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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 18108/2026

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ano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],e2 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa ii 28 marzo 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso per l'inammissibilità dei rico! -s; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con in sentenza impugnata la Corte di appello d C rL, , cicando in sede di rinvio limitatamente ai punto concernente il oiaf.e2eiamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) in anni cinque di reclusione ed euro 1.000, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze.

2. Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, vizi di omessa ed illogica motivazione, travisamento ed erronea interpretazione della legge.

Sostiene il ricorrente che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non ha tenuto conto dei seguenti elementi: a) che i [OSCURATO:PERSONA] fruivano del pascolo in forza di accordi intercorsi con i Tiralosi; b) che non vi è stata alcuna violenza effettiva, se non a titolo di reazione alla pretesa dei Tiraiosi; c) l'irrilevanza della prescrizione degli altri reati; d) l'ottima condotta processuale del ricorrente, l'assenza di interessi esterni e l'esistenza di !in consolidato e pregresso rapporto contrattuale con i Tiraiosi; e) la condotta essiva al fatto; f) i pregressi rapporti negoziali con i Tiralosi.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi.

2.2.1. Vizi cumulativi di motivazione e di violazione di iegge in quanto la Corte territoriale, dopo avere elencato gli elementi favorevoli ai ricorrenti, si è limitata a ritenerli assorbiti, sulla base di un generico richiamo alla gravità delle condotte e alle persistenti violenze, senza effettuare il richiesto confronto e senza considerare il comportamento processuale del ricorrente, il si n ruolo differente da quello svolto dal fratello e le ragioni della condotta.

L'unico riferimento alla personalità attiene, peraltro, alla considerazione di un precedente rispetto ai quale manca una analisi del relativo percorso giudiziario e della concreta rilevanza nel caso di specie.

2.2.2. Violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla successiva correzione del dispositivo della sentenza con la sostituzione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per !a durata di anni cinque con l'interdizione perpetua.

Rileva il ricorrente che è stata erroneamente adottata la procedura della correzione dell'errore materiale in quanto nel caso di specie di tratta di una modifica essenziale della decisione e non di un errore materiale.

3. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità dei ricorsi, quanto al secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che si tratta di pena accessoria applicabile d'ufficio anche in sede di appello in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Corte ritiene pacificamente applicabile la procedura di correzione dell'errore materiale.

24. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo, quanto al primo motivo, sui carattere assertivo della motivazione, e, quanto al secondo motivo, ha rilevato, in particolare, che, in assenza di appello del Pubblico Ministero, non era consentita una modifica in peius della pena, sia pure accessoria.

Si è, tioltre, dedotto che tale modifica, oltre a violare i diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost., vulnerando le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, non si è limitata a rettificare un errore meramente formale della decisione, ma ha sostituito una statuizione con un'altra ontologicamente diversa e più gravosa.

5. Il presente giudizio, inizialmente fissato per l'udienza dei 28 gennaio 2026, è stato rinviato all'odierna udienza per l'omessa notifica dell'avviso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono inarnrisir3Hi in quanto, oltre ad essere costituiti da censure di merito, sono, comunque, manifestamente infondati, La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha adeguatamente argomentato in merito al bilanciamento tra le circostanze, attribuendo rilevanza preminente, ai fini della ritenuta equivalenza, alla gravità e violenza delle condotte (si veda pagina 9) e alla negativa personalità dei ricorrenti, gravati da un precedente per omicidio in concorso.

Parimenti ineccepibile è ia ritenuta subvalenza del comportamento processuale e dei preg ressi rapporti tra le parti, già valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del reiterato esercizio della violenza, r'isica e psicologica, della rilevante offensività delle condotte degli imputati la cui intensità era stata tale che a partire dal 2 ottobre 2011 le persone offese non si erano più recate sui loro terreno, avendo dovuto intraprendere una causa civile per occupazione sine titulo contro i [OSCURATO:PERSONA] (si veda pagina 10).

2. E', invece, fondato il secondo motivo del ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli effetti del suo accoglimento var -i - o estesi, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., ai coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un motivo non personale.

Va, infatti, considerato che la sentenza impugnata, confermando precedente giudizio di bilanciamento ha confermato il medesimo trattamento sanzionatorio già determinato dalla prima sentenza di appello, ivi compresa la 3pena accessoria, modificata in peius solo con il successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale.

Il Procuratore Generale ha ritenuto immune da vizi tale provvedimento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che reputa legittima, non sussistendo la violazione del divieto di reformatio in peius, l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna (cfr. Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254202).

Siffatta giurisprudenza, tuttavia, riguarda una fattispecie processuale diversa da quella in esame in cui, invece, la questione devc.luta dal ricorrente attiene alla legittimità o meno del ricorso alla procedura di correzione delVerrore materiale per modificare, peraltro in peius, la pena accessoria indicata in dispositivo.

2.1. Ritiene il Collegio che a tale questione debba rispondersi negativamente, escludendo la legittimità dei provvedimento correttivo.

Va, innanzitutto, considerato l'esatto perimetro del rimedio processuale disciplinato dall'art. 130 cod. proc. pen., circoscritto alla correzione di errori od omissioni che non determinano nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell'atto.

Le Sezioni Unite hanno chiarito che deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta.

Si è, infatti, ritenuto che l'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, diffonde i suoi effetti sulla decisione, che, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione.

Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], sono, invece, sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543).

A tali principi si è successivamente uniformata la giurisprudenza delle Sezioni semplici che ha chiarito che la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv, 239249).

L'integrazione "correttiva" deve, pertanto, consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamentedovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898).

2.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha illegittimamente fatto ricorso al procedimento di correzione al fine di emendare, non un errore materiale, nell'accezione sopra chiarita, bensì un errore giuridico commesso nella determinazione della pena accessoria correlata alla pena comminata.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, in tal caso, non si è trattato di un'operazione meramente meccanica, quale quella di rimediare alla omessa applicazione di una pena accessoria che consegue di diritto alla sentenza di condanna e senza alcun margine di discrezionalità nella sua determinazione, bensì della sostituzione della decisione precedentemente assunta in merito alla durata della pena accessoria.

Una modifica essenziale della decisione che, in quanto tale non poteva essere adottata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 3.

Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 3 giugno 2025, confermando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

I ricorsi vanno, infine, dichiarati inammissibili nel resto.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],e2 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa ii 28 marzo 2025 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Gamberini, che ha concluso per l'inammissibilità dei rico! -s; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA]„ quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno insistito per raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con in sentenza impugnata la Corte di appello d C rL, , cicando in sede di rinvio limitatamente ai punto concernente il oiaf.e2eiamento tra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e aGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A) in anni cinque di reclusione ed euro 1.000, confermando il giudizio di equivalenza tra circostanze. 2. Gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con un unico motivo di ricorso, vizi di omessa ed illogica motivazione, travisamento ed erronea interpretazione della legge. Sostiene il ricorrente che il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non ha tenuto conto dei seguenti elementi: a) che i [OSCURATO:PERSONA] fruivano del pascolo in forza di accordi intercorsi con i Tiralosi; b) che non vi è stata alcuna violenza effettiva, se non a titolo di reazione alla pretesa dei Tiraiosi; c) l'irrilevanza della prescrizione degli altri reati; d) l'ottima condotta processuale del ricorrente, l'assenza di interessi esterni e l'esistenza di !in consolidato e pregresso rapporto contrattuale con i Tiraiosi; e) la condotta essiva al fatto; f) i pregressi rapporti negoziali con i Tiralosi. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi. 2.2.1. Vizi cumulativi di motivazione e di violazione di iegge in quanto la Corte territoriale, dopo avere elencato gli elementi favorevoli ai ricorrenti, si è limitata a ritenerli assorbiti, sulla base di un generico richiamo alla gravità delle condotte e alle persistenti violenze, senza effettuare il richiesto confronto e senza considerare il comportamento processuale del ricorrente, il si n ruolo differente da quello svolto dal fratello e le ragioni della condotta. L'unico riferimento alla personalità attiene, peraltro, alla considerazione di un precedente rispetto ai quale manca una analisi del relativo percorso giudiziario e della concreta rilevanza nel caso di specie. 2.2.2. Violazione dell'art. 130 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla successiva correzione del dispositivo della sentenza con la sostituzione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per !a durata di anni cinque con l'interdizione perpetua. Rileva il ricorrente che è stata erroneamente adottata la procedura della correzione dell'errore materiale in quanto nel caso di specie di tratta di una modifica essenziale della decisione e non di un errore materiale. 3. Il Procuratore Generale ha depositato una memoria in cui, nel concludere per l'inammissibilità dei ricorsi, quanto al secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha osservato che si tratta di pena accessoria applicabile d'ufficio anche in sede di appello in relazione alla quale la giurisprudenza di questa Corte ritiene pacificamente applicabile la procedura di correzione dell'errore materiale. 24. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale, insistendo, quanto al primo motivo, sui carattere assertivo della motivazione, e, quanto al secondo motivo, ha rilevato, in particolare, che, in assenza di appello del Pubblico Ministero, non era consentita una modifica in peius della pena, sia pure accessoria. Si è, tioltre, dedotto che tale modifica, oltre a violare i diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost., vulnerando le garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, non si è limitata a rettificare un errore meramente formale della decisione, ma ha sostituito una statuizione con un'altra ontologicamente diversa e più gravosa. 5. Il presente giudizio, inizialmente fissato per l'udienza dei 28 gennaio 2026, è stato rinviato all'odierna udienza per l'omessa notifica dell'avviso all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e primo motivo di ricorso dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono inarnrisir3Hi in quanto, oltre ad essere costituiti da censure di merito, sono, comunque, manifestamente infondati, La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha adeguatamente argomentato in merito al bilanciamento tra le circostanze, attribuendo rilevanza preminente, ai fini della ritenuta equivalenza, alla gravità e violenza delle condotte (si veda pagina 9) e alla negativa personalità dei ricorrenti, gravati da un precedente per omicidio in concorso. Parimenti ineccepibile è ia ritenuta subvalenza del comportamento processuale e dei preg ressi rapporti tra le parti, già valorizzati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, in ragione del reiterato esercizio della violenza, r'isica e psicologica, della rilevante offensività delle condotte degli imputati la cui intensità era stata tale che a partire dal 2 ottobre 2011 le persone offese non si erano più recate sui loro terreno, avendo dovuto intraprendere una causa civile per occupazione sine titulo contro i [OSCURATO:PERSONA] (si veda pagina 10). 2. E', invece, fondato il secondo motivo del ricorso preposto da [OSCURATO:PERSONA] e gli effetti del suo accoglimento var -i - o estesi, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., ai coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di un motivo non personale. Va, infatti, considerato che la sentenza impugnata, confermando precedente giudizio di bilanciamento ha confermato il medesimo trattamento sanzionatorio già determinato dalla prima sentenza di appello, ivi compresa la 3pena accessoria, modificata in peius solo con il successivo provvedimento di correzione dell'errore materiale. Il Procuratore Generale ha ritenuto immune da vizi tale provvedimento, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che reputa legittima, non sussistendo la violazione del divieto di reformatio in peius, l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice di appello, delle pene accessorie, non applicate in primo grado, che conseguono di diritto alla condanna (cfr. Sez. 6, n. 6528 del 24/01/2025, Filocamo, Rv. 287589; Sez. 6, n. 49759 del 27/11/2012, Zabatta, Rv. 254202). Siffatta giurisprudenza, tuttavia, riguarda una fattispecie processuale diversa da quella in esame in cui, invece, la questione devc.luta dal ricorrente attiene alla legittimità o meno del ricorso alla procedura di correzione delVerrore materiale per modificare, peraltro in peius, la pena accessoria indicata in dispositivo. 2.1. Ritiene il Collegio che a tale questione debba rispondersi negativamente, escludendo la legittimità dei provvedimento correttivo. Va, innanzitutto, considerato l'esatto perimetro del rimedio processuale disciplinato dall'art. 130 cod. proc. pen., circoscritto alla correzione di errori od omissioni che non determinano nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell'atto. Le Sezioni Unite hanno chiarito che deve ritenersi esclusa l'applicabilità dell'art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta. Si è, infatti, ritenuto che l'errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, diffonde i suoi effetti sulla decisione, che, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di "errore materiale" suscettibile di correzione. Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], sono, invece, sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). A tali principi si è successivamente uniformata la giurisprudenza delle Sezioni semplici che ha chiarito che la modificazione essenziale dell'atto, preclusiva del ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice (Sez. 3, n. 11763 del 23/01/2008, Lesi, Rv, 239249). L'integrazione "correttiva" deve, pertanto, consistere in un'operazione meramente meccanica con la quale si aggiungano elementi che necessariamentedovevano fare parte del provvedimento, con esclusione di qualsiasi modifica che introduca elementi estranei alla ratio decidendi e che comporti l'esercizio di un potere discrezionale (Sez. 1, Sentenza n. 30483 del 06/05/2010, Madonia, Rv. 248316; Sez. 6, n. 18326 del 25/02/2003, Oliveri, Rv. 225898). 2.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, ritiene il Collegio che la Corte territoriale ha illegittimamente fatto ricorso al procedimento di correzione al fine di emendare, non un errore materiale, nell'accezione sopra chiarita, bensì un errore giuridico commesso nella determinazione della pena accessoria correlata alla pena comminata. Contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore Generale, in tal caso, non si è trattato di un'operazione meramente meccanica, quale quella di rimediare alla omessa applicazione di una pena accessoria che consegue di diritto alla sentenza di condanna e senza alcun margine di discrezionalità nella sua determinazione, bensì della sostituzione della decisione precedentemente assunta in merito alla durata della pena accessoria. Una modifica essenziale della decisione che, in quanto tale non poteva essere adottata con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 3. Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l'annullamento senza rinvio nei confronti di entrambi i ricorrenti dell'ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 3 giugno 2025, confermando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. I ricorsi vanno, infine, dichiarati inammissibili nel resto. P. P.Q.M
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