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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45468/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014GIL3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di PARMAdater-avviscrel-~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Parma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2, 7, 7-bis, 61 n. 5 cod.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricordo per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena.

3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al -difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid9nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 014GIL3) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di PARMAdater-avviscrel-~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Parma, con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen., su richiesta concorde delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, n. 2, 7, 7-bis, 61 n. 5 cod.pen. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricordo per cassazione, lamentando la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla congruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso che la censura formulata non è riconducibile a quelle oggi consentite ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., nella nuova formulazione, in base alla quale il p.m. e l'imputato possono proporre esclusivamente i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al -difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid9nt
Sentenza Cassazione n. 45468/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris