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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 38130/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5608/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C.” E “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 avverso la sentenza n. 3439/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: − la Curatela del Fallimento “Boutique di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.” e del socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Catania che, dichiarando esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal professionista delegato, assegnava «definitivamente» al creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi, [OSCURATO:SOCIETA].) la somma di Euro 25.412,57 a parziale soddisfazione del suo credito ipotecario; la contestazione si fondava sulla mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito fondiario vantato nei confronti del fallito Mazzaglia; − il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del riparto in ragione del privilegio processuale spettante alla creditrice ex art. 41 T.U.L.B. e fissava termine per introdurre il giudizio di merito; − il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3439 del 10/8/2018, respingeva l’opposizione della Curatela per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ., poiché la natura squisitamente processuale del privilegio riconosciuto al creditore fondiario nell’espropriazione forzata comportava un’attribuzione soltanto provvisoria delle somme e, dunque, in esito alla definitiva ripartizione in sede fallimentare il curatore avrebbe comunque potuto ottenere provvedimenti restitutori; 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 − avverso tale decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; − gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Fallimento ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal curatore fallimentare e dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] essendosi costituiti gli intimati, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sulle spese, né sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 settembre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5608/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C.” E “[OSCURATO:PERSONA]”, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oggi [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 avverso la sentenza n. 3439/2018 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/9/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: − la Curatela del Fallimento “Boutique di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C.” e del socio [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione di Catania che, dichiarando esecutivo il progetto di distribuzione del ricavato predisposto dal professionista delegato, assegnava «definitivamente» al creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (poi, [OSCURATO:SOCIETA].) la somma di Euro 25.412,57 a parziale soddisfazione del suo credito ipotecario; la contestazione si fondava sulla mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito fondiario vantato nei confronti del fallito Mazzaglia; − il giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza di sospensione dell’esecutorietà del riparto in ragione del privilegio processuale spettante alla creditrice ex art. 41 T.U.L.B. e fissava termine per introdurre il giudizio di merito; − il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 3439 del 10/8/2018, respingeva l’opposizione della Curatela per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ., poiché la natura squisitamente processuale del privilegio riconosciuto al creditore fondiario nell’espropriazione forzata comportava un’attribuzione soltanto provvisoria delle somme e, dunque, in esito alla definitiva ripartizione in sede fallimentare il curatore avrebbe comunque potuto ottenere provvedimenti restitutori; 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 6 b 0 4 5 4 7 6 0 3 c 1 b c 8 8 4 b e 6 b 5 0 f c 8 3 e 0 Numero registro generale 5608/2019 Numero sezionale 2105/2021 Numero di raccolta generale 38130/2021 Data pubblicazione 02/12/2021 − avverso tale decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi; − gli intimati non hanno svolto difese nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]: In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Fallimento ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso sottoscritta dal curatore fallimentare e dal suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] essendosi costituiti gli intimati, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. deve dichiararsi l’estinzione del giudizio senza necessità di pronuncia sulle spese, né sul raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 15 settembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : P A S S I N E T T I L U I S A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
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