Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17275/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, nei suoi confronti, la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 219 I.fall., commesso in data 01/10/2003; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta rispettivamente l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze e la quantificazione delle pene accessorie, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferiscono alla misura del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione: a pag. 5 del provvedimento impugnato, in primo luogo, il giudice di appello argomenta approfonditamente sulle ragioni che fondano l'esito del giudizio di cui all'art.69 cod. pen. in termini di equivalenza; in secondo luogo, per quanto attiene alla misura della pena accessoria inflitta, va richiamato l'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui "laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato" (ex multis, Sez. 5 - sent, n. 11329 del 2019 Rv. 278788 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ha confermato, nei suoi confronti, la condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in ordine al reato di cui agli artt. 216 e 219 I.fall., commesso in data 01/10/2003; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta rispettivamente l'esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze e la quantificazione delle pene accessorie, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, dal momento che afferiscono alla misura del trattamento sanzionatorio, benché questa sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione: a pag. 5 del provvedimento impugnato, in primo luogo, il giudice di appello argomenta approfonditamente sulle ragioni che fondano l'esito del giudizio di cui all'art.69 cod. pen. in termini di equivalenza; in secondo luogo, per quanto attiene alla misura della pena accessoria inflitta, va richiamato l'orientamento pacifico in giurisprudenza secondo cui "laddove la sanzione in concreto applicata venga assestata in misura inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.pen., in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato" (ex multis, Sez. 5 - sent, n. 11329 del 2019 Rv. 278788 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 17275/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris