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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023

Cassazione n. 03885/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, con cui denunzia vizio di motivazione in merito alla qualificazione giuridica della vicenda, sono formulati in termini non consentiti in questa sede, finendo per riproporre le medesime questioni già devolute alla Corte territoriale che le ha esaminate disattendendo prospettazione difensiva con argomentazioni che non si prestano a rilievi di legittimità risultando non solo puntualmente ancorate alla ricostruzione in fatto ma, anche, giuridicamente corrette sotto il profilo del criterio discretivo tra le due figure delittuose (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) e sulle ragioni per le quali era stata giudicata corretto ricondurre la condotta del ricorrente nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i motivi di ricorso, con cui denunzia vizio di motivazione in merito alla qualificazione giuridica della vicenda, sono formulati in termini non consentiti in questa sede, finendo per riproporre le medesime questioni già devolute alla Corte territoriale che le ha esaminate disattendendo prospettazione difensiva con argomentazioni che non si prestano a rilievi di legittimità risultando non solo puntualmente ancorate alla ricostruzione in fatto ma, anche, giuridicamente corrette sotto il profilo del criterio discretivo tra le due figure delittuose (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) e sulle ragioni per le quali era stata giudicata corretto ricondurre la condotta del ricorrente nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 03885/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris