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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 23359/2022

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eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 14/03/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 4 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino, che in sede di giudizio abbreviato dichiarava colpevole [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in relazione al delitto previsto dall'art. 497- ter cod. pen., per avere detenuto un tesserino — recante gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune di Torino, con la scritta "Agente di Sicurezza" di servizio, Città di Torino, responsabile operativo, Circoscrizione

8. [OSCURATO:PERSONA] all'emergenza — documento di identificazione in uso ai corpi di polizia o che ne simulava la funzione.

La Corte rilevava in sentenza come il delitto fosse consumato con il solo detenere il tesserino di addetto alla sicurezza di una piscina, titolo che non era più legittimato ad avere al momento del fatto, per apparire quale appartenente alle Forze di Polizia.

Riteneva la Corte comprovato il dolo generico richiesto e rilevava come per i documenti che simulino la funzione non rilevi la grossolanità del falso, invece dedotta dalla difesa dell'Avolio.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, articolato in due profili enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione a seguito di travisamento della prova, nonché per violazione di legge penale in relazione all'art. 497-ter cod. pen. 3.1 Quanto al dedotto travisamento della prova, il motivo evidenzia come la Corte avrebbe ricostruito la vicenda in modo differente rispetto a quanto emergente dagli atti processuali, nel senso che l'Avolio, che voleva qualificarsi agli occhi della commerciante [OSCURATO:PERSONA], alla quale si e -a presentato come poliziotto, dopo aver prelevato dal bauletto dello scooter il tesserino, ne avrebbe subìto lo strappo da parte della predetta, chiedendole invano la restituzione e così poi allontanandosi.

La motivazione della Corte sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto fondata su risultanze totalmente diverse da quelle comprovate. 3.2 Quanto alla violazione di legge penale, il motivo rileva che il tesserino non fosse in uso alle forze di polizia bensì a un corpo amministrativo —Ente pubblico "Città di Torino" — e come tale dovesse essere ricondotto alla fattispecie dell'art.498 cod. pen. 4.

Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, quanto al primo profilo in quanto non emerge la decisività della censura; quanto al secondo motivo perché corretta è la qualificazione giuridica offerta dalla Corte di appello, in relazione alla simulazione della funzione di Corpo di Polizia.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è inammissibile

2. Quanto al primo profilo del motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione per travisamento della prova, occorre premettere che nel caso in esame la denuncia della contraddittorietà della motivazione deve confrontarsi con la conformità delle sentenze di primo e secondo grado. 2.1 Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).

Il che accade nel caso in esame. 2.2 A ben vedere il motivo è inammissibile in quanto difetta del requisito dell'autosufficienza.

Nel ricorso vengono riportati singoli brani delle dichiarazioni, senza che vi sia l'indicazione specifica degli atti processuali né l'allegazione integrale degli stessi.

Va ricordato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 , n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01).

Inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (fra le altre, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01).

E bene, nel caso di specie il dedotto travisamento non ha alcuna efficacia e decisività rispetto al ragionamento probatorio che è finalizzato a comprovare la detenzione da parte dell'Avolio, non certamente l'esibizione o l'uso - coerentemente con l'imputazione ai sensi dell'art. 497-ter, comma 1, n. 1), cod. pen..

In tal senso la Corte di appello ipotizza l'astratta configurabilità anche della fattispecie di cui al n.2), della predetta norma incriminatrice, ove è punito anche l'uso del documento, ma di fatto prede atto che la contestazione si limiti alla sola ipotesi sub n.1).

Ne consegue che anche sotto questo profilo, il motivo è affetto da un deficit di decisività che lo rende inammissibile. 2.3 Quanto alla violazione di legge, la censura è palesemente infondata.

Rileva il Collegio come in ordine alla configurazione della condotta prevista dall'art.498 cod. pen., depenalizzato dall'art. 1-ter, comma 2, d.l. 20 dicembre 2005, n. 272, in luogo di quella contestata, la disposizione dell'illecito amministrativo esordisca con la clausola di sussidiarietà «fuori dai casi previsti dell'art. 497-ter».

Nel caso in esame la fattispecie è correttamente qualificata ai sensi dell'art. 497-ter, comma 1, n. 1 ultima parte, vale a dire in riferimento alla detenzione di oggetti che simulino la funzione di Polizia.

Congruamente la sentenza impugnata rende conto della circostanza che Avolio non aveva titolo per mantenere il tesserino, dunque lo deteneva illecitamente, e di come lo avesse detenuto mostrandolo in funzione della predetta simulazione.

In tal senso, non rileva che il tesserino sia riconducibile ad un ente amministrativo e non di polizia, in quanto lo stesso viene utilizzato in funzione simulatoria, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, Magini, Rv. 282472 - 01; Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539 - 01; Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177 - 01).

Ne consegue l'inammissibilità del profilo di ricorso.

3. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni depositate in data 14/03/2022 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 4 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino, che in sede di giudizio abbreviato dichiarava colpevole [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in relazione al delitto previsto dall'art. 497- ter cod. pen., per avere detenuto un tesserino — recante gli stemmi della Repubblica Italiana e del Comune di Torino, con la scritta "Agente di Sicurezza" di servizio, Città di Torino, responsabile operativo, Circoscrizione 8. [OSCURATO:PERSONA] all'emergenza — documento di identificazione in uso ai corpi di polizia o che ne simulava la funzione. La Corte rilevava in sentenza come il delitto fosse consumato con il solo detenere il tesserino di addetto alla sicurezza di una piscina, titolo che non era più legittimato ad avere al momento del fatto, per apparire quale appartenente alle Forze di Polizia. Riteneva la Corte comprovato il dolo generico richiesto e rilevava come per i documenti che simulino la funzione non rilevi la grossolanità del falso, invece dedotta dalla difesa dell'Avolio. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, articolato in due profili enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp att. cod. proc. pen. 3. Il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione a seguito di travisamento della prova, nonché per violazione di legge penale in relazione all'art. 497-ter cod. pen. 3.1 Quanto al dedotto travisamento della prova, il motivo evidenzia come la Corte avrebbe ricostruito la vicenda in modo differente rispetto a quanto emergente dagli atti processuali, nel senso che l'Avolio, che voleva qualificarsi agli occhi della commerciante [OSCURATO:PERSONA], alla quale si e -a presentato come poliziotto, dopo aver prelevato dal bauletto dello scooter il tesserino, ne avrebbe subìto lo strappo da parte della predetta, chiedendole invano la restituzione e così poi allontanandosi. La motivazione della Corte sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto fondata su risultanze totalmente diverse da quelle comprovate. 3.2 Quanto alla violazione di legge penale, il motivo rileva che il tesserino non fosse in uso alle forze di polizia bensì a un corpo amministrativo —Ente pubblico "Città di Torino" — e come tale dovesse essere ricondotto alla fattispecie dell'art.498 cod. pen. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile o infondato il ricorso, quanto al primo profilo in quanto non emerge la decisività della censura; quanto al secondo motivo perché corretta è la qualificazione giuridica offerta dalla Corte di appello, in relazione alla simulazione della funzione di Corpo di Polizia.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è inammissibile 2. Quanto al primo profilo del motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione per travisamento della prova, occorre premettere che nel caso in esame la denuncia della contraddittorietà della motivazione deve confrontarsi con la conformità delle sentenze di primo e secondo grado. 2.1 Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Il che accade nel caso in esame. 2.2 A ben vedere il motivo è inammissibile in quanto difetta del requisito dell'autosufficienza. Nel ricorso vengono riportati singoli brani delle dichiarazioni, senza che vi sia l'indicazione specifica degli atti processuali né l'allegazione integrale degli stessi. Va ricordato che, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5 , n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 - 01). Inoltre, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (fra le altre, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). E bene, nel caso di specie il dedotto travisamento non ha alcuna efficacia e decisività rispetto al ragionamento probatorio che è finalizzato a comprovare la detenzione da parte dell'Avolio, non certamente l'esibizione o l'uso - coerentemente con l'imputazione ai sensi dell'art. 497-ter, comma 1, n. 1), cod. pen.. In tal senso la Corte di appello ipotizza l'astratta configurabilità anche della fattispecie di cui al n.2), della predetta norma incriminatrice, ove è punito anche l'uso del documento, ma di fatto prede atto che la contestazione si limiti alla sola ipotesi sub n.1). Ne consegue che anche sotto questo profilo, il motivo è affetto da un deficit di decisività che lo rende inammissibile. 2.3 Quanto alla violazione di legge, la censura è palesemente infondata. Rileva il Collegio come in ordine alla configurazione della condotta prevista dall'art.498 cod. pen., depenalizzato dall'art. 1-ter, comma 2, d.l. 20 dicembre 2005, n. 272, in luogo di quella contestata, la disposizione dell'illecito amministrativo esordisca con la clausola di sussidiarietà «fuori dai casi previsti dell'art. 497-ter». Nel caso in esame la fattispecie è correttamente qualificata ai sensi dell'art. 497-ter, comma 1, n. 1 ultima parte, vale a dire in riferimento alla detenzione di oggetti che simulino la funzione di Polizia. Congruamente la sentenza impugnata rende conto della circostanza che Avolio non aveva titolo per mantenere il tesserino, dunque lo deteneva illecitamente, e di come lo avesse detenuto mostrandolo in funzione della predetta simulazione. In tal senso, non rileva che il tesserino sia riconducibile ad un ente amministrativo e non di polizia, in quanto lo stesso viene utilizzato in funzione simulatoria, essendo idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, Magini, Rv. 282472 - 01; Sez. 5, n. 45126 del 05/06/2019, Cervignani, Rv. 277539 - 01; Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep. 2015, Rubino, Rv. 262177 - 01). Ne consegue l'inammissibilità del profilo di ricorso. 3. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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