CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 30719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINAINZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18 febbraio 2022 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso propostq_nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, in seno al quale saranno prospettabili solo vizi inerenti alla volontà delle parti, all'assenso della Procura o alla legalità della pena irrogata così come concordata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e uro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il