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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23059/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna dallo stesso riportata per omicidio aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art 630 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv, 254584 - 01); la difesa, infatti, ha censurato la mancata qualificazione come prova nuova della prova tecnica addotta al fine di dimostrare che il fatto è stato commesso per legittima difesa; tuttavia, non muove critiche al provvedimento impugnato nella parte in cui ha rimarcato che, in ogni caso, il fatto dell'imputato come accertato non potrebbe essere scriminato atteso che egli non soltanto ha affrontato la vittima scendendo dalla propria auto già armato di coltello, ma ha agito armato nei confronti di un soggetto inerme, attingendolo al volto e al torace (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna dallo stesso riportata per omicidio aggravato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce la violazione dell'art 630 cod. proc. pen. - è privo della necessaria specificità in quanto non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv, 254584 - 01); la difesa, infatti, ha censurato la mancata qualificazione come prova nuova della prova tecnica addotta al fine di dimostrare che il fatto è stato commesso per legittima difesa; tuttavia, non muove critiche al provvedimento impugnato nella parte in cui ha rimarcato che, in ogni caso, il fatto dell'imputato come accertato non potrebbe essere scriminato atteso che egli non soltanto ha affrontato la vittima scendendo dalla propria auto già armato di coltello, ma ha agito armato nei confronti di un soggetto inerme, attingendolo al volto e al torace (Sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, Rv. 272080 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23059/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris