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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38985/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Letta la memoria di replica nell'interesse della ricorrente, pervenuta in data 30 agosto 2020, dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 27 maggio 2020 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, con la quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante del vizio parziale di mente equivalente alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, è stata condannata alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 140,00 di multa, oltre all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia per la durata di anni 1 e mesi 6 .

La accusa attiene al furto aggravato (Capo A, artt. 624,625 n.2 cod. pen.) di una somma di euro 1320,00 di cui la ricorrente si è impossessata, dopo essere entrata in uno studio di estetica presentandosi quale cliente, trovando il danaro in un armadietto del bagno nel quale si era chiusa; nonché al reato di danneggiamento seguito da incendio (capo B: art.424 cod. pen.) per avere appiccato il fuoco alla serranda del centro di estetica utilizzando una tanica di benzina. [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2018.

2. Avverso la decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità degli esiti probatori della perquisizione illegittirnamente eseguita.

In particolare, lamenta la ricorrente, come già con i motivi di appello, l'inutilizzabilità degli esiti del sequestro disposto a seguito di perquisizione, non essendo intervenuta convalida del Pubblico ministero.

Pur richiamando l'orientamento maggioritario di questa Corte, orientamento seguito anche dalla Corte territoriale, secondo il quale il corpo del reato è sempre sequestrabile indipendentemente dalle modalità di rinvenimento dello stesso e le pronunzie della Corte Costituzionale di inammissibilità della questione più volte sollevata, la difesa insiste nel ritenere che la illegittimità della perquisizione invalidi il conseguente sequestro, in ossequio alle indicazioni di cui all'art.191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13 e 14 Cost.

Nel caso di specie la perquisizione personale e domiciliare si è svolta al di fuori dei casi di flagranza, senza la convalida del PM in relazione ai beni caduti in sequestro con la conseguenza che la prova acquisita è inutilizzabile.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 2 cod. pen. dell'utilizzo del mezzo fraudolento e in relazione al travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

La Corte territoriale ha motivato la sussistenza della contestata aggravante evidenziando i ripetuti sopralluoghi della ricorrente nell'esercizio, sotto le mentite spoglie di cliente, la spendita di un falso nome e di una utenza inesistente, la confidenza, fraudolentemente guadagnata, della titolare del centro di estetica.

Tuttavia, ad avviso della difesa, siffatta motivazione è frutto della errata interpretazione e dunque del travisamento della narrazione della persona offesa dal momento che gli ingressi nel locale sono stati solo due e che la condotta della Cafarotti è stata sempre monitorata, essendosi il giorno prima la stessa impossessata di una crema sempre nel medesimo centro.

La insussistenza della contestata aggravante rileva ai fini della mancanza della condizione di procedibilità e dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie prevista e punita dall'art. 424 cod. pen.

In particolare, mancherebbe un qualsivoglia riscontro probatorio per l'attribuibilità della condotta contestata alla ricorrente, essendo la motivazione fondata unicamente sui sentimenti di vendetta maturati nella donna dopo essere stata denunciata e perquisita.

Inoltre, mancherebbe rispetto alla fattispecie contestata il pericolo di incendio, avendo il fuoco attinto una porzione minima della serranda del locale cagionandone l'annerimento.

Sul punto le specifiche doglianze difensive contenute nell'atto di appello sono rimaste prive di risposta. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Contrariamente a quanto motivato nella sentenza impugnata, le condotte contestate sono state realizzate con modalità elementari e grossolane e, quanto al danno arrecato, la somma di danaro è stata immediatamente restituita e il costo delle riparazioni derivanti dall'annerimento della saracinesca è stato coperto dall'assicurazione della persona offesa.

2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

La Corte, limitandosi a concedere la circostanza attenuante della seminfermità con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha indicato la pena finale limitandosi con formule di stile a ritenere il trattamento sanzionatorio e l'aumento per il vincolo della continuazione "orientati a particolare mitezza".

La motivazione risulta carente quanto alla mancata valutazione degli elementi favorevoli all'imputata quali la sua incensuratezza e il suo comportamento antecedente e successivo alla condotta delittuosa, elementi che avrebbero dovuto essere considerati nella determinazione della pena, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché della possibile prevalenza della circostanza attenuante sulla aggravante contestata.

2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura di sicurezza applicata.Lamenta la difesa che, con l'atto di appello, era stata denunciata la contraddittorietà tra la durata della misura di sicurezza applicata in via definitiva (anni 1 e mesi 6) e il giudizio di diminuita pericolosità sociale espresso in sede di applicazione provvisoria della misura di sicurezza come testimonia la sostituzione della misura di sicurezza provvisoria detentiva in quella della libertà vigilata.

Rispetto a siffatta specifica censura, la Corte territoriale si è limitata a definire il motivo privo di consistenza in ragione dei possibili sviluppi futuri in sede di esecuzione con la conseguenza che l'interesse ad impugnare sarebbe solo apparente.

3. Nella memoria di replica alle conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, la difesa ripercorrendo i motivi di ricorso e replicando alle argomentazioni della controparte, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte.

La Corte territoriale ha rigettato la medesima doglianza, già formulata in appello, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale "L'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. (Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016 (2017), Rv. 269856).

Come la stessa ricorrente ha evidenziato, la questione è stata sottoposta anche all'esame della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 219 del 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod.proc.pen. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 co. 2 e 117 comma 1 Cost., "nella parte in cui - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività".

Alla luce delle argomentazioni svolte, il motivo risulta manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez.5, n.32847, del 03/04/2019, Rv.276924).

La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi suindicati, chiarendo esaustivamente in che cosa sia consistita l'azione insidiosa improntata ad astuzia o scaltrezza, indicando i ripetuti sopralluocihi della ricorrente nell'esercizio, sotto le mentite spoglie di cliente, la spendita di un falso nome e di una utenza inesistente, la confidenza, fraudolentemente guadagnata, della titolare del centro di estetica.

La circostanza evidenziata dalla difesa secondo la quale erroneamente la sentenza impugnata avrebbe indicato "ripetuti sopralluoghi" laddove gli atti processuali rivelano un unico precedente ingresso al centro della ricorrente, non appare decisiva ai fini della sussistenza della contestata aggravante. 2.1 Quanto al travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, il motivo ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato. 2.1.1E' generico nella parte in cui non specifica quali siano le dichiarazioni della persona offesa oggetto di doglianza, dichiarazioni che, in violazione del principio di autosufficienza, non risultano neanche allegate al ricorso.

Ed invero, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2.1.2 Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato dal momento che, nonostante vi sia sul punto una sostanzialmente piena conformità tra le motivazioni della sentenza di primo e di quella di secondo grado - avendo il Tribunale indicato le singole condotte poste in essere dalla ricorrente tradottesi in un comportamento astuto e scaltro; ed avendo la Corte di appello ribadito tale valutazione, va rilevato come la doglianza formulata in termini di travisamento della prova, da intendersi come violazione delle regole legislative di valutazione delle emergenze processuali a contenuto dimostrativo, è stata formulata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, sottraendo così alla Corte distrettuale ogni valutazione di merito su quell'ipotizzato error in iudicando commesso dal Tribunale: iniziativa, questa, che traducendosi nel mancato rispetto dei limiti del "devolutum", con un improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità, integra una causa di inammissibilità sDeciale del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. peri.

In tale ottica è possibile qui ribadire il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedot:to con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez.6, n.21015 del 17/05/2021, Rv281655). 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato.

La doglianza non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte riproducendo la medesima censura introdotta con l'atto di appello e alla quale la Corte territoriale ha fornito esaustiva risposta, nonché riproponendo una diversa lettura delle circostanze di fatto a fondamento della decisione, rivalutazione preclusa in sede di legittimità.

Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la sentenza ha analiticamente e logicamente motivato (p.7) sulla attribuibilità della condotta alla Cafarotti che "[..] è stata scorta e riconosciuta da due testimoni oculari, attirati sul posto da un odore acre di benzina, sostare, senza apparente motivo e immediatamente prima del divampare delle fiamme con una busta rigida in mano dinanzi all'esercizio{. .1 poco dopo che la proprietaria dello stesso la aveva appena denunciata per il furto del danaro. 3.1.Quanto alla doglianza circa l'effettivo pericolo di incendio, la motivazione fa buon governo dei principi fissati sul punto da questa Corte in base ai quali "In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme. (Sez. 5, Sentenza n. 37196 del 28/03/2017, Rv. 270914).Premesso che la sussistenza, nel caso concreto, del pericolo d'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p. (Danneggiamento seguito da incendio), costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se è espresso con una valutazione corretta e logica (Sez. 1, n. 5251 del 14/01/1998, Pozzi, Rv. 210486), va rammentato che, ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento di fattispecie, evidenziando il tipo di liquido infiammabile, il rapidissimo divampare delle fiamme, l'estensione dello stesso, nonostante l'immediato soccorso di persone intervenute per spegnere le fiamme con un estintore, la collocazione dell'obiettivo in pieno centro abitato e vicino ad altri esercizi commerciali.

In tal senso, dunque, va osservato che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma ex ante, rapportato al momento in cui l'autore ha posto in essere la propria azione, e non già, come nell'assunto della ricorrente, ex post, tenendo conto di come il fatto si è concluso; il giudizio prognostico, inoltre, deve essere a base parziale, ovvero fondato sulla valutazione delle circostanze concrete esistenti al momento dell'azione, senza che possano rilevare fattori eccezionali o sopravvenuti (come, nel caso in esame, l'intervento tempestivo di persone con l'estintore ).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez.6, n.55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647).

Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, specificando come il concetto di tenuità non deve essere solo riferito al valore della cosa, ma a tutta la condotta, valorizzando non solo l'entità della somma sottratta, ma anche la estensione del danneggiamento provocato dalle fiamme.

La sentenza di primo grado aveva richiamato altresì il presupposto ostativo rappresentato dal massimo edittale del reato di cui al capo A) superiore nel massimo ad anni

5.5. Quanto al quinto motivo di ricorso relativo alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza tra attenuante ed aggravante, va evidenziato che le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243).

Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deg i elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione.

A tal fine, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.

Nella specie, la Corte territoriale - condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado-ha assolto l'obbligo motivazionale richiamando il coefficiente volontaristico particolarmente intenso e radicato e la inusitata e pericolosa gravità della condotta: trattasi di elementi oggetto di valutazione con riferimento all'art.133 cod. pen.

Anche il giudizio relativo all'entità della pena base (che si colloca nel margine inferiore della forbice edittale del delitto di furto aggravato) e al bilanciamento delle circostanze, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove — come nella specie- congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838 ).

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha evidenziato come, al momentp della decisione, il giudizio di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura fossero stati formulati dal Tribunale alla luce delle risultanze peritali e dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con conseguente infondatezza della censura che mirava a evidenziare una discrasia solo apparente tra la decisione e il successivo intervento di rinnodulazione del regime di sicurezza personale.

La motivazione addotta dalla Corte territoriale appare coerente e immune da censure, posto che le risultanze peritali si riferiscono all' applicazione della misura di sicurezza provvisoria.

Il regime applicabile alla misura di sicurezza provvisoria tiene conto dei periodici accertamenti del giudizio di pericolosità sociale ed è per sua natura "provvisorio", adeguandosi alle risultanze peritali che sono effettuate secondo le cadenze previste dalla legge; non è dunque sovrapponibile alla valutazione che dovrà essere operata a seguito della definitività della sentenza.

Va peraltro richiamata, anche con riferimento alla fase esecutiva, la sentenza della Corte Costituzionale del 13 dicembre 1988 n.1102 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 219 comma 3 cod. pen. nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia all'accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche al momento della sua esecuzione.

In effetti-proprio muovendo dalla constatazione che " [Ala presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, risulta irragionevole, ben potendo tale condizione aver subito nel frattempo> (e, cioè, nell'intervallo temporale, di regola non breve, che separa <il momento cui è riferito l'accertamento della seminfermità psichica> da <quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata anche alla cura>) <una positiva evoluzione fino alla completa guarigione[..], la Corte si è pronunciata per la incostituzionalità della norma nei termini richiamati.

La reiterazione dell'accertamento, che sola consente di far fronte all'esigenza di verificare l'effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel momento dell'applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza, si impone nei casi in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia sia prevista dall'art. 219, terzo comma, del codice penale.

E vi si impone, anzi, a maggior ragione, data la minor gravità che i reati cui tale comma si riferisce presentano rispetto ai delitti presi in considerazione dagli altri due commi dello stesso art. 219 cod. pen. (per i quali vi erano già state in passato pronunzie di incostituzionalità del medesimo tenore).

Quanto alla durata della misura, correttamente la ricorrente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 219 comma 3 cod.pen., che prevede una durata non inferiore a mesi sei di ricovero in casa di cura e custodia.

La individuazione della misura di sicurezza per una durata di anni 1 e mesi 6 appare dunque conforme al dettato normativo che fissa un limite non inferiore a sei mesi.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Letta la memoria di replica nell'interesse della ricorrente, pervenuta in data 30 agosto 2020, dal difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 giugno 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza pronunciata in data 27 maggio 2020 dal Tribunale di Velletri in composizione monocratica, a seguito di giudizio abbreviato, con la quale la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la circostanza attenuante del vizio parziale di mente equivalente alla contestata aggravante, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati, è stata condannata alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 140,00 di multa, oltre all'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia per la durata di anni 1 e mesi 6 . La accusa attiene al furto aggravato (Capo A, artt. 624,625 n.2 cod. pen.) di una somma di euro 1320,00 di cui la ricorrente si è impossessata, dopo essere entrata in uno studio di estetica presentandosi quale cliente, trovando il danaro in un armadietto del bagno nel quale si era chiusa; nonché al reato di danneggiamento seguito da incendio (capo B: art.424 cod. pen.) per avere appiccato il fuoco alla serranda del centro di estetica utilizzando una tanica di benzina. [OSCURATO:PERSONA] il 7 settembre 2018. 2. Avverso la decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso l'imputata, attraverso il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla inutilizzabilità degli esiti probatori della perquisizione illegittirnamente eseguita. In particolare, lamenta la ricorrente, come già con i motivi di appello, l'inutilizzabilità degli esiti del sequestro disposto a seguito di perquisizione, non essendo intervenuta convalida del Pubblico ministero. Pur richiamando l'orientamento maggioritario di questa Corte, orientamento seguito anche dalla Corte territoriale, secondo il quale il corpo del reato è sempre sequestrabile indipendentemente dalle modalità di rinvenimento dello stesso e le pronunzie della Corte Costituzionale di inammissibilità della questione più volte sollevata, la difesa insiste nel ritenere che la illegittimità della perquisizione invalidi il conseguente sequestro, in ossequio alle indicazioni di cui all'art.191 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 13 e 14 Cost. Nel caso di specie la perquisizione personale e domiciliare si è svolta al di fuori dei casi di flagranza, senza la convalida del PM in relazione ai beni caduti in sequestro con la conseguenza che la prova acquisita è inutilizzabile. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 2 cod. pen. dell'utilizzo del mezzo fraudolento e in relazione al travisamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. La Corte territoriale ha motivato la sussistenza della contestata aggravante evidenziando i ripetuti sopralluoghi della ricorrente nell'esercizio, sotto le mentite spoglie di cliente, la spendita di un falso nome e di una utenza inesistente, la confidenza, fraudolentemente guadagnata, della titolare del centro di estetica. Tuttavia, ad avviso della difesa, siffatta motivazione è frutto della errata interpretazione e dunque del travisamento della narrazione della persona offesa dal momento che gli ingressi nel locale sono stati solo due e che la condotta della Cafarotti è stata sempre monitorata, essendosi il giorno prima la stessa impossessata di una crema sempre nel medesimo centro. La insussistenza della contestata aggravante rileva ai fini della mancanza della condizione di procedibilità e dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della fattispecie prevista e punita dall'art. 424 cod. pen. In particolare, mancherebbe un qualsivoglia riscontro probatorio per l'attribuibilità della condotta contestata alla ricorrente, essendo la motivazione fondata unicamente sui sentimenti di vendetta maturati nella donna dopo essere stata denunciata e perquisita. Inoltre, mancherebbe rispetto alla fattispecie contestata il pericolo di incendio, avendo il fuoco attinto una porzione minima della serranda del locale cagionandone l'annerimento. Sul punto le specifiche doglianze difensive contenute nell'atto di appello sono rimaste prive di risposta. 2.4 Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Contrariamente a quanto motivato nella sentenza impugnata, le condotte contestate sono state realizzate con modalità elementari e grossolane e, quanto al danno arrecato, la somma di danaro è stata immediatamente restituita e il costo delle riparazioni derivanti dall'annerimento della saracinesca è stato coperto dall'assicurazione della persona offesa. 2.5. Con il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte, limitandosi a concedere la circostanza attenuante della seminfermità con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, ha indicato la pena finale limitandosi con formule di stile a ritenere il trattamento sanzionatorio e l'aumento per il vincolo della continuazione "orientati a particolare mitezza". La motivazione risulta carente quanto alla mancata valutazione degli elementi favorevoli all'imputata quali la sua incensuratezza e il suo comportamento antecedente e successivo alla condotta delittuosa, elementi che avrebbero dovuto essere considerati nella determinazione della pena, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché della possibile prevalenza della circostanza attenuante sulla aggravante contestata. 2.6. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della misura di sicurezza applicata.Lamenta la difesa che, con l'atto di appello, era stata denunciata la contraddittorietà tra la durata della misura di sicurezza applicata in via definitiva (anni 1 e mesi 6) e il giudizio di diminuita pericolosità sociale espresso in sede di applicazione provvisoria della misura di sicurezza come testimonia la sostituzione della misura di sicurezza provvisoria detentiva in quella della libertà vigilata. Rispetto a siffatta specifica censura, la Corte territoriale si è limitata a definire il motivo privo di consistenza in ragione dei possibili sviluppi futuri in sede di esecuzione con la conseguenza che l'interesse ad impugnare sarebbe solo apparente. 3. Nella memoria di replica alle conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, la difesa ripercorrendo i motivi di ricorso e replicando alle argomentazioni della controparte, ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di legittimità di questa Corte. La Corte territoriale ha rigettato la medesima doglianza, già formulata in appello, aderendo al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale "L'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema. (Sez. 2, n. 15784 del 23/12/2016 (2017), Rv. 269856). Come la stessa ricorrente ha evidenziato, la questione è stata sottoposta anche all'esame della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 219 del 2019, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 191 cod.proc.pen. sollevata con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97 co. 2 e 117 comma 1 Cost., "nella parte in cui - secondo l'interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente - non prevede che la sanzione dell'inutilizzabilità ai fini della prova riguardi anche gli esiti probatori, ivi compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, degli atti di perquisizione ed ispezione compiuti dalla [polizia giudiziaria] fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge o comunque non convalidati dall'[autorità giudiziaria] con provvedimento motivato, nonché la deposizione testimoniale in ordine a tali attività". Alla luce delle argomentazioni svolte, il motivo risulta manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo di ricorso risulta anche esso manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "In tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez.5, n.32847, del 03/04/2019, Rv.276924). La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi suindicati, chiarendo esaustivamente in che cosa sia consistita l'azione insidiosa improntata ad astuzia o scaltrezza, indicando i ripetuti sopralluocihi della ricorrente nell'esercizio, sotto le mentite spoglie di cliente, la spendita di un falso nome e di una utenza inesistente, la confidenza, fraudolentemente guadagnata, della titolare del centro di estetica. La circostanza evidenziata dalla difesa secondo la quale erroneamente la sentenza impugnata avrebbe indicato "ripetuti sopralluoghi" laddove gli atti processuali rivelano un unico precedente ingresso al centro della ricorrente, non appare decisiva ai fini della sussistenza della contestata aggravante. 2.1 Quanto al travisamento delle dichiarazioni della persona offesa, il motivo ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato. 2.1.1E' generico nella parte in cui non specifica quali siano le dichiarazioni della persona offesa oggetto di doglianza, dichiarazioni che, in violazione del principio di autosufficienza, non risultano neanche allegate al ricorso. Ed invero, ai fini della valutazione del vizio di motivazione che si traduce nel "travisamento della prova", è necessario indicare in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una individuazione parziale od un esame parcellizzato. 2.1.2 Il motivo di ricorso è altresì manifestamente infondato dal momento che, nonostante vi sia sul punto una sostanzialmente piena conformità tra le motivazioni della sentenza di primo e di quella di secondo grado - avendo il Tribunale indicato le singole condotte poste in essere dalla ricorrente tradottesi in un comportamento astuto e scaltro; ed avendo la Corte di appello ribadito tale valutazione, va rilevato come la doglianza formulata in termini di travisamento della prova, da intendersi come violazione delle regole legislative di valutazione delle emergenze processuali a contenuto dimostrativo, è stata formulata per la prima volta solo con il ricorso per cassazione, sottraendo così alla Corte distrettuale ogni valutazione di merito su quell'ipotizzato error in iudicando commesso dal Tribunale: iniziativa, questa, che traducendosi nel mancato rispetto dei limiti del "devolutum", con un improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità, integra una causa di inammissibilità sDeciale del ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. peri. In tale ottica è possibile qui ribadire il principio di diritto per cui, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedot:to con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis Sez.6, n.21015 del 17/05/2021, Rv281655). 3.11 terzo motivo è manifestamente infondato. La doglianza non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte riproducendo la medesima censura introdotta con l'atto di appello e alla quale la Corte territoriale ha fornito esaustiva risposta, nonché riproponendo una diversa lettura delle circostanze di fatto a fondamento della decisione, rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, la sentenza ha analiticamente e logicamente motivato (p.7) sulla attribuibilità della condotta alla Cafarotti che "[..] è stata scorta e riconosciuta da due testimoni oculari, attirati sul posto da un odore acre di benzina, sostare, senza apparente motivo e immediatamente prima del divampare delle fiamme con una busta rigida in mano dinanzi all'esercizio{. .1 poco dopo che la proprietaria dello stesso la aveva appena denunciata per il furto del danaro. 3.1.Quanto alla doglianza circa l'effettivo pericolo di incendio, la motivazione fa buon governo dei principi fissati sul punto da questa Corte in base ai quali "In tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, "ex ante" e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme. (Sez. 5, Sentenza n. 37196 del 28/03/2017, Rv. 270914).Premesso che la sussistenza, nel caso concreto, del pericolo d'incendio di cui all'art. 424, comma 1, c.p. (Danneggiamento seguito da incendio), costituisce giudizio di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se è espresso con una valutazione corretta e logica (Sez. 1, n. 5251 del 14/01/1998, Pozzi, Rv. 210486), va rammentato che, ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2010, Musco, Rv. 248585). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha compiutamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento di fattispecie, evidenziando il tipo di liquido infiammabile, il rapidissimo divampare delle fiamme, l'estensione dello stesso, nonostante l'immediato soccorso di persone intervenute per spegnere le fiamme con un estintore, la collocazione dell'obiettivo in pieno centro abitato e vicino ad altri esercizi commerciali. In tal senso, dunque, va osservato che il giudizio sulla ricorrenza del pericolo di incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma ex ante, rapportato al momento in cui l'autore ha posto in essere la propria azione, e non già, come nell'assunto della ricorrente, ex post, tenendo conto di come il fatto si è concluso; il giudizio prognostico, inoltre, deve essere a base parziale, ovvero fondato sulla valutazione delle circostanze concrete esistenti al momento dell'azione, senza che possano rilevare fattori eccezionali o sopravvenuti (come, nel caso in esame, l'intervento tempestivo di persone con l'estintore ). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (Sez.6, n.55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647). Sul punto la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei principi richiamati, specificando come il concetto di tenuità non deve essere solo riferito al valore della cosa, ma a tutta la condotta, valorizzando non solo l'entità della somma sottratta, ma anche la estensione del danneggiamento provocato dalle fiamme. La sentenza di primo grado aveva richiamato altresì il presupposto ostativo rappresentato dal massimo edittale del reato di cui al capo A) superiore nel massimo ad anni 5.5. Quanto al quinto motivo di ricorso relativo alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio avuto riguardo al quantum di pena applicato a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati contestati e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza tra attenuante ed aggravante, va evidenziato che le statuizioni relative sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione data dal giudice in ossequio al potere discrezionale previsto dagli articoli 132 e 133 cod. pen (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 Rv. 271243). Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, deg i elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. A tal fine, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo. Nella specie, la Corte territoriale - condividendo il giudizio espresso dal giudice di primo grado-ha assolto l'obbligo motivazionale richiamando il coefficiente volontaristico particolarmente intenso e radicato e la inusitata e pericolosa gravità della condotta: trattasi di elementi oggetto di valutazione con riferimento all'art.133 cod. pen. Anche il giudizio relativo all'entità della pena base (che si colloca nel margine inferiore della forbice edittale del delitto di furto aggravato) e al bilanciamento delle circostanze, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove — come nella specie- congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5 n. 33114 del 08/10/2020,Rv. 279838 ). 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha evidenziato come, al momentp della decisione, il giudizio di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura fossero stati formulati dal Tribunale alla luce delle risultanze peritali e dei parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con conseguente infondatezza della censura che mirava a evidenziare una discrasia solo apparente tra la decisione e il successivo intervento di rinnodulazione del regime di sicurezza personale. La motivazione addotta dalla Corte territoriale appare coerente e immune da censure, posto che le risultanze peritali si riferiscono all' applicazione della misura di sicurezza provvisoria. Il regime applicabile alla misura di sicurezza provvisoria tiene conto dei periodici accertamenti del giudizio di pericolosità sociale ed è per sua natura "provvisorio", adeguandosi alle risultanze peritali che sono effettuate secondo le cadenze previste dalla legge; non è dunque sovrapponibile alla valutazione che dovrà essere operata a seguito della definitività della sentenza. Va peraltro richiamata, anche con riferimento alla fase esecutiva, la sentenza della Corte Costituzionale del 13 dicembre 1988 n.1102 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 219 comma 3 cod. pen. nella parte in cui, per i casi ivi previsti, subordina il provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia all'accertamento della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità di mente soltanto nel momento in cui la misura di sicurezza viene disposta e non anche al momento della sua esecuzione. In effetti-proprio muovendo dalla constatazione che " [Ala presunzione di persistenza, al momento dell'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia, della condizione di seminfermità psichica accertata rispetto all'epoca del fatto, risulta irragionevole, ben potendo tale condizione aver subito nel frattempo> (e, cioè, nell'intervallo temporale, di regola non breve, che separa <il momento cui è riferito l'accertamento della seminfermità psichica> da <quello in cui viene applicata la misura di sicurezza, la quale è, per definizione, finalizzata anche alla cura>) <una positiva evoluzione fino alla completa guarigione[..], la Corte si è pronunciata per la incostituzionalità della norma nei termini richiamati. La reiterazione dell'accertamento, che sola consente di far fronte all'esigenza di verificare l'effettivo persistere della pericolosità sociale derivante dalla seminfermità psichica anche nel momento dell'applicazione e, quindi, della concreta esecuzione della misura di sicurezza, si impone nei casi in cui la misura di sicurezza della casa di cura e di custodia sia prevista dall'art. 219, terzo comma, del codice penale. E vi si impone, anzi, a maggior ragione, data la minor gravità che i reati cui tale comma si riferisce presentano rispetto ai delitti presi in considerazione dagli altri due commi dello stesso art. 219 cod. pen. (per i quali vi erano già state in passato pronunzie di incostituzionalità del medesimo tenore). Quanto alla durata della misura, correttamente la ricorrente ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 219 comma 3 cod.pen., che prevede una durata non inferiore a mesi sei di ricovero in casa di cura e custodia. La individuazione della misura di sicurezza per una durata di anni 1 e mesi 6 appare dunque conforme al dettato normativo che fissa un limite non inferiore a sei mesi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricors
Sentenza Cassazione n. 38985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris