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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07815/2022

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e ORDINANZA sul ricorso 17201-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., 3947 [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; - intimati - avverso la sentenza n. 356/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/01/2017 R.G.N. 626/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. x Rilevato che

1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido con. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.I., Logista soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., al pagamento in favore del ricorrente della somma di C 13.623,44 a titolo di differenze retributive, di cui C 4.603,50 quale quota di trattamento di fine rapporto, disponendo in favore di TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., committente dei lavori nell'ambito dei quali aveva prestato la propria attività il ricorrente, il beneficio della preventiva escussione delle altre convenute che ha condannato a tenere indenni TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,di quanto da essa corrisposto al lavoratore;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi illustrati con memoria;

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa non hanno svolto attività difensiva; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.

Igs n. 276/2003 censurando il rigetto della eccezione di decadenza formulata da essa committente in relazione ai contratti di appalto cessati nel marzo 2010; sostiene che in base al dato letterale, alla ratio della disposizione ed in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di decadenza per far valere la responsabilità della committente doveva farsi coincidere con la cessazione dell'appalto relativa a ciascun contratto, senza tenere conto delle durata complessiva degli stessi; i

2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.

Igs n. 276/2003 nonché dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. in legge n. 35/2012, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche nella versione dell'art. 29 d.

Igs n. 276/2003, vigente ratione temporis, antecedente alla modifica introdotta dall'art. 21 d.l. cit., la responsabilità solidale della committente si estendesse alle quote di trattamento di fine rapporto;

3. il primo motivo di ricorso è infondato;

3.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore - ipotesi ricorrente nel caso di specie - il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente decorresse dalla cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto e non da quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto;

3.2. la decisione è corretta in diritto; l'art. 29 d.

Igs n. 276/2003, nel testo vigente ratione temporis, per quel che qui rileva stabiliva: << In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti >>; il dies a quo di decorrenza del termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è dunque dal Legislatore individuato nella << cessazione dell'appalto », espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dalla odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti.

Quest'ultima lettura, non sorretta dal dato testuale, non risulta neppure coerente con la finalità ispiratrice dell'art. 29, comma 2, d.

Igs n. 276/2003 e con la speciale previsione di una responsabilità solidale della committente, la quale, come riconosce larga parte della dottrina, trova la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi;

3.3. in questa prospettiva si pone la indicazione del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha affermato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente, di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale, non giustificava l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017);

3.4. la esigenza di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore, alla base della specifica garanzia prefigurata dall'art. 29 comma 2, d.lgs cit., orienta ai fini della soluzione della questione controversa nel senso di escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi; in coerenza con la rado ispiratrice della disposizione in esame il termine biennale di decorrenza per far valere nei confronti del soggetto committente la garanzia in oggetto deve quindi essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto;

4. il secondo motivo di ricorso deve essere anch'esso respinto in continuità con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ, secondo la quale il t.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d.

Igs. n. 276/2003 stante la natura di retribuzione differita dell'istituto (cfr. Cass. n. 164/2016, Cass. n. 329/2015, Cass. n. 11479/2013, Cass. n. 19291/2011).

Ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dovendo attribuirsi natura meramente confermativa sul piano del diritto positivo alle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012. (cfr. Cass.n. 6033/2019, Cass. 19339/2018, Cass. n. 10731/ 2016); non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva;

5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d.

P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 17201-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., 3947 [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA; - intimati - avverso la sentenza n. 356/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/01/2017 R.G.N. 626/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. x Rilevato che 1. il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in solido con. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.I., Logista soc. coop. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., al pagamento in favore del ricorrente della somma di C 13.623,44 a titolo di differenze retributive, di cui C 4.603,50 quale quota di trattamento di fine rapporto, disponendo in favore di TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., committente dei lavori nell'ambito dei quali aveva prestato la propria attività il ricorrente, il beneficio della preventiva escussione delle altre convenute che ha condannato a tenere indenni TNT [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,di quanto da essa corrisposto al lavoratore; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso TNT [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di due motivi illustrati con memoria; 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.c.a r.I., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa non hanno svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d. Igs n. 276/2003 censurando il rigetto della eccezione di decadenza formulata da essa committente in relazione ai contratti di appalto cessati nel marzo 2010; sostiene che in base al dato letterale, alla ratio della disposizione ed in conformità delle indicazioni del giudice di legittimità, il dies a quo di decorrenza del termine biennale di decadenza per far valere la responsabilità della committente doveva farsi coincidere con la cessazione dell'appalto relativa a ciascun contratto, senza tenere conto delle durata complessiva degli stessi; i 2. con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d. Igs n. 276/2003 nonché dell'art. 21, comma 1, d.l. n. 5/2012 conv. in legge n. 35/2012, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che anche nella versione dell'art. 29 d. Igs n. 276/2003, vigente ratione temporis, antecedente alla modifica introdotta dall'art. 21 d.l. cit., la responsabilità solidale della committente si estendesse alle quote di trattamento di fine rapporto; 3. il primo motivo di ricorso è infondato; 3.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che in ipotesi di successione senza soluzione di continuità di più contratti di appalto con il medesimo appaltatore - ipotesi ricorrente nel caso di specie - il termine di decadenza biennale per far valere la responsabilità solidale del committente decorresse dalla cessazione del rapporto contrattuale ossia dell'ultimo contratto e non da quella dei singoli contratti tra committente e appaltatore intervenuti in relazione al medesimo appalto; 3.2. la decisione è corretta in diritto; l'art. 29 d. Igs n. 276/2003, nel testo vigente ratione temporis, per quel che qui rileva stabiliva: << In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti >>; il dies a quo di decorrenza del termine biennale per far valere la responsabilità solidale del committente è dunque dal Legislatore individuato nella << cessazione dell'appalto », espressione che per la sua ampiezza e genericità non si presta necessariamente ad essere interpretata nel senso - propugnato dalla odierna ricorrente - di decorrenza dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto intervenuti con continuità tra le stesse parti. Quest'ultima lettura, non sorretta dal dato testuale, non risulta neppure coerente con la finalità ispiratrice dell'art. 29, comma 2, d. Igs n. 276/2003 e con la speciale previsione di una responsabilità solidale della committente, la quale, come riconosce larga parte della dottrina, trova la sua giustificazione nel fatto che il Legislatore ha in tal modo inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestone debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi; 3.3. in questa prospettiva si pone la indicazione del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel ritenere infondata la questione di costituzionalità dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, prospettata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. nella parte in cui non estende la garanzia della responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi e contributivi dei dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore anche ai crediti dei dipendenti del subfornitore, ha affermato che la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente, di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale, non giustificava l'esclusione (contraria al precetto dell'art. 3 Cost.) di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento, e vieppiù a quello dell'impresa subfornitrice, connotata da strutturale debolezza ( Corte cost. n. 254/2017); 3.4. la esigenza di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore, alla base della specifica garanzia prefigurata dall'art. 29 comma 2, d.lgs cit., orienta ai fini della soluzione della questione controversa nel senso di escludere che il dies a quo del termine di decadenza biennale possa essere fatto decorrere dalla data di scadenza dei singoli contratti di appalto, sia perché tale data potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore sia perché tale soluzione potrebbe prestarsi a pratiche elusive della garanzia apprestata dal legislatore mediante uno «spezzettamento» preordinato del lavoro commissionato, attraverso una pluralità di rapporti contrattuali formalmente autonomi; in coerenza con la rado ispiratrice della disposizione in esame il termine biennale di decorrenza per far valere nei confronti del soggetto committente la garanzia in oggetto deve quindi essere ancorato al dato fattuale, facilmente ed immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto al quale egli era addetto; 4. il secondo motivo di ricorso deve essere anch'esso respinto in continuità con la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ, secondo la quale il t.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d. Igs. n. 276/2003 stante la natura di retribuzione differita dell'istituto (cfr. Cass. n. 164/2016, Cass. n. 329/2015, Cass. n. 11479/2013, Cass. n. 19291/2011). Ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, dovendo attribuirsi natura meramente confermativa sul piano del diritto positivo alle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012 conv. con mod. in L. 35/2012. (cfr. Cass.n. 6033/2019, Cass. 19339/2018, Cass. n. 10731/ 2016); non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva; 5. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nor