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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 36879/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del la Corte di appello di Bologna in data 17/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/01/2023, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA], secondo le nuove generalità di recente assunte) in relazione alla sentenza del 5/12/2017 con cui la stessa Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di 17 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato a conoscenza dell'esistenza del processo, essendo stato tratto in arresto in forza di un mandato internazionale (ovvero di un atto che l'art. 420-bis cod. proc. pen. indica tra gli elementi presuntivi di conoscenza del processo) e avendo egli formulato istanza di remissione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, all'uopo nominando, come difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

Per tale ragione, secondo la Corte territoriale gravava su di lui l'onere di interessarsi delle vicende processuali, interpellando il difensore di fiducia presso cui era stato notificato il decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; notifica da ritenersi ritualmente esperita atteso che l'ultimo domicilio dichiarato (in Saludecio, via delle Viole, n. 105) era del tutto inidoneo e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a effettuare una nuova dichiarazione di domicilio in Italia.

Dunque, l'imputato non aveva provato di aver adempiuto all'onere di seguire le vicende processuali, non avendo egli dimostrato di avere mantenuto i contatti con il suo difensore di fiducia, pur recandosi spesso in Italia e finanche a Rimini.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale non abbia applicato correttamente l'art. 629-bis cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per escluderne l'operatività, la mera conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale; e che essa non abbia correttamente valutato l'assenza di colpa della mancata conoscenza del processo di appello.

Anche ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza del procedimento penale a suo carico, sussisterebbero ragionevoli dubbi che egli non abbia avuto conoscenza della fissazione del giudizio di appello, né della pronuncia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato, nel procedimento per il quale si chiede la rescissione del giudicato, il proprio domicilio in Saludecio, Via delle Viole, atteso che a pag. 2 della sentenza della Corte di appello emergerebbe che egli, al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine, era riuscito a fuggire e non risultava che, successivamente, fosse stato catturato.

Dunque, non sarebbe stata corretta la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. al difensore di fiducia, il quale non gli avrebbe mai comunicato l'esistenza del processo di appello.

Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'imputato deve essere informato del giorno e del luogo dell'udienza, essendo consentito il processo in assenza solo quando sia raggiunta la certezza della relativa conoscenza, ben potendo anche l'imputato dichiarato assente far valere l'ignoranza del processo a lui non imputabile.

Inoltre, l'assenza, nel fascicolo, dell'atto di nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe di accertare se vi fosse indicato un domicilio ovvero se fosse indicata la modifica delle generalità.

L'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo sarebbe arbitraria, oimettendo la Corte di considerare il lasso di tempo tra la scarcerazione in data 3/04/2014 e la celebrazione del giudizio di appello in data 5/12/2017 e l'errata interpretazione della sentenza di archiviazione della Corte Suprema di Albania come di pieno proscioglimento.

La buona fede, a questo proposito, sarebbe dimostrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], alla fine del 2021, si era stabilito a Rimini e si era persino recato in Questura per presentare una denuncia.

Sarebbe stato, dunque, necessario assumere informazioni dal suo difensore di fiducia, secondo quanto consentito dall'art. 629-bis cod. proc. pen.

Fermo restando che le ragioni della notifica del decreto di citazione a giudizio con le modalità stabilite dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. non risiederebbero nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato le sue nuove generalità, atteso che l'Autorità giudiziaria sarebbe stata a conoscenza del loro mutamento, visto che la richiesta di mandato di arresto era stata avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte„ con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Vanno premesse, per una migliorecomprensione della presente vicenda, alcune brevi notazioni sulla sequenza degli accadimenti.

2.1. Con sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati.

L'imputato, difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato giudicato in stato di latitanza, dichiarata il 14/12/1999 con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.

2.2. A seguito di impugnazione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16/05/2002, aveva confermato la prima pronuncia di condanna, divenuta definitiva il 3/10/2002.

Conseguentemente, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna aveva emesso l'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 356/2019 SIEP I comprendente anche la predetta condanna, in conseguenza del quale [OSCURATO:PERSONA], nel giugno 2013, era stato tratto in arresto mentre si trovava in Albania, in virtù di un mandato di arresto europeo emesso dalla stessa Procura generale.

2.3. Tramite il proprio difensore di fiducia, in data 25/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, la restituzione nel termine per impugnare, deducendo di non avere avuto conoscenza del procedimento e della sentenza che lo aveva condannato; e con ordinanza del 4/12/2013 il Tribunale romagnolo aveva accolto la sua richiesta.

2.3.1. Nel frattempo, l'Autorità giudiziaria albanese aveva, dapprima, dichiarato la prescrizione della pena con sentenza in data 3/04/2014; e, indi, aveva disposto l'archiviazione del procedimento in data 14/07/2014.

2.4. A seguito della restituzione del termine, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini.

Le notifiche del decreto di citazione in appello erano state effettuate ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., allo stesso difensore.

In esito al giudizio di secondo grado, durante il quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva eccepito alcunché in ordine alla dichiarazione di assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con sentenza del 5/12/2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della prima pronuncia, aveva condannato a 17 anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva in data 21/03/2018.

Quindi, la Procura competente aveva emesso l'ordine di esecuzione n. 223/2020 SIEP in data 23/0412020.

2.5. Il 24/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva cambiato le generalità in [OSCURATO:PERSONA], era stato tratto in arresto, in esecuzione del predetto ordine di carcerazione, presso la Questura di Rimini, ove si era recato per gli adempimenti connessi a una denuncia che aveva presentato il 21/04/2022.

2.6. Nel termine di legge, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) aveva ritualmente proposto incidente di esecuzione per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo, in primo luogo, di non avere avuto conoscenza effettiva del processo, non avendo egli ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione a giudizio e non essendo stato informato dal legale di fiducia della fissazione dell'udienza e della successiva sentenza di condanna.

3. Tanto osservato, va ricordato che secondo l'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., per poter accedere all'istituto della rescissione del giudicato, è necessario che ricorrano le condizioni di seguito riportate.

3.1. In primis, il richiedente deve essere stato condannato (o sottoposto a misura di sicurezza) con sentenza passata in giudicato.

3.2. In secondo luogo, nel giudizio di merito la persona condannata deve essere stata dichiarata assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01).

Ciò significa che ssa non deve essere comparsa pur essendo stata citata regolarmente, ossia a mani proprie o a mani di persona espressamente delegata o, comunque, che la sua mancata comparizione sia dovuta a una rinuncia a compatire manifestata in forma espressa ovvero implicita, purché, in tale secondo caso,, essa sia volontaria e consapevole, tale dovendo ritenersi quando la persona possa essere considerata a conoscenza del processo in ragione delle modalità della notifica, degli atti da lei compiuti, della nomina di un difensore di fiducia.

3.3. Ancora, ai fini della rescissione è necessario che l'assenza sia stata dichiarata illegittimamente, ossia fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e prima ricordati.

3.4. Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente, essendo altresì necessario che, nei termini di legge, il richiedente non abbia potuto impugnare la sentenza senza sua colpa; e, in ogni caso, che egli non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza non impugnata.

4. Tanto premesso, deve osservarsi che l'assetto complessivo delineato dalla disposizione in parola comporta, da un lato, che la regolarità della notifica non impedisce all'imputato, pur dichiarato assente nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., di dimostrare la propria non conoscenza del processo, sempre che a lui non sia stata imputabile; e, dall'altro lato, che l'illegittima dichiarazione di assenza determina, in sé considerata, una semplice causa di nullità, che deve essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, potendo determinare la rescissione del giudicato soltanto quando si accompagni a una impossibilità, incolpevole, di impugnare la sentenza di condanna e, in ogni caso, sempre che l'imputato non sia, comunque, venuto a conoscenza del processo prima della deliberazione della sentenza (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., proprio quando il soggetto dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse).

5. Nel caso di specie, le censure difensive si appuntano, essenzialmente, sulla legittimità della dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ovvero sulle modalità della notifica del decreto di citazione in appello ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., senza però concentrarsi sugli altri profili che consentono l'eventuale attivazione dello strumento della rescissione.

In proposito, va osservato che l'ordinanza impugnata ha puntualmente posto in luce è il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) era certamente a conoscenza del processo, essendo stato destinatario del mandato di arresto europeo in conseguenza del quale aveva persino presentato una richiesta di remissione in termini per impugnare la sentenza di primo grado.

E anche a voler ritenere che una generica conoscenza del processo non sia sufficiente, dovendo l'imputato ricevere idonea comunicazione della data di celebrazione del giudizio, in specie, come nel caso esaminato, di quello di appello, nondimeno il richiedente deve dimostrare, secondo quanto già osservato, di non essere stato nelle condizioni di impugnare la sentenza per ragioni a lui non imputabili.

Un aspetto, questo, con riferimento al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo fornire utili elementi e avendo il Giudice dell'esecuzione, anzi, evidenziato che egli, nonostante l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia, aveva omesso di compulsarlo per acquisire informazioni sull'evoluzione della vic:enda processuale, benché egli fosse risultato presente in Italia.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del la Corte di appello di Bologna in data 17/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/01/2023, la Corte di appello di Bologna, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato proposta, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA], secondo le nuove generalità di recente assunte) in relazione alla sentenza del 5/12/2017 con cui la stessa Corte di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di 17 anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] ha dato atto che [OSCURATO:PERSONA] era stato a conoscenza dell'esistenza del processo, essendo stato tratto in arresto in forza di un mandato internazionale (ovvero di un atto che l'art. 420-bis cod. proc. pen. indica tra gli elementi presuntivi di conoscenza del processo) e avendo egli formulato istanza di remissione in termini per impugnare la sentenza di primo grado, all'uopo nominando, come difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Per tale ragione, secondo la Corte territoriale gravava su di lui l'onere di interessarsi delle vicende processuali, interpellando il difensore di fiducia presso cui era stato notificato il decreto di citazione in appello ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.; notifica da ritenersi ritualmente esperita atteso che l'ultimo domicilio dichiarato (in Saludecio, via delle Viole, n. 105) era del tutto inidoneo e che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provveduto a effettuare una nuova dichiarazione di domicilio in Italia. Dunque, l'imputato non aveva provato di aver adempiuto all'onere di seguire le vicende processuali, non avendo egli dimostrato di avere mantenuto i contatti con il suo difensore di fiducia, pur recandosi spesso in Italia e finanche a Rimini. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che la Corte territoriale non abbia applicato correttamente l'art. 629-bis cod. proc. pen., non essendo sufficiente, per escluderne l'operatività, la mera conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale; e che essa non abbia correttamente valutato l'assenza di colpa della mancata conoscenza del processo di appello. Anche ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] fosse stato a conoscenza del procedimento penale a suo carico, sussisterebbero ragionevoli dubbi che egli non abbia avuto conoscenza della fissazione del giudizio di appello, né della pronuncia della sentenza di secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai dichiarato, nel procedimento per il quale si chiede la rescissione del giudicato, il proprio domicilio in Saludecio, Via delle Viole, atteso che a pag. 2 della sentenza della Corte di appello emergerebbe che egli, al momento dell'intervento delle Forze dell'ordine, era riuscito a fuggire e non risultava che, successivamente, fosse stato catturato. Dunque, non sarebbe stata corretta la notifica del decreto di citazione a giudizio per il grado di appello ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. al difensore di fiducia, il quale non gli avrebbe mai comunicato l'esistenza del processo di appello. Sul punto, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'imputato deve essere informato del giorno e del luogo dell'udienza, essendo consentito il processo in assenza solo quando sia raggiunta la certezza della relativa conoscenza, ben potendo anche l'imputato dichiarato assente far valere l'ignoranza del processo a lui non imputabile. Inoltre, l'assenza, nel fascicolo, dell'atto di nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non consentirebbe di accertare se vi fosse indicato un domicilio ovvero se fosse indicata la modifica delle generalità. L'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe volontariamente sottratto alla conoscenza del processo sarebbe arbitraria, oimettendo la Corte di considerare il lasso di tempo tra la scarcerazione in data 3/04/2014 e la celebrazione del giudizio di appello in data 5/12/2017 e l'errata interpretazione della sentenza di archiviazione della Corte Suprema di Albania come di pieno proscioglimento. La buona fede, a questo proposito, sarebbe dimostrata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA], alla fine del 2021, si era stabilito a Rimini e si era persino recato in Questura per presentare una denuncia. Sarebbe stato, dunque, necessario assumere informazioni dal suo difensore di fiducia, secondo quanto consentito dall'art. 629-bis cod. proc. pen. Fermo restando che le ragioni della notifica del decreto di citazione a giudizio con le modalità stabilite dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. non risiederebbero nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva indicato le sue nuove generalità, atteso che l'Autorità giudiziaria sarebbe stata a conoscenza del loro mutamento, visto che la richiesta di mandato di arresto era stata avanzata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte„ con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Vanno premesse, per una migliorecomprensione della presente vicenda, alcune brevi notazioni sulla sequenza degli accadimenti. 2.1. Con sentenza del Tribunale di Rimini in data 2/04/2001, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 18 anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati. L'imputato, difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato giudicato in stato di latitanza, dichiarata il 14/12/1999 con decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. 2.2. A seguito di impugnazione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 16/05/2002, aveva confermato la prima pronuncia di condanna, divenuta definitiva il 3/10/2002. Conseguentemente, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna aveva emesso l'ordine di esecuzione di pene concorrenti n. 356/2019 SIEP I comprendente anche la predetta condanna, in conseguenza del quale [OSCURATO:PERSONA], nel giugno 2013, era stato tratto in arresto mentre si trovava in Albania, in virtù di un mandato di arresto europeo emesso dalla stessa Procura generale. 2.3. Tramite il proprio difensore di fiducia, in data 25/07/2013, [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al Tribunale di Rimini, in funzione di giudice dell'esecuzione, la restituzione nel termine per impugnare, deducendo di non avere avuto conoscenza del procedimento e della sentenza che lo aveva condannato; e con ordinanza del 4/12/2013 il Tribunale romagnolo aveva accolto la sua richiesta. 2.3.1. Nel frattempo, l'Autorità giudiziaria albanese aveva, dapprima, dichiarato la prescrizione della pena con sentenza in data 3/04/2014; e, indi, aveva disposto l'archiviazione del procedimento in data 14/07/2014. 2.4. A seguito della restituzione del termine, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], aveva presentato impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rimini. Le notifiche del decreto di citazione in appello erano state effettuate ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., allo stesso difensore. In esito al giudizio di secondo grado, durante il quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] non aveva eccepito alcunché in ordine alla dichiarazione di assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., con sentenza del 5/12/2017 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della prima pronuncia, aveva condannato a 17 anni di reclusione [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza non era stata impugnata ed era divenuta definitiva in data 21/03/2018. Quindi, la Procura competente aveva emesso l'ordine di esecuzione n. 223/2020 SIEP in data 23/0412020. 2.5. Il 24/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], che nel frattempo aveva cambiato le generalità in [OSCURATO:PERSONA], era stato tratto in arresto, in esecuzione del predetto ordine di carcerazione, presso la Questura di Rimini, ove si era recato per gli adempimenti connessi a una denuncia che aveva presentato il 21/04/2022. 2.6. Nel termine di legge, [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) aveva ritualmente proposto incidente di esecuzione per la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., deducendo, in primo luogo, di non avere avuto conoscenza effettiva del processo, non avendo egli ricevuto alcuna notifica del decreto di citazione a giudizio e non essendo stato informato dal legale di fiducia della fissazione dell'udienza e della successiva sentenza di condanna. 3. Tanto osservato, va ricordato che secondo l'art. 629-bis, comma 1, cod. proc. pen., per poter accedere all'istituto della rescissione del giudicato, è necessario che ricorrano le condizioni di seguito riportate. 3.1. In primis, il richiedente deve essere stato condannato (o sottoposto a misura di sicurezza) con sentenza passata in giudicato. 3.2. In secondo luogo, nel giudizio di merito la persona condannata deve essere stata dichiarata assente ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 10433 del 31/01/2019, Donati, Rv. 277240 - 01). Ciò significa che ssa non deve essere comparsa pur essendo stata citata regolarmente, ossia a mani proprie o a mani di persona espressamente delegata o, comunque, che la sua mancata comparizione sia dovuta a una rinuncia a compatire manifestata in forma espressa ovvero implicita, purché, in tale secondo caso,, essa sia volontaria e consapevole, tale dovendo ritenersi quando la persona possa essere considerata a conoscenza del processo in ragione delle modalità della notifica, degli atti da lei compiuti, della nomina di un difensore di fiducia. 3.3. Ancora, ai fini della rescissione è necessario che l'assenza sia stata dichiarata illegittimamente, ossia fuori dai casi previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen. e prima ricordati. 3.4. Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente, essendo altresì necessario che, nei termini di legge, il richiedente non abbia potuto impugnare la sentenza senza sua colpa; e, in ogni caso, che egli non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza non impugnata. 4. Tanto premesso, deve osservarsi che l'assetto complessivo delineato dalla disposizione in parola comporta, da un lato, che la regolarità della notifica non impedisce all'imputato, pur dichiarato assente nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 420-bis cod. proc. pen., di dimostrare la propria non conoscenza del processo, sempre che a lui non sia stata imputabile; e, dall'altro lato, che l'illegittima dichiarazione di assenza determina, in sé considerata, una semplice causa di nullità, che deve essere dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, potendo determinare la rescissione del giudicato soltanto quando si accompagni a una impossibilità, incolpevole, di impugnare la sentenza di condanna e, in ogni caso, sempre che l'imputato non sia, comunque, venuto a conoscenza del processo prima della deliberazione della sentenza (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01, secondo cui le nullità assolute e insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., proprio quando il soggetto dimostri l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse). 5. Nel caso di specie, le censure difensive si appuntano, essenzialmente, sulla legittimità della dichiarazione di assenza ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ovvero sulle modalità della notifica del decreto di citazione in appello ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., senza però concentrarsi sugli altri profili che consentono l'eventuale attivazione dello strumento della rescissione. In proposito, va osservato che l'ordinanza impugnata ha puntualmente posto in luce è il fatto che [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA]) era certamente a conoscenza del processo, essendo stato destinatario del mandato di arresto europeo in conseguenza del quale aveva persino presentato una richiesta di remissione in termini per impugnare la sentenza di primo grado. E anche a voler ritenere che una generica conoscenza del processo non sia sufficiente, dovendo l'imputato ricevere idonea comunicazione della data di celebrazione del giudizio, in specie, come nel caso esaminato, di quello di appello, nondimeno il richiedente deve dimostrare, secondo quanto già osservato, di non essere stato nelle condizioni di impugnare la sentenza per ragioni a lui non imputabili. Un aspetto, questo, con riferimento al quale [OSCURATO:PERSONA] non ha saputo fornire utili elementi e avendo il Giudice dell'esecuzione, anzi, evidenziato che egli, nonostante l'avvenuta nomina di un difensore di fiducia, aveva omesso di compulsarlo per acquisire informazioni sull'evoluzione della vic:enda processuale, benché egli fosse risultato presente in Italia. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Sentenza Cassazione n. 36879/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris