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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 23019/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 189, co. 6, digs. 30 aprile 1992, n. 285.

Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2021.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, cumulativamente, assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della penale responsabilità dell'imputato.

3. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.

E' principio costantemente affermato quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

La Corte di appello di Venezia, invero, ha adeguatamente motivato affermando che non vi è alcun dubbio sull'individuazione fisica dell'imputato, alla luce del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e confermato poi dagli agenti di p.g. che è stato ritenuto confermato dai numerosi riscontri offerti dal restante materiale probatorio ivi compreso il fatto che i testimoni del sinistro già conoscevano il Tamym e che la persona offesa aveva avuto modo di interagire con lui per un tempo prolungato dopo il sinistro e dunque era stata in condizione di offrirne una descrizione dettagliata.

Da ultimo è stato rilevato che l'autovettura guidata dall'autore del reato non solo è risultata di proprietà dell'imputato ma è stata a lui affidata in custodia in sede di esecuzione del fermo amministrativo.

Né è emerso che l'autovettura fosse in uso a terzi o che sia stata oggetto di sottrazione, circostanze queste che avrebbero (akil potuto ipotizzare una ricostruzione alternativa.

Con tutto quanto detto il ricorso non si confronta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliera est.

L residente Mari r sa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 189, co. 6, digs. 30 aprile 1992, n. 285. Fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 4 aprile 2021. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, cumulativamente, assenza, carenza e contraddittorietà della motivazione sotto il profilo della penale responsabilità dell'imputato. 3. Rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. E' principio costantemente affermato quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704). La Corte di appello di Venezia, invero, ha adeguatamente motivato affermando che non vi è alcun dubbio sull'individuazione fisica dell'imputato, alla luce del riconoscimento effettuato dalla persona offesa e confermato poi dagli agenti di p.g. che è stato ritenuto confermato dai numerosi riscontri offerti dal restante materiale probatorio ivi compreso il fatto che i testimoni del sinistro già conoscevano il Tamym e che la persona offesa aveva avuto modo di interagire con lui per un tempo prolungato dopo il sinistro e dunque era stata in condizione di offrirne una descrizione dettagliata. Da ultimo è stato rilevato che l'autovettura guidata dall'autore del reato non solo è risultata di proprietà dell'imputato ma è stata a lui affidata in custodia in sede di esecuzione del fermo amministrativo. Né è emerso che l'autovettura fosse in uso a terzi o che sia stata oggetto di sottrazione, circostanze queste che avrebbero (akil potuto ipotizzare una ricostruzione alternativa. Con tutto quanto detto il ricorso non si confronta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 10 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliera est. L residente Mari r sa [OSCURATO:PERSONA]
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