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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34988/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17448/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P aolo Russo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -resistente - avverso la sentenza della COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 3178/2013, depositata il 08/07/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Velletri l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef e Ilor, per il 1986, un reddito di impresa pari a lire 11.000.000, scaturito da un p.v.c. della Guardia di Finanza secondo cui il contribuente era un “evasore totale” ed aveva svolto il mestiere di falegname presso due locali, e con attrezzatura adeguata, senza rendere noto al fisco l’esercizio di tale attività;

2. il giudice di primo grado rigettò il ricorso, con sentenza (n. 516 del 18/11/1991) riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con decisione del 20/04/1993, fondata sul giudicato penale favorevole alla parte privata;

3. la pronuncia di secondo grado è stata riformata dalla Commissione tributaria centrale (“C.T.C.”) di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame del contribuente io reputando irrilevante l’assoluzione in sede penale del contribuente, per insussistenza del fatto, dal reato di esercizio dell’attività di falegname «senza la tenuta dei prescritti registri contabili».

E questo perché, ad avviso della C.T.C.: l’interessato aveva confessato alla Guardia di Finanza che, nel 1986, aveva prodotto un reddito; non poteva essere estesa a tale annualità la giustificazione di quest’ultimo circa l’esistenza di un’autorizzazione comunale, datata 11/07/1987, alla sostituzione degli infissi della propria abitazione; l’attrezzatura rinvenuta nel controllo della Guardia di Finanza era in buone condizioni ed era idonea a produrre un reddito, e non si trattava degli strumenti acquistati nel 1987 per procedere alle menzionate lavorazioni personali (sostituzione degli infissi della propria abitazione) dato che lo stesso interessato aveva dichiarato di essere da tempo in possesso di quegli attrezzi;

4. il contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione della C.T.C.; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, ai sensi dell’art. 370, cod.proc. civ.; Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso [«1) In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del dpr 636 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui deriva la violazione dell’art. 111 della Costituzione»], si assume che l’ufficio aveva impugnato la decisione della Commissione di secondo grado in data 22/07/1993 e che il ricorrente, a causa della violazione dell’art. 25, terzo comma, d.P.R. n. 636/1972 — che stabiliva che la segreteria della Commissione notificasse copia del ricorso all’altra parte, la quale, nel termine di 60 giorni da questa notificazione, poteva presentare le proprie deduzioni —aveva ignorato la pendenza di tale grado del giudizio di merito per venti anni, finché, il 07/01/2013, non gli era stato comunicato che la causa sarebbe stata discussa il giorno 27/02/2013.

Lamenta che la mancata conoscenza della pendenza della lite gli avrebbe impedito di aderire ad uno dei numerosi condoni fiscali intervenuti tra il 1993 e il 2013;

2. con il secondo motivo [«1)In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del dlgs 546/1992»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha dichiarato l’estinzione del giudizio (con conseguente passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, favorevole al contribuente) sebbene l’ufficio non avesse proposto alla segreteria della C.T.C. apposita istanza di trattazione della causa, così come previsto, a pena di estinzione del giudizio, dall’articolo 75;

3. con il terzo motivo [«3) In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. 25/03/2010 n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2010 n. 73 coordinato con l’art. 29 comma 16-decies del d.l. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla l. 24/02/2012 n. 14 nonché coordinato con il quadro normativo e della giurisprudenza comunitaria»], il ricorrente addebita alla Commissione centrale di non avere dichiarato l’estinzione del giudizio (determinante il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado), in applicazione della normativa sulla definizione delle liti ultradecennali pendenti avanti alla C.T.C.;

4. c on il quarto motivo [«4) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc.

Errata valutazione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma della sentenza penale del Tribunale di Velletri di assoluzione dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e delle concomitanti prove già allegate agli atti»], si censura la sentenza impugnata che non ha valutato complessivamente tutte le prove addotte dal contribuente a sostegno della propria linea difensiva.

Secondo la prospettazione di quest’ultimo, a dimostrazione del fatto che egli svolgesse l’attività di falegname senza fine di lucro, come mero hobby, dovevano essere considerati: (i) la pronuncia penale di assoluzione, per insussistenza del fatto, dal reato di esercizio dell’attività di falegname senza tenere le prescritte scritture contabili; (ii) l’annullamento degli avvisi di accertamento ai fini Iva per gli anni 1986 e 1987, ai fini Irpef e Ilor per il 1987; (iii) l’autorizzazione del Comune di Montelanico n. 21/87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (antecedente all’accesso della Guardia di Finanza del 06/08/1987, e quindi rilasciata “in tempi non sospetti”) che accoglieva la sua richiesta di sostituire gli infissi interni e esterni della propria abitazione; (iv) il fatto che nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza egli non avesse affermato nulla circa gli incassi dell’attività di falegname iniziata nel gennaio 1986;

5. il primo motivo non è fondato;

5.1. in disparte la prospettabile inammissibilità del rilievo critico, sia perché è stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità, anziché dinanzi alla C.T.C., sia perché il ricorrente, in realtà, non rivolge alcuna concreta censura alla sentenza impugnata, comunque, a giudizio di questa Corte, in mancanza di una norma sanzionatoria dell’asserita carenza procedimentale, l’eventuale omessa ricezione (da parte del ricorrente) della notifica della copia del ricorso dell’ufficio, a cura della segreteria, non lede la regolarità del procedimento.

Ed infatti la parte privata ha potuto compiutamente difendersi in giudizio, come risulta dalla decisione della Commissione centrale.

Infine, non è pertinente, non traducendosi nell’allegazione di errores in procedendo et in iudicando, ascrivibili al giudice di merito, la semplice ipotesi di una perdita di chance di adesione ai diversi condoni delle liti fiscali varati negli anni durante i quali il contribuente aveva ignorato la pendenza della lite fiscale;

6. il secondo motivo non è fondato;

6.1. per la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21/02/2018, n. 4166), alla quale va dato seguito, «Secondo il regime transitorio previsto dall’art. 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. citato era sanzionata con l’estinzione del giudizio.

La norma prevede, in particolare, che, “relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento.

L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue.

L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente.

Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’art. 28”.

Va rilevato che il secondo periodo del comma 2 di tale disposizione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine per l’istanza di trattazione decorra dalla data di ricezione dell’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza stessa.

In epoca successiva, è stato introdotto l’articolo 55 del d.l. n. 112/2003, in tema di accelerazione del contenzioso tributario, il quale così recita: “Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio.

In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate”.

Presupposto logico per l’operatività dell’art. 55 da ultimo citato è che il processo non fosse ancora estinto in forza di eventi verificatisi anteriormente ancorché non ancora rilevati, e che non fosse stata ancora fissata l’udienza di trattazione»;

6.2. nella specie, il ricorrente denuncia che nessuna istanza di trattazione era mai stata presentata entro il termine ex art. 75 del d.lgs. n. 546 del 1992 (successivamente prorogato sino al 24.2.1994 ex art. 2 d.l. 26.11.1993, n. 477, conv. in l. 26 gennaio 1994, n. 55), ragion per cui la C.T.C. avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’estinzione del procedimento.

Tale rilievo non è fondato in quanto, sulla scia di Cass. n. 4166/2018, occorre chiarire che il ricorrente «non ha dimostrato, e neppure allegato, se - e, in caso affermativo, in quale preciso momento - sia stato comunicato e sia stato correlativamente ricevuto l’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza di trattazione: adempimento che, come stabilito da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, segna il dies a quo dal quale avrebbe dovuto decorrere il predetto termine e la cui individuazione e dimostrazione da parte [del] ricorrente sarebbe stata indispensabile al fine di stabilire la sussistenza della dedotta violazione»;

7. il terzo motivo non è fondato;

7.1. nel solco di Cass. 21/02/2018, n. 4166 (in connessione con Cass. 19/08/2015, n. 16944; in termini Cass. 27/07/2021, n. 21455, nonché Cass. 11/10/2017, n. 23826, in fattispecie concreta in cui, come nel caso in esame, la pendenza della lite dinanzi alla S.C. è stata preceduta da tre gradi di giudizio [Commissioni tributarie di primo, secondo grado e centrale]), èutile ricordare l’art. 3, comma 2- bis, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nella versione ratione temporisvigente, che così recita: «Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato […]»;

7.2. l’interpretazione autentica della predetta disposizione è stata fornita dall’art. 29, comma 16-bis, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in base al quale «il d.l. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica»;

7.3. il nostro caso non si attaglia alla situazione delineata da tali disposizioni perché, come suaccennato (cfr. i punti 2 e 3 del “Rilevato che”), l’Amministrazione finanziaria non era soccombente - totalmente o parzialmente -in primo grado e soccombente in appello, come richiesto ai fini dell’applicazione della normativa sopra citata, ma era vittoriosa in primo grado e soccombente in secondo grado.

Conseguentemente, non sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di estinzione, per ultradecennalità, della lite pendente innanzi alla C.T.C.;

8. il quarto motivo è inammissibile;

8.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08/07/2013, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella versione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze pubblicate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile - come già evidenziato - nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360, cod. proc. civ. (Cass.6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257).

E ciò in conformità del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia - nella specie non sussistente - si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione;

9. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato;

10. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità nel quale l’Agenzia delle entrate è rimasta inerte; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17448/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in Roma, via G. Baglivi n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] P aolo Russo ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore. -resistente - avverso la sentenza della COMM. [OSCURATO:PERSONA] n. 3178/2013, depositata il 08/07/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/11/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Velletri l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Irpef e Ilor, per il 1986, un reddito di impresa pari a lire 11.000.000, scaturito da un p.v.c. della Guardia di Finanza secondo cui il contribuente era un “evasore totale” ed aveva svolto il mestiere di falegname presso due locali, e con attrezzatura adeguata, senza rendere noto al fisco l’esercizio di tale attività; 2. il giudice di primo grado rigettò il ricorso, con sentenza (n. 516 del 18/11/1991) riformata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Roma, con decisione del 20/04/1993, fondata sul giudicato penale favorevole alla parte privata; 3. la pronuncia di secondo grado è stata riformata dalla Commissione tributaria centrale (“C.T.C.”) di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame del contribuente io reputando irrilevante l’assoluzione in sede penale del contribuente, per insussistenza del fatto, dal reato di esercizio dell’attività di falegname «senza la tenuta dei prescritti registri contabili». E questo perché, ad avviso della C.T.C.: l’interessato aveva confessato alla Guardia di Finanza che, nel 1986, aveva prodotto un reddito; non poteva essere estesa a tale annualità la giustificazione di quest’ultimo circa l’esistenza di un’autorizzazione comunale, datata 11/07/1987, alla sostituzione degli infissi della propria abitazione; l’attrezzatura rinvenuta nel controllo della Guardia di Finanza era in buone condizioni ed era idonea a produrre un reddito, e non si trattava degli strumenti acquistati nel 1987 per procedere alle menzionate lavorazioni personali (sostituzione degli infissi della propria abitazione) dato che lo stesso interessato aveva dichiarato di essere da tempo in possesso di quegli attrezzi; 4. il contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione della C.T.C.; l’Agenzia delle entrate resiste con atto di costituzione, ai sensi dell’art. 370, cod.proc. civ.; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1) In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del dpr 636 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da cui deriva la violazione dell’art. 111 della Costituzione»], si assume che l’ufficio aveva impugnato la decisione della Commissione di secondo grado in data 22/07/1993 e che il ricorrente, a causa della violazione dell’art. 25, terzo comma, d.P.R. n. 636/1972 — che stabiliva che la segreteria della Commissione notificasse copia del ricorso all’altra parte, la quale, nel termine di 60 giorni da questa notificazione, poteva presentare le proprie deduzioni —aveva ignorato la pendenza di tale grado del giudizio di merito per venti anni, finché, il 07/01/2013, non gli era stato comunicato che la causa sarebbe stata discussa il giorno 27/02/2013. Lamenta che la mancata conoscenza della pendenza della lite gli avrebbe impedito di aderire ad uno dei numerosi condoni fiscali intervenuti tra il 1993 e il 2013; 2. con il secondo motivo [«1)In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del dlgs 546/1992»], il ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha dichiarato l’estinzione del giudizio (con conseguente passaggio in giudicato della decisione di secondo grado, favorevole al contribuente) sebbene l’ufficio non avesse proposto alla segreteria della C.T.C. apposita istanza di trattazione della causa, così come previsto, a pena di estinzione del giudizio, dall’articolo 75; 3. con il terzo motivo [«3) In diritto ex art. 360 n. 3 e 4 cpc. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 2 bis del d.l. 25/03/2010 n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2010 n. 73 coordinato con l’art. 29 comma 16-decies del d.l. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla l. 24/02/2012 n. 14 nonché coordinato con il quadro normativo e della giurisprudenza comunitaria»], il ricorrente addebita alla Commissione centrale di non avere dichiarato l’estinzione del giudizio (determinante il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado), in applicazione della normativa sulla definizione delle liti ultradecennali pendenti avanti alla C.T.C.; 4. c on il quarto motivo [«4) Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 cpc. Errata valutazione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma della sentenza penale del Tribunale di Velletri di assoluzione dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste e delle concomitanti prove già allegate agli atti»], si censura la sentenza impugnata che non ha valutato complessivamente tutte le prove addotte dal contribuente a sostegno della propria linea difensiva. Secondo la prospettazione di quest’ultimo, a dimostrazione del fatto che egli svolgesse l’attività di falegname senza fine di lucro, come mero hobby, dovevano essere considerati: (i) la pronuncia penale di assoluzione, per insussistenza del fatto, dal reato di esercizio dell’attività di falegname senza tenere le prescritte scritture contabili; (ii) l’annullamento degli avvisi di accertamento ai fini Iva per gli anni 1986 e 1987, ai fini Irpef e Ilor per il 1987; (iii) l’autorizzazione del Comune di Montelanico n. 21/87 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (antecedente all’accesso della Guardia di Finanza del 06/08/1987, e quindi rilasciata “in tempi non sospetti”) che accoglieva la sua richiesta di sostituire gli infissi interni e esterni della propria abitazione; (iv) il fatto che nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza egli non avesse affermato nulla circa gli incassi dell’attività di falegname iniziata nel gennaio 1986; 5. il primo motivo non è fondato; 5.1. in disparte la prospettabile inammissibilità del rilievo critico, sia perché è stato sollevato per la prima volta in sede di legittimità, anziché dinanzi alla C.T.C., sia perché il ricorrente, in realtà, non rivolge alcuna concreta censura alla sentenza impugnata, comunque, a giudizio di questa Corte, in mancanza di una norma sanzionatoria dell’asserita carenza procedimentale, l’eventuale omessa ricezione (da parte del ricorrente) della notifica della copia del ricorso dell’ufficio, a cura della segreteria, non lede la regolarità del procedimento. Ed infatti la parte privata ha potuto compiutamente difendersi in giudizio, come risulta dalla decisione della Commissione centrale. Infine, non è pertinente, non traducendosi nell’allegazione di errores in procedendo et in iudicando, ascrivibili al giudice di merito, la semplice ipotesi di una perdita di chance di adesione ai diversi condoni delle liti fiscali varati negli anni durante i quali il contribuente aveva ignorato la pendenza della lite fiscale; 6. il secondo motivo non è fondato; 6.1. per la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21/02/2018, n. 4166), alla quale va dato seguito, «Secondo il regime transitorio previsto dall’art. 75 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], la mancata proposizione di apposita istanza di trattazione nel termine dei sei mesi dall’entrata in vigore del d.lgs. citato era sanzionata con l’estinzione del giudizio. La norma prevede, in particolare, che, “relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L’istanza potrà essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall’art. 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L’estinzione è dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l’istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, è ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall’art. 28”. Va rilevato che il secondo periodo del comma 2 di tale disposizione è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine per l’istanza di trattazione decorra dalla data di ricezione dell’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza stessa. In epoca successiva, è stato introdotto l’articolo 55 del d.l. n. 112/2003, in tema di accelerazione del contenzioso tributario, il quale così recita: “Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l’udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate”. Presupposto logico per l’operatività dell’art. 55 da ultimo citato è che il processo non fosse ancora estinto in forza di eventi verificatisi anteriormente ancorché non ancora rilevati, e che non fosse stata ancora fissata l’udienza di trattazione»; 6.2. nella specie, il ricorrente denuncia che nessuna istanza di trattazione era mai stata presentata entro il termine ex art. 75 del d.lgs. n. 546 del 1992 (successivamente prorogato sino al 24.2.1994 ex art. 2 d.l. 26.11.1993, n. 477, conv. in l. 26 gennaio 1994, n. 55), ragion per cui la C.T.C. avrebbe dovuto dichiarare d’ufficio l’estinzione del procedimento. Tale rilievo non è fondato in quanto, sulla scia di Cass. n. 4166/2018, occorre chiarire che il ricorrente «non ha dimostrato, e neppure allegato, se - e, in caso affermativo, in quale preciso momento - sia stato comunicato e sia stato correlativamente ricevuto l’avviso dell’onere di proposizione dell’istanza di trattazione: adempimento che, come stabilito da Corte Cost., sent. n. 111 del 1998, segna il dies a quo dal quale avrebbe dovuto decorrere il predetto termine e la cui individuazione e dimostrazione da parte [del] ricorrente sarebbe stata indispensabile al fine di stabilire la sussistenza della dedotta violazione»; 7. il terzo motivo non è fondato; 7.1. nel solco di Cass. 21/02/2018, n. 4166 (in connessione con Cass. 19/08/2015, n. 16944; in termini Cass. 27/07/2021, n. 21455, nonché Cass. 11/10/2017, n. 23826, in fattispecie concreta in cui, come nel caso in esame, la pendenza della lite dinanzi alla S.C. è stata preceduta da tre gradi di giudizio [Commissioni tributarie di primo, secondo grado e centrale]), èutile ricordare l’art. 3, comma 2- bis, d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nella versione ratione temporisvigente, che così recita: «Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della predetta Convenzione, le controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l’Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalità: a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal presidente del collegio o da altro componente delegato […]»; 7.2. l’interpretazione autentica della predetta disposizione è stata fornita dall’art. 29, comma 16-bis, del d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, in base al quale «il d.l. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), primo periodo, si interpreta nel senso che, con riferimento alle sole controversie indicate nel predetto comma ed in presenza delle condizioni previste dalla predetta disposizione, nel caso di soccombenza, anche parziale, dell'Amministrazione finanziaria nel primo grado di giudizio, opera la predetta definizione automatica»; 7.3. il nostro caso non si attaglia alla situazione delineata da tali disposizioni perché, come suaccennato (cfr. i punti 2 e 3 del “Rilevato che”), l’Amministrazione finanziaria non era soccombente - totalmente o parzialmente -in primo grado e soccombente in appello, come richiesto ai fini dell’applicazione della normativa sopra citata, ma era vittoriosa in primo grado e soccombente in secondo grado. Conseguentemente, non sussistevano i presupposti di legge per la declaratoria di estinzione, per ultradecennalità, della lite pendente innanzi alla C.T.C.; 8. il quarto motivo è inammissibile; 8.1. la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 08/07/2013, sicché trova applicazione l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella versione novellata dal comma 1, lett. b), dell’art. 54, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che si applica in relazione alle sentenze pubblicate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In base alla norma novellata ed attualmente vigente, applicabile - come già evidenziato - nella specie ratione temporis, non è più configurabile il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio dello sviluppo argomentativo sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4, del medesimo art. 360, cod. proc. civ. (Cass.6/07/2015, n. 13928; 16/07/2014, n. 16300); va, inoltre, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. 8/10/2014, n. 21257). E ciò in conformità del principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053), secondo cui la richiamata riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia - nella specie non sussistente - si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione; 9. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato; 10. nulla occorre disporre sulle spese del giudizio di legittimità nel quale l’Agenzia delle entrate è rimasta inerte; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto del
Sentenza Cassazione n. 34988/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris