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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2026

Cassazione n. 29200/2026

Testo disponibile della fonte

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essina del 20/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.

D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza pronunciata in data 20/02/2026, la Corte di appello diMessina confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato AndreiAliquò alla pena di anni 1 direclusione, in ordine al delitto di cui all’articolo 7 comma 2, d.l. n. 4 del 2019.2.

Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1.

Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’articolo 164 cod.pen. ed errore di fatto nella valutazione dei precedenti penali.Il ricorrente critica la decisione della Corte messinese di denegare il beneficioalla luce del fatto che l’imputato sarebbe stato in passato «attinto da plurimi egravi precedenti penali e caratterizzato da personalità proclive a delinquere»,laddove a suo carico figurano solo due precedenti, di cui uno percontravvenzione.Si censura, altresì, l’omessa verifica, da parte della Corte di appello, se lapena irrogata per delitto, che cumulata con la presente supera i due anni, fossequella effettivamente irrogata ovvero se sussistessero i presupposti per unaprognosi favorevole ovvero ancora se ricorressero i presupposti per una secondaconcessione.Contesta altresì l’omessa valutazione di elementi positivi, quali essere padredi una figlia piccola, l’avere tenuto condotta riparatoria, l’assenza di precedentispecifici per reati contro il patrimonio, la giovane età all’epoca dei fatti el’assenza di reati nel periodo tra le due condanne.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce mancanza e vizio dimotivazione, sempre in riferimento all’omessa concessione del beneficio dellapena sospesa, nonché violazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checonsente al giudice di applicare d’ufficio detto beneficio.2.3.

Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: laCorte territoriale non avrebbe tenuto conto di positivi elementi, quali il limitatoperiodo di godimento del RDC, l’avere tenuto condotta riparatoria, l’assenza diprecedenti per reati della stessa indole, l’avere due figli, la giovane età all’epocadei fatti e l’assenza di reati nel periodo tra le due condanne.Lamenta inoltre, pur se inserito in una doglianza relativa alle attenuantigeneriche, violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., su cui la sentenza nonmotiva.2.4.

Con il quarto motivo lamenta contraddittorietà della motivazione inordine al giudizio di personalità, ritenuta dalla Corte di appello «proclive aldelitto», valutazione che collide con i positivi elementi indicati nei motivi cheprecedono.Il ricorrente poi conclude chiedendo la sospensione dell’esecuzione dellasentenza impugnata e propone riserva di istanza di affidamento in prova aiservizi sociali.3.

In data 26 maggio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.4.

In data 27 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente, il Collegio osserva che le due ultime istanze sono estraneeal giudizio di legittimità e delle stesse non si terrà conto.Ancora preliminarmente, il Collegio evidenzia come la violazione dell’articolo131-bis cod. pen., dal riepilogo dei motivi di appello contenuto a pagina 2 dellasentenza impugnata, non risultava dedotta con i motivi di appello e deve quindiritenersi tardiva, così come tardiva è la (quinta) doglianza relativa al giudiziosulla personalità, censura peraltro proposta in modo totalmente generico e inrelazione alla quale il ricorrente omette ogni correlazione con un capo o puntodella pronuncia impugnata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilitàtale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n.11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024,Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).2.

Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattaticongiuntamente e sono inammissibil i.Dalla piana lettura del certificato del casellario giudiziale emerge che ilricorrente è stato già condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni unoe mesi quattro di reclusione, pena che, unita a quella odierna, supera i limitioggettivi di cui all’articolo 168, comma 4, cod. pen..Tale automatismo non può, in tutta evidenza, essere superato per ragionisoggettive che pertengono alla situazione personale del condannato, per cui ladoglianza, relativa alla personalità e alle condizioni di vita del condannato,appare totalmente fuori fuoco, essendo il diniego giustificato sulla base del datooggettivo anzidetto.3.

Il terzo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato.Esse sono state negate alla luce dei numerosi precedenti penali a caricodell’imputato e della circostanza che lo stesso, durante la commissione del reato,fosse sottoposto alla misura cautelare custodiale.Come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudicecon motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamentemotivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascunodei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanzeelementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche unsolo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Rv 249163).Le condizioni personali o familiari dell’imputato non necessitano pertanto disingole argomentazioni per escluderne la rilevanza in merito al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, ove il giudicante valorizzi i precedenti penali o icarichi pendenti dell’imputato.4.

Il quarto motivo, in cui si contesta la parte della motivazione in cui sidefinisce l'imputato «proclive al delitto», è totalmente generica e pertantoinammisibile.5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.5.

La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi deldecreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essina del 20/02/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G. D.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 20/02/2026, la Corte di appello diMessina confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del[OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato AndreiAliquò alla pena di anni 1 direclusione, in ordine al delitto di cui all’articolo 7 comma 2, d.l. n. 4 del 2019.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia,propone ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’articolo 164 cod.pen. ed errore di fatto nella valutazione dei precedenti penali.Il ricorrente critica la decisione della Corte messinese di denegare il beneficioalla luce del fatto che l’imputato sarebbe stato in passato «attinto da plurimi egravi precedenti penali e caratterizzato da personalità proclive a delinquere»,laddove a suo carico figurano solo due precedenti, di cui uno percontravvenzione.Si censura, altresì, l’omessa verifica, da parte della Corte di appello, se lapena irrogata per delitto, che cumulata con la presente supera i due anni, fossequella effettivamente irrogata ovvero se sussistessero i presupposti per unaprognosi favorevole ovvero ancora se ricorressero i presupposti per una secondaconcessione.Contesta altresì l’omessa valutazione di elementi positivi, quali essere padredi una figlia piccola, l’avere tenuto condotta riparatoria, l’assenza di precedentispecifici per reati contro il patrimonio, la giovane età all’epoca dei fatti el’assenza di reati nel periodo tra le due condanne.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce mancanza e vizio dimotivazione, sempre in riferimento all’omessa concessione del beneficio dellapena sospesa, nonché violazione dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., checonsente al giudice di applicare d’ufficio detto beneficio.2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione inordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: laCorte territoriale non avrebbe tenuto conto di positivi elementi, quali il limitatoperiodo di godimento del RDC, l’avere tenuto condotta riparatoria, l’assenza diprecedenti per reati della stessa indole, l’avere due figli, la giovane età all’epocadei fatti e l’assenza di reati nel periodo tra le due condanne.Lamenta inoltre, pur se inserito in una doglianza relativa alle attenuantigeneriche, violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., su cui la sentenza nonmotiva.2.4. Con il quarto motivo lamenta contraddittorietà della motivazione inordine al giudizio di personalità, ritenuta dalla Corte di appello «proclive aldelitto», valutazione che collide con i positivi elementi indicati nei motivi cheprecedono.Il ricorrente poi conclude chiedendo la sospensione dell’esecuzione dellasentenza impugnata e propone riserva di istanza di affidamento in prova aiservizi sociali.3. In data 26 maggio 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava memoria in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.4. In data 27 maggio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente,depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente, il Collegio osserva che le due ultime istanze sono estraneeal giudizio di legittimità e delle stesse non si terrà conto.Ancora preliminarmente, il Collegio evidenzia come la violazione dell’articolo131-bis cod. pen., dal riepilogo dei motivi di appello contenuto a pagina 2 dellasentenza impugnata, non risultava dedotta con i motivi di appello e deve quindiritenersi tardiva, così come tardiva è la (quinta) doglianza relativa al giudiziosulla personalità, censura peraltro proposta in modo totalmente generico e inrelazione alla quale il ricorrente omette ogni correlazione con un capo o puntodella pronuncia impugnata (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilitàtale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n.11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024,Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n.31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066).2. Tanto premesso, i primi due motivi possono essere trattaticongiuntamente e sono inammissibil i.Dalla piana lettura del certificato del casellario giudiziale emerge che ilricorrente è stato già condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni unoe mesi quattro di reclusione, pena che, unita a quella odierna, supera i limitioggettivi di cui all’articolo 168, comma 4, cod. pen..Tale automatismo non può, in tutta evidenza, essere superato per ragionisoggettive che pertengono alla situazione personale del condannato, per cui ladoglianza, relativa alla personalità e alle condizioni di vita del condannato,appare totalmente fuori fuoco, essendo il diniego giustificato sulla base del datooggettivo anzidetto.3. Il terzo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, èmanifestamente infondato.Esse sono state negate alla luce dei numerosi precedenti penali a caricodell’imputato e della circostanza che lo stesso, durante la commissione del reato,fosse sottoposto alla misura cautelare custodiale.Come noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art.62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudicecon motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamentemotivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascunodei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv242419), di modo che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanzeelementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto adeterminare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche unsolo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed allemodalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Rv 249163).Le condizioni personali o familiari dell’imputato non necessitano pertanto disingole argomentazioni per escluderne la rilevanza in merito al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, ove il giudicante valorizzi i precedenti penali o icarichi pendenti dell’imputato.4. Il quarto motivo, in cui si contesta la parte della motivazione in cui sidefinisce l'imputato «proclive al delitto», è totalmente generica e pertantoinammisibile.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere peril ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ilricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleAmmende.5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi deldecreto n. 68 del 28/4/2016 del [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA]
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