenti le informazioni ricevute, soprattutto, quando lasituazione della società versi in condizioni critiche, come nel caso inesame. In pratica, il giudice del merito ha appurato che il ricorrenteaveva omesso di “agire in modo informato” e di ricondurre ad unità lagestione della banca nell’esercizio dei poteri gestori. Nella specie,quindi, non ha trovato spazio una presunzione di colpevolezza oun’agevolazione probatoria in favore della P.A., ma sono stati applicatii comuni principi sulla responsabilità per colpa (eventualmente, invigilando), tenendo conto della tipologia di condotta, principalmenteomissiva, del ricorrente e della sua elevata qualifica professionale.10) Con il decimo motivo il ricorrente contesta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma giudicato sulla base della cd. presunzione diNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026colpevolezza ritraibile dall’art. 3 legge n. 689 del 1981, omettendo divalorizzare il limite all’operare della stessa, quale individuato nellagiurisprudenza della Suprema Corte, connesso alla circostanza -pacifica in casu - dell’occultamento della propria condotta illecita daparte di un gruppo di dirigenti al livello di Direzione Generale: e ciò purin presenza di fatti accertati ed incontroversi, in tal senso risultantidallo stesso atto di accertamento di BCE e considerati in quello di Bancad’Italia. Sostiene che, ove si ritenga esservi uno spazio per unapresunzione iuris tantum di colpevolezza, la Corte d’appello di Romasarebbe comunque incorsa in omesso esame di fatto decisivo, là dove- travisando le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU,n. 20930/2009) - non avrebbe considerato il limite all’operatività ditale presunzione, idoneo a concretare l’insussistenza di colpa, che purrisulterebbe da quel dictum. La corte d’appello avrebbe disattesol’insegnamento della S.C., che individua il limite della presunzione dicolpevolezza nella ricorrenza di una situazione “ordinaria”, in presenzadi «autori normali che operano in circostanze normali, in un contestoche porta ad escludere circostanze anomale che rendono incolpevole ilcomportamento trasgressivo». Ciò perché «il giudizio di colpevolezza èun giudizio “normativo”, inteso sia come verifica della mancanza dielementi di inesigibilità, sia come valutazione legale del processomotivazionale, così che per autori “normali” che agiscono in situazioni“normali” si può supporre la rimproverabilità della condotta, una voltaconstatatane con certezza la suitas, qualora possa specularmenteescludersi l’esistenza di circostanze anomale che abbiano resoincolpevole il comportamento trasgressivo e, dunque, inesigibile quelloosservante. Il giudizio di “colpevolezza colposa” è ancorato, dunque, aparametri normativi, esterni al dato puramente psicologico». Per leNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Sezioni Unite, l’autore “normale” dovrebbe «allegare quelle circostanze“anomale” impeditive di un giudizio di riprovevolezza, non potendoessere chiamato ad impossibilia».Con il dodicesimo motivo il ricorrente prospetta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma ritenuto irrilevante l’attività dolosa dell’alta dirigenzadella Banca ad escludere la sua colpa. Contesta la fondatezza dellasanzione comminatagli opponendo l’esimente della buona fede;rappresenta che i fatti, indicati come oggettivamente in grado diostacolare l’esercizio delle proprie funzioni, erano anche tali daintegrare l’esistenza di una situazione di incolpevole affidamento.Elenca una serie di circostanze che sostiene avrebbero dimostratola sua tesi.Soprattutto, ribadisce che il sistema funzionava ed era adeguatoad intercettare segnali sospetti; esso si “inceppò” a causa di una sceltadi convenienza del responsabile della funzione audit: all’evidenza pernon porsi in contrasto con il direttore generale, il Dr. Bozeglav nontrasmise informazioni rilevanti agli organi statutari di gestione econtrollo, contravvenendo ai suoi obblighi. Ciò a prescindere dal fattoche il Dr. Bozeglav sapeva che il personale della rete, tramite ladivisione mercati, dipendeva dal direttore generale - Dr. Sorato - che,dunque, aveva interesse ad occultare ogni perplessità.Con il tredicesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la Corted’appello di Roma ritenuto irrilevante, ai fini dell’esclusione della colpa,il fatto che, per regolamentazione interna di BPVi, le domande diacquisto di azioni e quelle di vendita delle stesse erano vagliatepreventivamente dal comitato soci, organismo interno composto daNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026consiglieri di amministrazione non delegati con cui cooperavano addettiall’ufficio soci della stessa banca. Evidenzia come la sua assenza dicolpa - rispetto all’intercettazione delle dinamiche di vendita edacquisto di titoli della banca - fosse confermata dalla regola interna cheprevedeva che le richieste di acquisto e vendita dei titoli fosserovagliate, prima di ogni CDA in cui venivano deliberate, dal comitatosoci: organo appositamente delegato e chiamato a verificare lacompatibilità delle operazioni richieste con lo statuto e le altre disciplinedefinite da BPVi in sede di autorganizzazione. Sottolinea come nonsussistessero indici d’allarme tali da imporre alcun obbligo specifico dicircostanze de quibus, non esaminando le modalità di funzionamentodel comitato soci e della regolamentazione interna della società: sisarebbe limitata a recepire l’impostazione difensiva della Banca d’Italia.Con il diciassettesimo motivo lamenta l’omesso esame di fattodecisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appellodi Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta per non avereintercettato ed impedito il fenomeno dei c.d. “storni” - una praticaseguita dalla dirigenza della banca per ricompensare i clienti edazionisti della stessa che si fossero prestati a richiedere fidi ed altreforme di finanziamento per sottoscrivere od acquistare azioni emessedalla stessa BPVi - e non essersi attivato o avere contribuitoall’adozione ed all’implementazione di procedure e di sistemi dicontrollo interno idonei ad evitare quelle operazioni di remunerazionedei soci. Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 9 delrapporto della BCE. Oppone l’erroneità della sanzione per difettodell’elemento soggettivo: sarebbe stato infatti impossibile per unconsigliere privo di deleghe verificare la causale delle operazioniNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestate, che erano tutte formalmente autorizzate, erano compiutenel corso dell’ordinaria attività d’impresa, erano di importo limitato emai avevano visto segnalare profili di criticità da parte delle strutturedi controllo interno.Con il diciottesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta inriferimento alle censure di non essersi attivato per la predisposizionedi procedure di monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi in fondicomuni di investimento e per non avere riscontrato termini e modalitàdi verifica dell’andamento degli investimenti c.d. “in monte”, ancheprevia limitazione delle deleghe conferite dal CDA al cessato D.G. diBPVi Dr. Sorato. Contesta gli addebiti mossi sulla base del finding 11del rapporto della BCE, la circostanza che la Banca d’Italia gli abbiaimputato di avere autorizzato l’investimento di risorse della Banca infondi comuni d’investimento “chiusi” di diritto straniero e il fatto di nonavere adeguatamente monitorato la composizione ed andamento delleindicate immobilizzazioni, anche stante l’ampia delega conferita alcessato D.G. Dr. Sorato che li utilizzava per sostenere, indirettamente,la sottoscrizione ed acquisto da parte degli investitori di azioni BPVi. Lasanzione sarebbe stata immeritata sotto il profilo soggettivo poichéquanto emerso dall’indagine non era imputabile ad una colpa omissivadel CDA o sua, stante le evidenze delle azioni concertate del Dr. Sorato.Con il ventesimo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame difatto decisivo, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto colposa la sua condotta inriferimento alle censure relative al c.d. portafoglio strategico, ove nonsarebbe stata rilevata l’operatività di un dirigente della banca (direttoreNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026finanza), in difetto di delega del Direttore Generale, investito dellagestione di tale comparto di risorse di BPVi. Contesta gli addebiti mossisulla base del finding 13 del rapporto della BCE. Censura la circostanzache la Banca d’Italia gli abbia ascritto di non avere rilevato che gliinvestimenti erano compiuti dal vice Direttore generale in assenza didelega e di avere mantenuto una società inutile ubicata nella repubblicairlandese. Evidenzia che l’attività del Direttore finanza non eraconoscibile dal CDA, che era informato dell’andamento degliinvestimenti dal Direttore Generale e dalle strutture e comitati internidi gestione delle disponibilità della banca e di controllo.Le censure, che possono essere trattate congiuntamente, stante laconnessione, sono infondate.In ordine alla c.d. presunzione di colpevolezza e alla suitas, aprescindere dal fatto che la questione è stata esaminata dal giudice delmerito, quest’ultimo ha accertato che tutti gli amministratori hanno unonere di agire in modo informato. La corte d’appello ha, comunque,rigettato le doglianze specifiche del ricorrente nelle pagine da 14 a 18della sentenza, ove, prendendo atto che «L’opponente fonda le propriedifese sulle condotte fraudolente compiute da alcuni dirigenti dellabanca con riferimento agli episodi di storno, agli investimenti nei fondicomuni di investimenti non trasparenti (c.d. unknown exposure), allefunzioni di controllo, tanto in via generale, quanto con specificoriferimento all’operatività della società controllata di diritto irlandese, esull’affidabilità delle informazioni provenienti dalle funzioni di controllo(risk management, compliance, audit e dirigente preposto)», haaffermato che «Valgono anche in questo caso le osservazioni già svoltecirca l’omessa vigilanza sull’esercizio delle deleghe, spettante inveceper legge ai componenti del consiglio d’amministrazione».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Per ciò che concerne la condotta dolosa della dirigenza e la buonafede del ricorrente, la corte territoriale ha, poi, esposto che il sistemamira a garantire l’unità di gestione della società tramite un continuocoinvolgimento dei consiglieri non muniti di deleghe, in modo che laloro vigilanza sia effettiva. Gli stessi consiglieri privi di delegheoperative sono titolari di un ruolo non meramente passivo, in quantotenuti ad agire “in modo informato”. La corte territoriale ha negato,quindi, nella sostanza, che potesse ipotizzarsi un affidamentoincolpevole dell’opponente e che egli potesse trovarsi in una condizionedi buona fede, atteso che egli avrebbe agito in maniera colpevolmenteinerte. D’altronde, è consolidato in giurisprudenza il principiodell’irrilevanza, in chiave esimente, della presunta carenza oinsufficienza dei flussi informativi in favore degli amministratori (Cass.,n. 23554/2020).Con riguardo al comitato soci, all’assenza di indici di allarme e allaricezione acritica delle informazioni della Banca d’Italia, [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha valutato la circostanza in questione e ne haescluso l’incidenza ai fini della decisione, avendo valorizzato il doveredel ricorrente di agire “informato” e di seguire lo svolgimentodell’attività aziendale, senza restare in passiva attesa degli eventi.D’altronde, l’esistenza di comitati endoconsiliari, quali il comitato soci,con funzioni di primo vaglio e di supporto delle richieste di acquisto ovendita di azioni, non spoglia il CDA delle sue prerogative e delle sueresponsabilità. L’attribuzione a strutture e funzioni interne alla Bancadi specifici compiti non autorizza gli amministratori a ritenersi esentatidalle competenze e dalle responsabilità loro proprie con riferimento alleNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine agli storni di interessi, poi, il giudice ha evidenziato cheerano «agevolmente riscontrabili in sede contabile» e che la loro finalitàera di fornire ai clienti la liquidità necessaria a sottoscrivere glistrumenti finanziari emessi».In riferimento, quindi, alle censure di non attivazione per lapredisposizione del monitoraggio degli impieghi di risorse di BPVi infondi comuni di investimento e di omesso riscontro dei termini emodalità di verifica dell’andamento degli investimenti c.d. “in monte”,anche previa limitazione delle deleghe conferite dal CDA al D.G. Dr.Sorato, la corte precisa che «non appare condivisibile la linea di difesadel ricorrente fondata sempre sulla impossibilità di ingerire in concretosulla effettiva convenienza o persistente attualità degli indirizziimpartiti a coloro che erano investiti della gestione operativadell’impresa, dovendosi ritenere che le criticità segnalate attenganoalle generali strategie di gestione del portafoglio bancario, finalizzatein particolare a neutralizzare la volatilità dei tassi di interesse».Osserva, quindi, che «“L’opponente fonda le proprie difese sullecondotte fraudolente compiute da alcuni dirigenti della banca conriferimento agli episodi di storno, agli investimenti nei fondi comuni diinvestimento non trasparenti (c.d. unknown exposure), alle funzioni dicontrollo, tanto in via generale, quanto con specifico riferimentoall’operatività della società controllata di diritto irlandese, esull’affidabilità delle informazioni provenienti dalle funzioni di controllo(risk management, compliance, audit e dirigente preposto). Valgonoanche in questo caso le osservazioni già svolte circa l’omessa vigilanzasull’esercizio delle deleghe, spettante invece per legge ai componentidel consiglio d’amministrazione”».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, in relazione al c.d. portafoglio strategico, all’operatività diun dirigente della banca (direttore finanza), in difetto di delega delDirettore Generale, e agli addebiti mossi sulla base del finding 13 delrapporto della BCE, si evidenzia che la censura è infondata, avendolala corte territoriale sostanzialmente affrontata. In particolare, oltre arichiamarsi quanto già esposto, si sottolinea che il giudice del meritoha stigmatizzato l’omessa vigilanza sull’esercizio delle deleghe.11) Con l’undicesimo motivo il ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., nonché dell’art. 53,comma 1, TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazioneadottate da Banca d’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n.263 del 27.12.2006, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per averela sentenza impugnata ritenuto di potere formulare un giudiziod’imputazione di omissioni pretermettendo la considerazione delleeffettive facoltà di controllo sulla struttura aziendale di una Bancaassegnate - a norma di legge e regolamento - al CDA e ai suoicomponenti. Lamenta la violazione dell’art. 3 legge n. 689 del 1981,affermando che l’imputabilità di una sua responsabilità omissivasarebbe derivata dalle indicazioni di Banca d’Italia, le quali sarebberostate ritenute potere legittimamente prescindere dalle prescrizioniorganizzative regolamentari imposte dalla stessa autorità bancaria,reputate come tali inidonee ad escludere la colpa del sanzionato. Conla sua impostazione di fondo, la Corte d’appello di Roma avrebbeviolato le disposizioni che regolano, in generale, gli obblighi degliamministratori di società complesse. Ciò, però, colliderebbe non solocon le regole che definiscono gli obblighi degli amministratori di societàdi capitali ex art. 2392 c.c., ma anche con la rigida compartimentazioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026delle attribuzioni entro le aziende bancarie, risultante dai [OSCURATO:PERSONA] d’Italia. La Suprema Corte avrebbe precisato, al contrario,che vi sarebbe stata colpa quando il componente dell’organo gestorioometteva di assumere quelle informazioni preventive che normalmentesi imponevano in relazione alla determinazione da assumere (Cass., n.17687/2016). Sarebbe in colpa l’amministratore che ricevessepassivamente informazioni incomplete senza attivarsi, ma non già chi,a fronte di informazioni complete, coerenti e ragionevolmente ritenuteaffidabili dagli organi di controllo interno, non si attivasse - in assenzadi indici di sospetto - e non ponesse in dubbio la loro intrinsecagenuinità o completezza. Il ricorrente lamenta che, nel caso di BPVi, dinulla era dato dubitare a fronte dei rassicuranti rapporti dellacomplessa struttura interna della banca, definita in ossequio alleindicazioni della circolare di Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006 suicontrolli interni delle banche.Con il quindicesimo motivo il ricorrente contesta la violazione efalsa applicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c., perché la Corted’appello di Roma avrebbe ritenuto fondato l’addebito di violazionedelle norme prudenziali che impediscono di considerare il capitalefinanziato nel patrimonio di vigilanza, al fine di garantire la stabilitàdegli intermediari. Impugna la deliberazione punitiva per quantoconcerne la censura mossa dalla Banca d’Italia relativamente ai finding3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti la c.d. pratica di“finanziamenti baciati”. Contesta l’imputabilità di una pratica occultatache, però, non sarebbe stata individuabile dal singolo consigliered’amministrazione privo di deleghe, attesa l’attenta dissimulazionedella stessa realizzata dal personale della banca.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Con il sedicesimo motivo il ricorrente espone la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, co. 1, c.c., nonché dell’art. 53, comma 1,TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate da Bancad’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del 27.12.2006nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per avere la sentenza impugnataritenuto di potere formulare un giudizio d’imputazione di omissioni perle ipotizzate carenze riguardanti la mala gestio sia del Fondo acquistoazioni proprie sia delle richieste di vendita delle azioni da parte dei soci,con mancato rispetto dell’ordine di presentazione temporale dellerelative domande. Nel contestare gli addebiti mossi sulla base deifindings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE, censura l’applicazionedi una sanzione, a titolo di colpa omissiva, per non avere predispostoun adeguato sistema organizzato di transazioni che garantissel’ordinata evasione delle richieste di riacquisto di azioni proprie che isoci inviavano alla BPVi. Nega la fondatezza dell’addebito, atteso chenon vi era obbligo giuridico della Banca di riacquistare le sue azioni eche la richiesta dei soci non innescava dovere di riacquisto in capoall’emittente che, come tale, non sarebbe stata neppure tenuta agarantire la liquidità del titolo per assicurare ai sottoscrittori un dirittod’uscita. Ulteriormente ricorda come lo stesso statuto di BPVi,coerentemente con le disposizioni imperative del diritto societariodomestico, facoltizzasse l’impresa al riacquisto d’azioni proprie, neilimiti consentiti dalla disciplina positiva. Rappresenta, quindi, come nonpotesse discutersi di un mercato secondario del titolo BPVi, in quantole azioni d’interesse non sarebbero state ammesse alla negoziazione inun mercato regolamentato, né sarebbero state trattate in altrepiattaforme telematiche, idonee ad agevolarne i trasferimenti. Infine,espone che la disciplina di BPVi prevedeva un procedimento con cui gliNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026azionisti potevano inoltrare all’Istituto la proposta di riacquisto delleazioni emesse.Con il ventunesimo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2392, comma 1, c.c. nonché dell’art. 53, comma1, TUB, e delle disposizioni regolamentari di attuazione adottate daBanca d’Italia con le circolari n. 285 del 17.12.2013 e n. 263 del27.12.2006 nel testo applicabile all’epoca dei fatti, per avere lasentenza impugnata ritenuto di formulare un giudizio d’imputazione diomissioni e negligenza relativamente alla formulazione e struttura dicontratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa. Critica gli addebiti mossi sulla base del finding 20 delrapporto della BCE e censura la circostanza che la Banca d’Italia gliavesse imputato, come componente del CDA, di non avereadeguatamente monitorato le strutture dei contratti derivati,perfezionati a garanzia dei rischi finanziari cui era esposta la banca,accettando il mantenimento di politiche contrattuali non rigorosamentein linea con le prospettive di evoluzione del mercato e giustificate sullabase di scelte di scenario non condivise dalla Banca d’Italia.L’opponente evidenzia l’assenza di profili di responsabilità: in primoluogo, per non essere compito dell’amministratore privo di deleghe dicontrollare le modalità della definizione di ciascun derivato; in secondabattuta, perché la scelta sui derivati, in termini di struttura ecomposizione, risultava in sé altamente opinabile, dipendendo davariabili fungibili che ne condizionavano gli sviluppi e l’utilità, e,comunque, le strutture di controllo non avevano indirizzato al CDAsegnalazioni o rilievi critici.Le censure, che possono essere trattate insieme, stante la strettaconnessione, sono infondate.Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026In ordine alle effettive facoltà di controllo del CDA e dei suoicomponenti sulla struttura aziendale di una Banca, al rilievo dato alleindicazioni di Banca d’Italia e alla rilevanza dell’organizzazione internadell’Istituto, la corte territoriale ha esaminato i profili in questione (sirimanda anche a quanto sopra esposto) e ha messo in evidenza che anulla valgono «assenza di segnalazioni di criticità da parte delle funzionidi audit e compliance», ovvero la «riservatezza e informalità con cuivenivano compiute le operazioni di finanziamento per l’acquisto osottoscrizione di azioni proprie da parte dei vertici aziendali,formalmente vietate, della competenza specifica del Comitato soci avagliare le domande di acquisto o incremento della propriapartecipazione in BPVi». Come già espresso, la ratio del sistema è digarantire l’unità di gestione della società tramite un continuocoinvolgimento dei consiglieri non muniti di deleghe, in modo che laloro vigilanza sia effettiva. Da quanto sopra emerge che grava suimembri dell’organo consiliare un onere di vigilanza rispettoall’attuazione delle direttive impartite ed all’efficace funzionamento delsistema, essendo i consiglieri privi di deleghe operative titolari di unruolo non meramente passivo, in quanto tenuti ad agire, come detto,“in modo informato”. Con riferimento alla considerazione del capitalefinanziato nel patrimonio di vigilanza, per garantire la stabilità degliintermediari, e ai finding 3, 4 e 5 del rapporto di BCE, concernenti lac.d. pratica di “finanziamenti baciati”, a prescindere dalleconsiderazioni già svolte in precedenza, si osserva che la corteterritoriale ha evidenziato che «l’estensione del fenomeno e gli ampimargini di manovra dei dirigenti sono indicativi di evidenti deficit diverifica da parte dei consiglieri di amministrazione dell’idoneitàdell’assetto delle funzioni di controllo dei rischi, del funzionamento delleNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026deleghe e in generale dell’effettiva attuazione degli indirizzi impartiti».La corte d’appello ha, poi, messo in luce che «In sede ispettiva eraemerso il rilevante impatto patrimoniale delle operazioni difinanziamento che avrebbe dovuto portare alla decurtazione dal c.d.capitale primario di classe 1, stante l’obbligo di deduzione del “capitalefinanziato” dal patrimonio di vigilanza. Anche in questo caso non puòessere considerata una giustificazione plausibile l’ignoranza delfenomeno da parte del CdA, stante la rilevante dimensione delfenomeno e le conseguenze negative sugli equilibri tecnici». Inparticolare, «Le richieste di fido sono state approvate dagliamministratori a seguito di richieste corredate da finalità generiche ein sostanziale contestualità alle iniziative di incremento del capitale,mentre le reali finalità potevano essere rilevate sulla base delcontrovalore delle azioni sottoscritte e l’ammontare del finanziamentoconcesso».In conclusione, è emerso che il ricorrente non aveva contribuitoall’adozione di procedure e sistemi di controllo interno in grado diintercettare eventuali operazioni di finanziamento baciato, a dispettodei rilevanti rischi derivanti da simili operazioni, di cui il CDA eraconsapevole.Quanto, poi, al fondo acquisto azioni proprie, alle richieste divendita delle azioni da parte dei soci, al mancato rispetto dell’ordine dipresentazione delle richieste e agli addebiti mossi sulla base deifindings 6-7 e dell’annex 2 del rapporto di BCE, tutte le questioni sonostate trattate nel merito dal giudice di appello. Inoltre, la corteterritoriale ha rilevato che «in molti casi però, proprio al fine di favorirela sottoscrizione delle azioni, la Banca aveva assunto precisi impegni alriacquisto delle azioni, con i conseguenti rischi legali e reputazionali».Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026Infine, per quel che interessa la formulazione e la struttura deicontratti derivati stipulati dalla dirigenza della banca a copertura dirischi d’impresa e il loro monitoraggio e gli addebiti mossi sulla basedel finding 20 del rapporto della BCE, il giudice del merito ha ritenutoche «non appare condivisibile la linea di difesa del ricorrente fondatasempre sulla impossibilità di ingerire in concreto sulla effettivaconvenienza o persistente attualità degli indirizzi impartiti a coloro cheerano investiti della gestione operativa dell’impresa, dovendosi ritenereche le criticità segnalate attengano alle generali strategie di gestionedel portafoglio bancario, finalizzate in particolare a neutralizzare lavolatilità dei tassi di interesse». In effetti, la scelta difensiva delricorrente si basa, sostanzialmente, sull’inaccettabile assunto chel’amministratore privo di delega possa restare inerte nella gestionedell’azienda, salvo che non sia stato specificamente sollecitatodall’interno ad agire, e che le scelte d’impresa nel settore bancariosiano, in pratica, insindacabili, essendo espressione di autonomiaprivata.12) Con il quattordicesimo motivo il ricorrente contesta laviolazione e falsa applicazione dell’art. 2441 c.c. in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello di Roma avrebberespinto la censura di illegittimità del provvedimento sanzionatorio pernon essere stata correttamente determinata l’entità del sovrapprezzodelle azioni di nuova emissione di BPVi. Contesta l’addebito mossoglidalla Banca d’Italia sostanzialmente per non avere concorso,nell’ambito del CDA, a definire il corretto sovrapprezzo delle azioni dinuova emissione, affidandosi all’opera di un esperto di chiara fama cheavrebbe proposto un’entità discutibile della somma tesa a compensareNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026gli azionisti della privazione del diritto d’opzione. Espone chel’ordinamento non imporrebbe al CDA di fissare un sovrapprezzo“giusto”, ma, più semplicemente, di non definire un sovrapprezzod’entità tale da non tradursi in una compressione del “peso” dei sociesistenti, che venivano privati della loro normale prerogativa dimantenere invariato il “peso” della loro partecipazione, nonostantel’aumento di capitale. Il CDA, poi, avrebbe dato sufficienti indicazioniall’incaricato di individuare un attendibile sovrapprezzo sulla base deivari indici tecnici ed impostazioni metodologiche seguite in similioperazioni valutative. La metodologia valutativa impiegata dal prof.Bini - esperto di cui BPVi si avvaleva - sarebbe stata coerente. Laperizia - corretta sotto il profilo logico formale, espressione divalutazioni effettuate tramite l’applicazione delle regole delle scienzeinesatte quali quelle economiche - sarebbe stata vagliata senza rilievidal collegio sindacale, dalle strutture interne ed approvatadall’assemblea dei soci (ex art. 2528, comma 2, c.c.). Determinazione,sottolinea il ricorrente, che sarebbe stata ancora più affidabile poichéle sue conclusioni - e non solo la sua impostazione metodologica -coincidevano con quella effettuata per altre finalità da Price WaterHouse e da un accreditato professionista che aveva ricopertoimportanti incarichi in organi direttivi e di controllo di primarie bancheitaliane. Priva di fondamento, quindi, sarebbe risultata l’affermazionedella Banca d’Italia della necessità di proceduralizzare rigorosamente ilprocesso di definizione del valore del sovrapprezzo delle azioni poichénessuna norma imporrebbe siffatta procedura.La censura è infondata.La corte d’appello ha evidenziato che l’eccessività del prezzo delleazioni era deducibile dallo scarto, via via crescente, tra il prezzoNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026ufficiale e il graduale e continuo deterioramento dei principali indicatorieconomici e finanziari della BPVi. Ad esempio, gli ispettori hannoaccertato che il valore attribuito al coefficiente di esposizione al rischio(beta) era difficilmente giustificabile in quanto troppo basso e“confortante” rispetto al grado di esposizione della banca al rischio cheera ragionevole attendersi in riferimento alla specifica situazionedell’intermediario, con potenziali ricadute sui rischi legali ereputazionali.13) Con il diciannovesimo motivo il ricorrente lamenta l’omessapronuncia, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corted’appello avrebbe del tutto omesso di considerare le censure relativealla presunta colposa condotta del ricorrente, per non avere garantito- quale componente del CDA - adeguato sostegno alle funzioni internedi conformità (compliance) e di ispettorato (audit). Il ricorrentecontesta gli addebiti mossigli sulla base del finding 23 del rapporto diBCE e sostiene l’infondatezza delle contestazioni relative alle carenzenell’organizzazione, nella gestione dei rischi e nei controlli interni.La censura è inammissibile, considerato che il giudice ha esaminatoquesti profili, evidenziando come, nella realtà, emergesse un’omessavigilanza sull’esercizio delle deleghe, spettante, per legge, aicomponenti del CDA.14) Con il ventiduesimo motivo il ricorrente lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 144 quater TUB e dell’art. 18, par. 5, Reg.UE 1024/2013 - nella parte in cui prevederebbe che le sanzioniapplicate dalle autorità nazionali siano efficaci, proporzionate edissuasive - per avere la sentenza impugnata ritenuto corretta laNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026determinazione della sanzione. Evidenzia che non sarebbe statagarantita la personalizzazione e proporzionalità della sua sanzione.La censura è infondata.Il giudice del merito ha valutato la posizione del ricorrente edevidenziato che la sanzione era congrua e contenuta, tenuto conto dellimite massimo edittale, dell’incidenza notevole delle molte violazioniaccertate sulla consistenza patrimoniale della banca e della circostanzache, verso altri amministratori dotati di maggiori poteri, erano stateapplicate sanzioni più severe.15) Con il ventitreesimo motivo il ricorrente contesta la violazionedell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., perché la corted’appello avrebbe disposto la sua condanna alle spese a vantaggio dellaBanca d’Italia, nonostante quest’ultima si fosse difesa con funzionariinterni e non con avvocati del libero foro, senza incorrere in alcunaspesa (al di là dello stipendio già garantito ai medesimi funzionari) perla difesa in giudizio. Non varrebbe in contrario l’argomento per cui ladifesa sarebbe stata sostenuta comunque da un avvocatolegittimamente esercente la professione forense. Ne sarebbe seguitoun iniquo arricchimento netto di Banca d’Italia, in pregiudizio di egliricorrente, del tutto incongruo rispetto alla ratio dell’istituto dellacondanna alle spese, che era di garantire alla parte vittoriosa laneutralità patrimoniale del giudizio.La censura è manifestamente infondata.Dagli atti di causa risulta che il patrocinio della Banca d’Italia èstato svolto da tre avvocati e non da semplici funzionari dell’autorità divigilanza. Va ribadito, allora, il principio di diritto secondo cui, qualorala P.A. sia rappresentata in giudizio non da un funzionario delegato, maNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026da un difensore, ai sensi degli artt. 82 e 87 c.p.c., il dirittodell’amministrazione al rimborso delle spese di lite, ex art. 91 c.p.c.,comprende anche i relativi onorari di difesa e diritti di procuratore,ancorché detto difensore sia anche un suo dipendente, atteso che queldiritto sorge per il solo fatto che la parte vittoriosa è stata in giudiziocon il ministero di un difensore tecnico (Cass., n. 24374/2024, n.23825/2023 e n. 16274/2022).16) Nella memoria da ultimo depositata il ricorrente chiede che ilCollegio, con rinvio pregiudiziale, sottoponga alla Corte di giustizia UEalcuni quesiti al fine di verificare se le sanzioni comminate dalla Bancad’Italia, ai sensi dell’art. 144, TUB, siano o meno compatibili con iprincipi e la normativa europea (Carta dei diritti fondamentali UE, artt.6 e 7 CEDU).L’istanza, manifestamente infondata, va respinta.Innanzitutto, l’oggetto della domanda di pronuncia pregiudizialerivolta alla Corte di giustizia deve riguardare l’interpretazione o lavalidità del diritto dell’Unione, e non (come pare sostanzialmenteintendere il ricorrente) l’interpretazione delle norme del dirittonazionale o questioni di fatto sollevate nel procedimento principale(così C. giust., Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali,relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale,2018/C 257/01, in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Inoltre, per la giurisprudenza di questa Corte «[…] nonv’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvoltala Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., SU,08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (CorteEDU, in caso Ullens de Schooten e Rezabek c. Belgio), ovvero impliciteNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile omanifestamente infondata (Corte EDU, in caso [OSCURATO:PERSONA]. Italia, par. 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e delcaso siano evidenti (Cass., SU, 24/05/2007, n. 12067). Infatti, unorgano giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare allaCorte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267,comma 3, TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata inmateria o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto dicui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio(Raccomandazioni 2016. C. - 439.01, par. 6)» (Cass., SU, n.16157/2018, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante,Cass., n. 14828/2018; Cass., n. 15041/2017, secondo cui il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone ildubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorreallorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della normasia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando,peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudicenazionale). Ed anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010,in motivazione a p. 6) ha ritenuto che sia da escludere il rinviopregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non«necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente,anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte digiustizia». A queste considerazioni si può aggiungere che, sempre perla CGUE (C. giust., 06/10/1983, Cilfit e a., C-283/81; C. giust.,05/04/2016, C-689/13, [OSCURATO:PERSONA]; C. giust.,[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-379/15, [OSCURATO:PERSONA]; C.giust., [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-561/19), viene meno l’obbligo di rinviopregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’UnioneNumero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito adalcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questionesollevata (c.d. dottrina dell’acte clair).Non è necessario, nel caso in esame, disporre il rinvio pregiudizialealla Corte di giustizia poiché, per la giurisprudenza di legittimità (dellaquale si è dato conto nelle pagine precedenti), le sanzioniamministrative pecuniarie applicate dalla Banca d’Italia, ai sensidell’art. 144, TUB, per carenze nell’organizzazione e nei controlliinterni, non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo e nonpongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate aiprocessi penali dall’art. 6 CEDU (secondo l’interpretazione dellasentenza della Corte EDU del 04/03/2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c.Italia), nel senso che non sono equiparabili, per tipologia, severità,incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni CONSOB relativeall’abuso di informazioni privilegiate (Cass., n. 12031/2022 e n.4524/2021) e alla manipolazione del mercato (Cass., n. 17209/2020 en. 24850/2019), entrambe ritenute sostanzialmente penali.17) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.P.Q.M.- rigetta il ricorso;Numero registro generale 3286/2023Numero sezionale 382/2026Numero di raccolta generale 13333/2026Data pubblicazione 08/05/2026- condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite allacontroricorrente, che liquida in complessivi € 8.000,00 per compensoe in € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nellamisura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad operadella parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II SezioneCivile, il 17 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
Sentenza Cassazione n. 13333/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris