CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 04655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al residuo di pena che il condannato doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 06/07/2022. Nel denegare la concessione del beneficio penitenziario richiesto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava il vissuto criminale e l'assenza di prospettive lavorative adeguate del condannato, che imponevano di formulare una prognosi negativa sull'idoneità della misura alternativa invocata ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, anche alla luce del percorso intramurario seguito dall'istante. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 Ord. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell'evoluzione della personalità dell'istante e del processo rieducativo che aveva intrapreso con esiti positivi, attestato dalla relazione di sintesi redatta il 26/02/2021, che esprimeva un giudizio positivo sul percorso trattamentale seguito dal condannato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], faceva riferimento alla sua condizione anagrafica di soggetto pluripregiudicato, richiamando la gravità dei titoli esecutivi per i quali il condannato risultava detenuto e l'assenza di un percorso di revisione critica del suo vissuto criminale.In questa cornice, deve osservarsi che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, qualora non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spettro di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminare anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo (Sez. 1, n. 50026 del 04/06/2018, A., Rv. 274513-01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, D'Ambrosio, Rv. 250231-01). Nel caso di specie, pur essendo incontroverso l'elevato disvalore dei titoli esecutivi in corso di espiazione, relativi ai reati di resistenza a pubblico ufficiale ed estorsione, non risulta effettuata dal Tribunale di sorveglianza di Roma un'adeguata verifica sull'idoneità trattamentale della misura alternativa alla detenzione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] - rappresentata dall'affidamento in prova al servizio sociale -, attraverso un vaglio complessivo della sua personalità e del percorso rieducativo intrapreso dopo l'inizio dell'esecuzione della pena. Tale verifica giurisdizionale, peraltro, si imponeva anche alla luce del fatto che l'ultimo pregiudizio penale del ricorrente riguardava un reato risalente, lasciando residuare ampi margini di incertezza sull'attualità del giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del condannato. Ne discende che il provvedimento impugnato, sul piano motivazionale, non appare fondato su un giudizio prognostico adeguato alla personalità di [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che le misure alternative alla detenzione non presuppongono una completa emenda e una totale esclusione della pericolosità, che, invece, costituiscono l'obiettivo del processo di rieducazione, ma postulano, più limitatamente, l'esistenza di elementi positivi dai quali si possa desumere l'attivazione del percorso rieducativo e una ragionevole prognosi di reinserimento sociale del condannato; elementi, questi, che, sulla base dei riferimenti contenuti nello stesso provvedimento impugnato, sembrerebbero sussistenti nel caso di specie e avvalorati, oltre che dai pregiudizi risalenti che si sono richiamati, dalla relazione di sintesi redatta il 26/02/2021, che esprimeva un giudizio positivo sul percorso trattamentale intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena. In questa cornice, non può non richiamarsi conclusivamente la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale il Tribunale di sorveglianza di Roma non si conformava, secondo cui, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, pur non «potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01). 3. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 25/01/2022. Il Consigliere estensore Il