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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37187/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi alle conclusioni insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Lecce con la sentenza impugnata, accogliendo il concordato in appello proposto dalla difesa dell'imputato tramite difensore munito di procura speciale e con l'accordo del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto, rideterminava nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Said la pena in anni due di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di sfruttamento in concorso di manodopera ai sensi dell'art.603 bis comma 1 n.1, comma 2 e comma 3 n.1 e 2 cod.pen. e, a parte i profili sanzionatori, aveva condannato il prevenuto al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, nonché alle spese di costituzione e di difesa dalle stesse sostenute, che venivano liquidate in euro 2.700 ciascuna.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] Taranto in persona del segretario generale pro tempore il quale, con un unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art.178 lett.c) cod.proc.pen. in relazione dell'art.599 cod proc.pen. laddove il giudizio di appello si era svolto nell'assenza della suddetta parte civile per omessa notifica alla stessa del decreto di citazione a giudizio.

Tale omissione aveva comportato un vizio insanabile nella instaurazione del contraddittorio in grado di appello nei confronti di una delle parti private, che pure aveva interesse a interloquire in relazione alle statuizioni civili, peraltro riconosciute dal giudice di primo grado, la quale aveva avuto notizia del procedimento soltanto all'esito della pronuncia della sentenza di appello, allorquando era stato dato avviso ai difensori delle parti civili, in quanto patrocinanti delle persone offese, il provvedimento con il quale era stata disposta anche la cessazione della misura cautelare in atto nei confronti dell'imputato. 2.1 A tale proposito evidenziava che la intervenuta richiesta di concordato in appello da parte dell'imputato non poteva comunque esimere la cancelleria del giudice di appello dalla citazione della parte civile, in ragione del suo diritto a interloquire sulle questioni concernenti le statuizioni civili.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva evidenziando da un lato la tardività della deduzione del profilo di nullità mediante ricorso per cassazione assumendo, sulla base di giurisprudenza richiamata nello scritto, che l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata, ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen. prima della definizione del giudizio di appello e dall'altra prospettava una carenza di interesse della parte civile sui temi oggetto del concordato in appello, che attenevano alla misura e alla sospensione della pena, che non avevano alcuna interferenza sul contenuto dei capi concernenti l'azione civile, che non avevano formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, da parte di tutti i contraddittori. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della parte civile è fondato e deve essere accolto.

2. Accertata l'omessa notifica della citazione in appello alla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] Taranto, verifica consentita al giudice di legittimità in ragione del carattere processuale del motivo di ricorso, che attiene appunto alle conseguenze della omessa citazione in appello di una delle parti private, va osservato che l'art.178 lett.c) cod.proc.pen. comprende tra le nullità di ordine generale quella concernente "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione a giudizio della persona offesa dal reato e del querelante". 2.1 'E evidente nella specie il vulnus in danno della parte civile la quale non è stata ammessa a partecipare al giudizio di secondo grado e ad interloquire in relazione alle questioni civili, che pure avevano formato oggetto di pronuncia nel primo grado di giudizio, anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto. 2.2 Sul punto peraltro non si pu adire l'insegnamento del S.C. il quale ha affermato che "l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti al giudice di aglio, della parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art.178, comma primo, lett.c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art.180 cod.proc.pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (sez.2, n.10813 del 13/12/2011, PC in proc.Panza, Rv.252470; sez.4, n.18152 del 31/01/2017, PC in proc.R., Rv.270541). 2.3 L'eccezione di nullità è stata dedotta tempestivamente ai sensi degli art.180 e 182 cod.proc.pen. e cioè con il ricorso per cassazione e pertanto con l'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio in cui si è verificata la nullità e da soggetto che aveva interesse a dedurla in quanto, in ragione dell'omessa citazione a giudizio, il ricorrente non era stato posto in condizione di partecipare al giudizio in appello anche a difesa delle proprie pretese risarcitorie e delle statuizioni civili pure disposte dal giudice di prima cure.

3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma nella camera di consi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che riportandosi alle conclusioni insiste per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Lecce con la sentenza impugnata, accogliendo il concordato in appello proposto dalla difesa dell'imputato tramite difensore munito di procura speciale e con l'accordo del Pubblico Ministero, in riforma della decisione del Tribunale di Taranto, rideterminava nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Said la pena in anni due di reclusione confermando nel resto la sentenza impugnata che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di sfruttamento in concorso di manodopera ai sensi dell'art.603 bis comma 1 n.1, comma 2 e comma 3 n.1 e 2 cod.pen. e, a parte i profili sanzionatori, aveva condannato il prevenuto al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, nonché alle spese di costituzione e di difesa dalle stesse sostenute, che venivano liquidate in euro 2.700 ciascuna. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] Taranto in persona del segretario generale pro tempore il quale, con un unico motivo di ricorso deduce violazione dell'art.178 lett.c) cod.proc.pen. in relazione dell'art.599 cod proc.pen. laddove il giudizio di appello si era svolto nell'assenza della suddetta parte civile per omessa notifica alla stessa del decreto di citazione a giudizio. Tale omissione aveva comportato un vizio insanabile nella instaurazione del contraddittorio in grado di appello nei confronti di una delle parti private, che pure aveva interesse a interloquire in relazione alle statuizioni civili, peraltro riconosciute dal giudice di primo grado, la quale aveva avuto notizia del procedimento soltanto all'esito della pronuncia della sentenza di appello, allorquando era stato dato avviso ai difensori delle parti civili, in quanto patrocinanti delle persone offese, il provvedimento con il quale era stata disposta anche la cessazione della misura cautelare in atto nei confronti dell'imputato. 2.1 A tale proposito evidenziava che la intervenuta richiesta di concordato in appello da parte dell'imputato non poteva comunque esimere la cancelleria del giudice di appello dalla citazione della parte civile, in ragione del suo diritto a interloquire sulle questioni concernenti le statuizioni civili. Chiedeva pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva evidenziando da un lato la tardività della deduzione del profilo di nullità mediante ricorso per cassazione assumendo, sulla base di giurisprudenza richiamata nello scritto, che l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata, ai sensi dell'art.180 cod.proc.pen. prima della definizione del giudizio di appello e dall'altra prospettava una carenza di interesse della parte civile sui temi oggetto del concordato in appello, che attenevano alla misura e alla sospensione della pena, che non avevano alcuna interferenza sul contenuto dei capi concernenti l'azione civile, che non avevano formato oggetto di impugnazione, neppure incidentale, da parte di tutti i contraddittori. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso della parte civile è fondato e deve essere accolto. 2. Accertata l'omessa notifica della citazione in appello alla parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] Taranto, verifica consentita al giudice di legittimità in ragione del carattere processuale del motivo di ricorso, che attiene appunto alle conseguenze della omessa citazione in appello di una delle parti private, va osservato che l'art.178 lett.c) cod.proc.pen. comprende tra le nullità di ordine generale quella concernente "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e delle altre parti private, nonché la citazione a giudizio della persona offesa dal reato e del querelante". 2.1 'E evidente nella specie il vulnus in danno della parte civile la quale non è stata ammessa a partecipare al giudizio di secondo grado e ad interloquire in relazione alle questioni civili, che pure avevano formato oggetto di pronuncia nel primo grado di giudizio, anche in favore della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto. 2.2 Sul punto peraltro non si pu adire l'insegnamento del S.C. il quale ha affermato che "l'omessa notifica del decreto di citazione, avanti al giudice di aglio, della parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all'art.178, comma primo, lett.c) - concernente la violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza di una parte privata - sottoposta al regime di cui all'art.180 cod.proc.pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (sez.2, n.10813 del 13/12/2011, PC in proc.Panza, Rv.252470; sez.4, n.18152 del 31/01/2017, PC in proc.R., Rv.270541). 2.3 L'eccezione di nullità è stata dedotta tempestivamente ai sensi degli art.180 e 182 cod.proc.pen. e cioè con il ricorso per cassazione e pertanto con l'impugnazione della sentenza pronunciata all'esito del giudizio in cui si è verificata la nullità e da soggetto che aveva interesse a dedurla in quanto, in ragione dell'omessa citazione a giudizio, il ricorrente non era stato posto in condizione di partecipare al giudizio in appello anche a difesa delle proprie pretese risarcitorie e delle statuizioni civili pure disposte dal giudice di prima cure. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, ai sensi dell'art.622 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma nella camera di consi