CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 04662/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 29710-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controparte - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 418/2020 del TRIBUNALE di VERCELLI, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale visto l'art. 380-ter c.p.c., chiede che la Corte, riunita in camera di consiglio, rigetti il regolamento di competenza, con le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl propone regolamento facoltativo di competenza avverso la sentenza n. 418/2020, con la quale il Tribunale di Vercelli, affermata la propria competenza, ha rigettato l'opposizione da essa proposta nei confronti del decreto che le aveva ingiunto il pagamento di euro 288.000 in favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva preliminarmente chiesto di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Vercelli in favore di quello di Biella o di [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice adito ha rigettato l'eccezione in quanto il contratto stipulato (di costruzione, progettazione, fornitura e messa in esercizio di due impianti eolici) non era stato predisposto unilateralmente mediante condizioni generali ai sensi dell'art. 1341 c.c. ed era pertanto valido il foro convenzionale fissato ai sensi della clausola 15 del contratto. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 47, ultimo comma c.p.c. Memoria è stata depositata dalla ricorrente ai sensi del secondo comma dell'art. 380-ter c.p.c. Ric. 2020 n. 29710 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è articolato in due motivi: 1) il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt.1341 c.c., 19, 20 e 115 c.p.c.: il Tribunale di Vercelli ha erroneamente escluso che il contratto stipulato fosse stato predisposto unilateralmente e fosse quindi sottoposto all'art.1341 c.c.; 2) il secondo motivo contesta erronea applicazione degli artt.1341 c.c., 19, 20 e 115 c.p.c., in quanto il Tribunale ha erroneamente ritenuto che la clausola relativa alla deroga della competenza per territorio fosse stata validamente approvata. I motivi non possono essere accolti. Quanto al primo motivo, la stessa ricorrente precisa che possono qualificarsi come contratti per i quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie quei contratti che, predisposti unilateralmente da uno dei contraenti, siano destinati a regolare una serie indefinita di rapporti (cfr. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 11724/2019); al riguardo è ancora la stessa ricorrente a riconoscere che, nel caso in esame, manca la prova che il testo contrattuale fosse appunto destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, essendosi limitata ad osservare che, essendo Sorel soggetto che professionalmente realizza impianti analoghi a quello commissionato, "ha certamente utilizzato uno standard contrattuale già utilizzato per altri contratti". Quanto al secondo motivo, sulla base degli atti esaminabili da questa Corte risulta - come ha osservato il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte - che la sottoscrizione è stata apposta specificatamente in calce a un richiamo operato non alla generalità delle clausole del contratto ed esistendo anche, in relazione ad ogni clausola richiamata, una indicazione per Ric. 2020 n. 29710 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- quanto sommaria del suo contenuto, cosicché l'esigenza di tutela codificata nell'articolo 1341 c.c. risulta essere stata rispettata (v. al riguardo, da ultimo, Cass. n. 9140/2020). Secondo la giurisprudenza di questa Corte si deve infatti negare la legittimità di un mero richiamo cumulativo a clausole vessatorie e soltanto se questo si esaurisca nella mera indicazione del numero e non anche, benché sommariamente, del loro contenuto (cfr., per tutte, Cass. n. 17939/2018). II. Il ricorso va pertanto rigettato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Vercelli, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q .M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Vercelli, davanti al quale rimette le parti nei termini di legge, spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 6 ottobre 2021. Presidente (L, renzo Orilia) i §r$ ;