CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 00213/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 3330/2025 CC - 21/11/2025 R.G.N. 25636/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 del Tribunale del riesame di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, ha concluso riportandosi ai motivi dei ricorsi e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 213/2026 Roma, lì, 05/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2025 il Tribunale del riesame di Bologna ha respinto le istanze presentate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei loro confronti dalla Corte di assise di appello di Bologna, in data 06 maggio 2025, per i reati di omicidio volontario aggravato e di soppressione di cadavere commessi in data 01/05/2021 in danno della loro cugina [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso morale e materiale con i genitori e lo zio della vittima, con premeditazione e per motivi abietti e futili. L'ordinanza ricostruisce brevemente l'iter processuale, ricordando che i due istanti erano stati sottoposti a custodia cautelare, per i delitti indicati, dal 09 giugno 2021 lo [OSCURATO:PERSONA] e dal 22 marzo 2022 lo [OSCURATO:PERSONA], entrambi sino al 19 dicembre 2023, giorno in cui erano stati assolti dalla Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA], e che in data 18 aprile 2025 la Corte di assise di appello di Bologna, ribaltando tale decisione, li ha condannati all'ergastolo ed ha quindi emesso la misura cautelare ritenendo sussistente il pericolo di fuga, essendo i due fuggiti all'estero già durante le indagini preliminari, ed essendo prevedibile la loro volontà di sottrarsi alla grave pena irrogata, costituendo la condanna l'elemento nuovo che rende attuale tale pericolo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto applicabile la doppia presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante la condanna pronunciata, ed ha valutato che non vi siano ragioni per escludere la sussistenza delle esigenze cautelari non solo del pericolo di fuga, ma anche del pericolo di reiterazione del reato, neppure con riferimento al tempo trascorso dai fatti. Alla luce della decisione del giudice di appello, e quindi della ritenuta partecipazione ad un omicidio volontario premeditato, ha ritenuto che l'allontanamento dei due istanti dal luogo dei fatti, anche se compiuto sette giorni dopo l'omicidio anziché il giorno stesso, come avevano fatto i genitori della vittima, ma completato sino al loro trasferimento all'estero, sia dimostrativo di una volontà di fuga, e non sia un mero spostamento non collegato al delitto, diversamente da quanto sostenuto dai difensori. Ha ritenuto, perciò, che la volontà di fuga per sottrarsi all'esecuzione della pena non sia semplicemente prevedibile, ma sia dimostrata in concreto dall'effettivo, rapido allontanamento dall'Italia dei due imputati dopo il delitto, tanto che la prima misura cautelare emessa nei loro confronti poté essere eseguita solo a seguito di ricerche all'estero, e dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il Tribunale ha escluso la rilevanza della buona condotta tenuta dai due imputati durante l'esecuzione della misura, mentre la condotta tenuta nel periodo trascorso in libertà, tra la revoca della prima misura, a seguito dell'assoluzione pronunciata in data 19 dicembre 2023, e la emissione della nuova misura cautelare, eseguita in data 08 maggio 2025, periodo ritenuto effettivamente qualificabile come “tempo silente”, durante il quale essi non sono fuggiti, pur avendo piena libertà di movimento, ed anzi, pur compiendo viaggi all'estero, sono sempre rientrati in Italia ed hanno partecipato al processo, non fuggendo neppure dopo la condanna riportata, non è stata ritenuta sufficiente a superare la presunzione di sussistenza della predetta esigenza cautelare. Secondo il Tribunale, tale condotta corretta può essere stata dettata da una precisa strategia processuale, dal momento che il precedente allontanamento dall'Italia era stato indicato, dalla pubblica accusa, come un elemento indiziario, mentre i giudici di primo grado avevano accolto la tesi opposta; inoltre l'esito sfavorevole del loro tentativo di fuga, e persino della fuga messa in atto dai coimputati, può averli indotti a desistere da altri tentativi, confidando in un esito favorevole anche del giudizio di secondo grado. L'intervenuta condanna all'ergastolo, invece, ha mutato la loro prospettiva, diminuendo la prevedibilità di un esito processuale favorevole e facendo apparire nuovamente opportuna una fuga, per sottrarsi all'esecuzione della pena di massimo rigore. Il Tribunale del riesame ha ritenuto, perciò, necessaria l'applicazione di una misura cautelare, e di quella della custodia in carcere, non essendo una misura più blanda idonea per fronteggiare il pericolo di fuga, e non sussistendo elementi da cui desumere il superamento della presunzione relativa anche in ordine all'adeguatezza di tale misura, avendo i due imputati già dimostrato di essere capaci di sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria e di poter contare su una vasta rete di aiuto, anche su base familiare, soprattutto all'estero. Il Tribunale, infine, ha ritenuto sussistente anche il pericolo di recidiva, benché non riconosciuto nell'ordinanza genetica, avendo i due imputati concorso nel vendicare il disonore arrecato alla famiglia da una donna a cui erano legati da vincoli affettivi e parentali, situazione che potrebbe presentarsi di nuovo, nei confronti di altri familiari. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia del primo e sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del secondo, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono il vizio di motivazione in relazione al ritenuto pericolo di fuga. La motivazione dell'ordinanza è contraddittoria e illogica perché valorizza, come unico elemento di attualità, la sopravvenuta condanna all'ergastolo, messa in collegamento con la fuga all'estero risalente al 2021, tralasciando di valutare il comportamento tenuto dai due ricorrenti nel tempo trascorso tra l'esecuzione della prima misura cautelare e l'emissione della condanna stessa, durato ben quattro anni, o quanto meno quello tenuto nel tempo trascorso tra la cessazione della prima custodia cautelare e la condanna, protrattosi per oltre un anno e quattro mesi. La natura di fuga dell'allontanamento compiuto nel 2021, e il suo valore indiziario, non sono stati mai negati dalle difese, che hanno solo evidenziato che le sue modalità erano state tali da non costituire un effettivo impedimento al rintraccio dei due fuggitivi, anche per il fatto di avere essi utilizzato sempre le loro vere identità. L'ordinanza è contraddittoria perché, pur rilevando che nel tempo trascorso dall'esecuzione della prima misura cautelare, cioè per oltre quattro anni, i ricorrenti non hanno tenuto condotte dimostrative del permanere di una loro pericolosità, non ha ritenuto insussistenti, oggi, le esigenze cautelari, compresa quella del pericolo di reiterazione dei reati, che essa stessa introduce. In primo luogo essa riduce arbitrariamente la durata del “tempo silente”: questo, per giurisprudenza costante, va dalla commissione del reato all'applicazione della misura cautelare e, poiché l'ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello deve essere ritenuta “genetica”, è evidente che detto periodo si protrae sino alla data del 08 maggio 2025, ed è errato escludere dalla sua valutazione il periodo che i ricorrenti hanno trascorso in carcere. Inoltre, l'ordinanza trascura di valutare la pericolosità alla luce delle modalità della fuga compiuta dai due ricorrenti, pur dimostrando esse l'assenza di una forma di scaltrezza, a loro erroneamente attribuita dal Tribunale del riesame. Anche il tempo trascorso in carcere deve essere considerato, secondo la costante giurisprudenza, un elemento nuovo da valutare, in quanto esso dimostra che i ricorrenti, in quel periodo, non hanno tentato né pianificato alcuna fuga. L'ordinanza, poi, ha valutato in modo superficiale e contraddittorio il periodo che i ricorrenti hanno trascorso in libertà, omettendo di rilevare che non vi sono elementi da cui dedurre che essi, in quel periodo, abbiano anche solo pensato di darsi alla fuga. Essi, essendo passibili di espulsione, hanno invece regolarizzato la loro presenza in Italia ed hanno qui tenuto una condotta del tutto regolare, dimostrando una volontà di radicamento, al punto che lo [OSCURATO:PERSONA], pur compiendo dei viaggi all'estero, addirittura in Pakistan, ha sempre fatto ritorno in Italia, rimanendo reperibile al domicilio dichiarato. L'affermazione che tale condotta possa essere una mera strategia processuale è del tutto priva di supporto, non indicando la stessa ordinanza alcun elemento che dimostri una sua strumentalità, ed anzi errando nell'attribuire alla fuga messa in atto nel 2021 un valore indiziario, che non ha mai avuto, tanto che i ricorrenti sono stati assolti nel giudizio di primo grado. L'ordinanza, pertanto, di fatto attribuisce alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. una valenza assoluta, ritenendo sussistente il pericolo di fuga pur in assenza di qualunque elemento che dimostri la volontà dei ricorrenti di allontanarsi dall'Italia. Essa, inoltre, afferma contraddittoriamente che i ricorrenti potrebbero essere stati dissuasi dal tentare nuovamente la fuga, dopo la cessazione della prima detenzione cautelare, dall'esito negativo dei loro precedenti tentativi e dei tentativi compiuti dagli altri coimputati, tutti arrestati all'estero ed estradati in Italia: tale affermazione dimostra, infatti, che non sussiste alcun pericolo attuale di fuga, non avendo i ricorrenti l'intenzione di mettere nuovamente in atto un allontanamento. Infine, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che i ricorrenti non sono fuggiti neppure dopo la pronuncia della loro condanna all'ergastolo, pur essendo consapevoli della loro mutata posizione processuale, ed anzi hanno proseguito la loro vita abituale, tanto da essere arrestati l'uno sul luogo di lavoro e l'altro presso la sua abitazione. Alla luce di tale condotta è del tutto illogico ritenerli, come fa l'ordinanza, dei soggetti scaltri e spregiudicati, che non hanno nulla da perdere e potrebbero compiere qualunque gesto pur di sottrarsi alla pena irrogata, dal momento che essi non hanno mai tenuto una condotta di tal genere ed hanno al contrario dimostrato, nel primo tentativo di fuga, una totale mancanza di spregiudicatezza. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione in merito all'asserito pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza ha inteso ravvisare tale pericolo, benché non indicato né dal pubblico ministero nel richiedere la misura, né dalla Corte di assise di appello nell'emettere l'ordinanza applicativa, e questa valutazione appare già illogica, in quanto contrasta con quella espressa dai giudici che hanno dichiarato la responsabilità dei due ricorrenti. Il Tribunale, inoltre, fonda tale esigenza cautelare su una ricostruzione dei fatti ipotetica, perché il non ancora avvenuto deposito della sentenza di condanna non consente di conoscere sulla base di quali fatti e di quali specifiche condotte i due ricorrenti sono stati ritenuti colpevoli. La motivazione, pertanto, non solo viola i principi stabiliti dalla giurisprudenza, circa il dovere del Tribunale del riesame di adeguarsi alla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di condanna, se già intervenuta, ma è del tutto congetturale, in particolare quanto al ruolo svolto dai ricorrenti e all'intensità del loro dolo. La deduzione del pericolo di reiterazione dei reati, in assenza di questi elementi e in mancanza di altri elementi, come precedenti penali o denunce per condotte violente, è anch'essa congetturale, non essendovi prova neppure di una loro adesione a retaggi culturali o ideologie ipoteticamente sottesi all'omicidio in questione. Non è stata neppure valutata l'incidenza del “tempo silente” su questa esigenza cautelare, né l'effettiva possibilità di commettere reati simili, non essendosi accertato se i ricorrenti vivano in contesti in cui potrebbe riprodursi una vicenda analoga. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso essi deducono il vizio di motivazione in merito all'adeguatezza della misura applicata. L'affermazione che i due ricorrenti posseggono la scaltrezza che consentirebbe loro di violare misure meno afflittive è del tutto congetturale, e smentita dalle modalità del tentativo di fuga compiuto in precedenza. Anche in questo caso la motivazione è apodittica, e si fonda sull'attribuzione di una valenza assoluta alla presunzione di adeguatezza della misura più afflittiva. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione della legge processuale, per l'omessa traduzione dell'ordinanza impugnata in una lingua nota ai ricorrenti. La loro ignoranza della lingua italiana è nota, essendo stata sempre disposta la traduzione in lingua urdu di tutti gli atti processuali, compresa l'ordinanza applicativa della misura stessa, emessa in data 06 maggio 2025. La giurisprudenza, poi, ha ritenuto che il diritto alla traduzione debba essere esteso, oltre che all'ordinanza cautelare, anche ai provvedimenti che, respingendo le istanze di libertà, incidono sulla libertà personale dell'istante. L'omessa traduzione dell'ordinanza impugnata, pertanto, ne comporta la nullità, e i ricorrenti hanno subito un concreto pregiudizio da tale omissione, sia perché il provvedimento ritiene sussistente una ulteriore esigenza cautelare, quella del pericolo di reiterazione del reato, non menzionata nell'ordinanza applicativa della misura e perciò sconosciuta ai ricorrenti, sia perché, anche in relazione all'esigenza cautelare del pericolo di fuga, essi non hanno potuto conoscere le ragioni per cui le tesi difensive sono state respinte, e dare il proprio contributo, quindi, alla redazione dei ricorsi. 3. Il Procuratore generale, sia con una memoria scritta, sia nella discussione orale, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con memoria inviata in data 05 novembre 2025 il difensore dei due ricorrenti ha depositato le note d'udienza e i documenti presentati in sede di riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il quarto motivo di ricorso deve essere valutato prioritariamente, stante la sua natura processuale; esso, però, deve essere rigettato. L'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti di un cittadino straniero di cui sia nota l'ignoranza della lingua italiana, come deducibile per i due ricorrenti, che sono stati assistiti da un interprete anche nella presente fase cautelare, determina una nullità, che questa Corte ha sempre ritenuto essere “a regime intermedio” (si vedano Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356; Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717). In questo caso, però, il provvedimento di cui i ricorrenti lamentano l'omessa traduzione è l'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame, emessa dal Tribunale del riesame. In ordine alle conseguenze dell'omessa traduzione di tale provvedimento questa Corte ha, invece, stabilito che «La mancata traduzione in una lingua nota all'indagato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso un provvedimento applicativo di misura cautelare personale non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrano dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento non è inserito nel novero di quelli che devono essere necessariamente tradotti ex art. 143, comma 2, cod. proc. pen., né di quelli essenziali alla conoscenza delle accuse di cui all'art. 143, comma 3, cod. proc. pen.)» (Sez. 6, n. 27103 del 02/05/2024, Rv. 286797; Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759; Sez. 5, n. 10993 del 05/12/2019, dep. 2020, Rv. 278883) e che, perciò, «L'omessa traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame nella lingua madre dell'indagato alloglotta non determina l'inefficacia della misura cautelare, poiché il decreto legislativo n. 32 del 2014 non ha inserito tale provvedimento tra gli atti di cui è obbligatoria la traduzione, né detto adempimento deve ritenersi necessario, a norma dell'art. 143, comma terzo, cod. proc. pen., in assenza di specifiche indicazioni dell'interessato, al fine di assicurare a quest'ultimo la conoscenza delle accuse a suo carico non essendo un atto che limita "ab origine" la libertà personale, ma solo una conferma del provvedimento attraverso il quale detta limitazione è stata determinata» (Sez. 1, n. 17905 del 19/01/2015, Rv. 263318). I ricorrenti non hanno indicato quale specifico e concreto pregiudizio sarebbe loro derivato dall'omessa traduzione in una lingua a loro nota dell'ordinanza qui impugnata, limitandosi a sostenere che non hanno potuto comprendere le ragioni per le quali le loro argomentazioni difensive sono state disattese, e quelle per le quali è stata ritenuta sussistente l'ulteriore esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato. Si tratta di affermazioni generiche e palesemente infondate, dal momento che essi, con l'ausilio dei loro difensori, hanno impugnato il provvedimento contestando in modo approfondito tutti gli argomenti addotti dal Tribunale del riesame, anche in ordine all'esigenza cautelare rappresentata dal pericolo di reiterazione dei reati, senza manifestare alcuna difficoltà di comprensione di tali argomenti. Il richiamo, contenuto nel ricorso, al diritto del soggetto sottoposto alla misura cautelare alla piena comprensione delle accuse a lui mosse, ribadito dalla sentenza Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, Niecko, Rv. 286356 sopra citata, non è rilevante, perché il provvedimento del Tribunale del riesame non interviene sul contenuto delle accuse e non ne modifica l'estensione, né si applica ad esso la norma di cui all'art. 292 cod. proc. pen. Deve applicarsi, pertanto, il principio di questa Corte, secondo cui «In caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione» (Sez. 6, n. 25276 del 06/04/2017, Rv. 270491) e «In tema di traduzione degli atti, l'imputato alloglotto che si dolga dell'omessa traduzione della sentenza ha l'onere, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della nullità che nella specie viene in rilievo, di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non essendo sufficiente la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione ritualmente presentato dal difensore di fiducia di imputato alloglotto, nella quale la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con il quale si deduceva l'omessa traduzione della sentenza di appello, non avendo il ricorrente dimostrato se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della sentenza impugnata aveva influito sulle sue strategie difensive)» (Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, Rv. 287282) La mancata indicazione del pregiudizio concreto conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza qui impugnata, incidente sulla valutazione delle strategie difensive e sull'esposizione dei motivi del ricorso proposto, impone pertanto la declaratoria di infondatezza del presente motivo. 3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi alla sussistenza delle esigenze cautelari del pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato, sono infondati. L'ordinanza impugnata trova il suo fondamento nella norma dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui se l'imputato assolto viene, successivamente, condannato per il medesimo fatto, possono essere disposte nei suoi confronti le misure coercitive, se ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. Tali esigenze devono essere nuovamente valutate alla luce degli eventi sopravvenuti, in particolare la sentenza di condanna, che può determinare, come indicato dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'emergere o il nuovo presentarsi di una delle predette esigenze cautelari. Questa Corte ha costantemente affermato, infatti, che «La pronuncia di una sentenza di condanna costituisce di per sé un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva personale, non ostando a tal fine la formazione di un giudicato cautelare precedente, e costituisce inoltre, quando sia relativa ad uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneo a fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia in carcere» (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055). La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari indicate dall'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. è stata svolta, correttamente, secondo il paramento della presunzione relativa stabilito dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., stante il titolo di uno dei reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati. Tale parametro introduce, per i condannati per tale reato, una presunzione relativa di pericolosità sociale che inverte gli ordinari poli del ragionamento motivazionale, nel senso che il giudice che applichi o confermi la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza delle esigenze cautelari, ma solo quello di verificare la sussistenza di ragioni idonee ad escludere, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in quanto comportano l'insussistenza di qualunque esigenza cautelare, oppure la sufficienza di una misura cautelare meno grave di quella carceraria. 3.1. L'ordinanza impugnata, in ordine all'esigenza cautelare del pericolo di fuga, ha rilevato la sussistenza di un elemento nuovo ritenuto molto significativo, quale la sopravvenuta condanna all'ergastolo dei due ricorrenti, e lo ha valutato alla luce del comportamento tenuto da costoro nell'immediatezza dell'omicidio. Essi, pur non fuggendo immediatamente dall'Italia dopo di esso, come fecero i genitori della vittima, si allontanarono dal luogo dl fatto all'indomani dei primi controlli compiuti dai Carabinieri in merito alla scomparsa della giovane [OSCURATO:PERSONA], cioè in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], recandosi all'estero ove vennero rintracciati, lo [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di un controllo casuale da parte delle autorità francesi, e lo [OSCURATO:PERSONA] solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di apposite ricerche, e ricondotti in Italia solo in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che questo comportamento costituisca un inequivoco tentativo di sottrarsi alle indagini e alla prevedibile condanna per il grave delitto commesso, stante anche il trattenersi dei due ricorrenti all'estero senza fare spontaneo rientro in Italia; la valutazione che la sopravvenuta condanna all'ergastolo costituisca una nuova spinta a mettere in atto un analogo tentativo, e che quindi rappresenti un fatto nuovo che fa sorgere il concreto pericolo di fuga, appare logica e non contraddittoria. 3.2. L'ordinanza ha valutato gli argomenti indicati dai ricorrenti come idonei ad escludere del tutto la sussistenza di tale pericolo, argomenti costituiti, peraltro, solo dal “tempo silente” trascorso tra la commissione del delitto e l'esecuzione della nuova misura cautelare, e dal non avere gli stessi messo in atto alcun tentativo di fuga neppure nei venti giorni trascorsi tra la pronuncia del dispositivo di condanna e l'esecuzione dell'ordinanza custodiale: il Tribunale si è conformato, quindi, all'indirizzo giurisprudenziale che ritiene il “tempo silente” un elemento che può rientrare tra quelli idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 37345 del 09/07/2025, Rv. 288803). Ha ritenuto, però, che «tali argomenti, per quanto suggestivi, non valgono a vincere la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.». Secondo il Tribunale del riesame, infatti, il “tempo silente” effettivamente significativo è, in primo luogo, quello trascorso dai due ricorrenti in stato di libertà, successivamente alla loro scarcerazione a seguito della sentenza di assoluzione. Questa valutazione appare corretta, in quanto la condotta regolare tenuta durante la detenzione in carcere, e il fatto di non avere i ricorrenti tentato la fuga in tale periodo, protrattosi sino al 19 dicembre 2023, hanno una valenza neutra, in assenza di elementi che dimostrino resipiscenza e allontanamento dai legami culturali ritenuti alla base dell'omicidio commesso (si vedano sul punto, Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004, Sez. 2 n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766). Tale elementi non sono stati indicati dai ricorrenti, e risultano in effetti assenti: anche nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 18 aprile 2025, davanti alla Corte di assise di appello, depositate in allegato alla memoria difensiva sopra menzionata, lo [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a sostenere la sua totale estraneità ai fatti ed anche a qualsiasi rapporto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA], nonostante abbia ammesso di essere fuggito a seguito delle indagini svolte a carico dei genitori della vittima e accompagnandosi allo zio di questa, ma non ha manifestato alcuna riprovazione per l'omicidio avvenuto, né alcun sentimento di umana pietà per la morte della giovane [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che neppure il comportamento regolare tenuto dai due ricorrenti dopo la scarcerazione, a seguito della pronuncia di assoluzione, e sino alla esecuzione della nuova ordinanza custodiale, costituisca un elemento idoneo a dimostrare il superamento della presunzione dettata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che esso appare avere una natura strumentale. Secondo il Tribunale infatti, l'esito positivo del giudizio di primo grado poteva far confidare i due ricorrenti in una ulteriore pronuncia assolutoria, mentre una nuova fuga avrebbe potuto assumere un più evidente valore indiziario. Inoltre il Tribunale ha ritenuto che l'esito negativo della fuga messa in atto subito dopo l'omicidio, anche dai due genitori della vittima, abbia reso evidente la necessità di organizzare un eventuale allontanamento con maggiore cura rispetto a quella applicata nel 2021. La condanna sopravvenuta, alla massima pena prevista dalla legge italiana, è stata valutata, al contrario, come un elemento fortemente rafforzativo del pericolo di fuga, avendo i due ricorrenti non più solo una generica probabilità di essere ritenuti corresponsabili dell'omicidio, ma una sentenza che li riconosce tali, ancorché non definitiva. Anche questa valutazione del Tribunale del riesame appare logica e non contraddittoria, alla luce della già indicata assenza di altri elementi circostanziali da cui desumere una sopravvenuta attenuazione del giudizio di pericolosità: la difesa ha evidenziato che i due ricorrenti hanno tenuto sino ad oggi una condotta regolare e priva di violazioni penali, ma tale elemento non dimostra un loro allontanamento dalle logiche che hanno determinato il delitto loro ascritto e una loro resipiscenza, in quanto essi hanno ripristinato uno stile di vita identico a quello che tenevano al momento dell'omicidio, stile di vita che non li ha però dissuasi, all'epoca, dal partecipare materialmente e moralmente ad esso, secondo quanto desumibile dalla condanna emessa dai giudici di secondo grado. 3.4. Anche la valutazione della sussistenza della ulteriore esigenza cautelare, costituita dal pericolo di reiterazione del reato, appare motivata in modo logico e non contraddittorio. In primo luogo, l'individuazione di una esigenza cautelare ulteriore, rispetto a quella ritenuta nell'ordinanza cautelare, non costituisce alcuna violazione: il giudizio di riesame ha un effetto interamente devolutivo, per cui il tribunale del riesame può confermare o riformare l'ordinanza cautelare anche per motivi diversi da quelli prospettati, e «per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione» (Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Rv. 259976; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Rv. 279643). La motivazione dell'ordinanza, che ha ravvisato tale pericolo alla luce delle modalità del fatto, delle sue motivazioni e del rapporto dei due ricorrenti con la vittima, è logica e non contraddittoria: essi sono stati ritenuti colpevoli di avere commesso un omicidio in danno di una loro parente, verso la quale non avevano alcun motivo di conflitto, che secondo la ricostruzione dei giudici, contenuta nella sentenza di primo grado con cui sono stati condannati i genitori della vittima, è stato determinato da un retaggio culturale valutato come motivo abietto o futile. Il fatto che la motivazione della condanna emessa a carico dei due ricorrenti non sia stata ancora depositata non rende questa ricostruzione congetturale, come sostenuto nel ricorso, perché il dispositivo della sentenza di appello non contempla l'esclusione delle circostanze aggravanti contestate, che sono state, quindi, ritenute sussistenti. La già indicata mancanza di comportamenti o dichiarazioni che rendano evidente l'abbandono di tale retaggio culturale, da parte dei ricorrenti, ovvero il ripudio di una logica che prevede il diritto di reagire con violenza al mancato rispetto di regole e tradizioni familiari, rende non manifestamente illogica la valutazione di una possibilità di reiterazione della condotta di reato in danno di altri familiari, specialmente di sesso femminile, al verificasi di situazioni di mancato rispetto delle predette regole. 4. I ricorrenti hanno contestato le predette valutazioni ribadendo che il lungo tempo trascorso dal fatto senza che essi abbiano commesso altri fatti di reato o violazioni della misura custodiale, quando applicata, dimostra sufficientemente il venir meno delle esigenze cautelari e il superamento della presunzione stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mancando una loro pericolosità sociale. Essi, pertanto, chiedono di fatto a questa Corte una diversa valutazione degli elementi di cui il Tribunale del riesame ha tenuto conto, e che ha ritenuto insufficienti per escludere la sussistenza delle predette esigenze, con motivazione non manifestamente illogica, né carente o contraddittoria. Deve ribadirsi, perciò, il consolidato principio secondo cui «L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La Corte di legittimità, pertanto, può solo verificare la sussistenza, nel provvedimento impugnato, di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della pericolosità sociale del soggetto esaminato. La motivazione del Tribunale del riesame si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità, perché congrua, sufficiente e non illogica. 5. Anche il terzo motivo del ricorso è infondato. La ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari comporta l'operatività della ulteriore presunzione relativa, stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., circa l'idoneità della sola misura carceraria, ed il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato l'impossibilità di un suo superamento. La valutazione della inidoneità di misure più lievi per fronteggiare il pericolo di fuga appare logica e non contraddittoria, attesa la oggettiva incapacità degli arresti domiciliari, anche se aggravati dall'applicazione del braccialetto elettronico, ad impedire l'allontanamento dal domicilio, che la condotta tenuta dai due ricorrenti nel 2021 fa ritenere, come detto, ancora oggi prevedibile. E' logica anche la valutazione della inidoneità degli arresti domiciliari ad evitare il pericolo di reiterazione del reato, stante il contesto intrafamiliare in cui è avvenuto l'omicidio a loro ascritto. Anche in questo motivo i ricorrenti si limitano a proporre una diversa valutazione della propria scaltrezza e capacità di darsi alla fuga, nonché della prevedibilità di un loro allontanamento, ribadendo la rilevanza della buona condotta da loro tenuta nel “tempo silente”. La valutazione del Tribunale del riesame, che ha opposto a tali considerazioni la capacità dei ricorrenti di radicarsi all'estero, manifestata in particolare dallo [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di una stabile rete di soggetti in grado di sostenerli in caso di fuga, dimostrata dall'allontanamento compiuto nel 2021, e l'elemento di novità costituito dalla sopravvenuta condanna all'ergastolo, appare non illogica né contraddittoria, e non può essere, pertanto, oggetto di annullamento. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e i due ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Poiché la presente decisione non comporta la rimessione in libertà dei ricorrenti, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]