CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 29161/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.r.g. 8106/2015, proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 5192/40/14 della [OSCURATO:PERSONA]-SEZ. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del quarto motivo del ricorso e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Rilevato che: 1. Il 4 febbraio 2010 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria per la riscossione della Provincia di Latina, notificò a [OSCURATO:PERSONA]Agostino una cartella di pagamento emessa a seguito di avvisi di accertamento resisi definitivi per mancata impugnazione, relativi ad imposte dovute per gli anni 2004, 2005 e 2006. Detta cartella fu opposta innanzi alla C.T.P. di Latina dalla contribuente, che dedusse di non aver mai ricevuto la notifica degli atti impositivi presupposti e lamentò, in ogni caso, il difetto di motivazione della cartella e l’insussistenza del credito erariale. Nel contraddittorio con la concessionaria e l’Agenzia delle entrate, la C.T.P. accolse il ricorso, ritenendo la nullità della notifica dell’atto impositivo presupposto. 2. La decisione della C . T . P . fu appellata dall’Agenzia delle entrate, che notificò l’atto introduttivo del gravame alla sola D’Agostino. Costituitasi quest’ultima, la C.T.R. del Lazio - sezione staccata di Latina – accolse l’impugnazione, riformando integralmente la sentenza di primo grado.I giudici d’appello ritennero valida la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La destinataria, in effetti, risultava «sconosciuta/trasferita» al proprio indirizzodi residenza anagrafica (Latina, via Piccarello n. 16), come attestato dal messo notificatore con dichiarazione fidefaciente; e, in relazione a tale circostanza, era successivamente emerso che costei aveva la propria residenza effettiva in un diverso indirizzo (sempre in Latina, ma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 8), come confermato dal fatto che essa stessa lo aveva indicato nell’atto di costituzione in appello,nonché dalla circostanza che le comunicazioni relative all’erogazione di energia elettrica presso il luogo di residenza anagrafica recavano la dicitura “utenza domestica con residenza anagrafica diversa da quella di fornitura”. La C.T.R. affermò, in ogni caso, che la contribuente avrebbe potuto formulare le proprie censure concernenti gli atti impositivi nell’atto di impugnazione della cartella esattoriale. 3. [OSCURATO:PERSONA]Agostino ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. All’udienza camerale dell’8 giugno 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo onde consentire l’acquisizione del fascicolo di merito. Considerato che: 1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 60, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» e «illogicità della motivazione».La ricorrente, dopo aver premesso che la notifica dell’atto impositivo va eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, coincidente con la sua residenza anagrafica, assume che il messo notificatore, una volta non reperito il destinatario presso tale ultimo luogo, avrebbe dovuto dare applicazione all’art. 60, lett. e) - come avvenuto - soltanto in caso di accertato trasferimento del medesimo presso località ignota; la notifica doveva invece essere effettuata presso la residenza effettiva, oppure ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in caso di ri tenuta assenza temporanea. Sostiene, pertanto, che la sentenza d’appello dovrebbe ritenersi frutto di errata interpretazione della norma, e comunque sorretta da motivazione illogica, nella parte in cui ha affermato la regolarità della notifica. 2. Il secondo mezzo denunzia «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia», nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 24 della Costituzione. La ricorrente contesta la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che essa avrebbe comunque potuto proporre le proprie doglianze avverso l’atto impositivo con l’impugnazione della cartella, sostenendo che neppure con la notifica di quest’ultima essa aveva potuto aver contezza del merito della pretesa tributaria; assume, quindi, che la pronunzia sarebbe lesiva del suo diritto alla difesa. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunziarsi sulle eccezioni da lei sollevate nel giudizio d’appello, inerenti alla motivazione della cartella esattoriale impugnata.4. Il quarto ed ultimo mezzo di ricorso denunzia violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992. Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario per la riscossione, che era stato parte del giudizio di primo grado, sussistendo nella specie un’ipotesi di litisconsorzio processuale; donde l’inammissibilità del gravame e la conseguente nullità della sentenza. 5.Detta ultima censura merita esame prioritario, per la sua potenziale valenza dirimente. La stessa è fondata e comporta l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle restanti. 5.1. Questa Corte ha più volte affermato che l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione è volta al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. Essa, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne deriva che, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello vada fatta conseguirela nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, s e le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ (cfr. ex plurimis Cass. n. 8790/2019; 26433/2017; Cass. n. 9046/2010). 5.2. Circa il rilievo della sussistenza di tale ultimo requisito, e con particolare riferimento al giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale avviato nei confronti dell’Agenzia delle entrate e del concessionario per la riscossione, basti qui osservare che l’originario ricorso della contribuente conteneva anche doglianze concernenti la motivazione della cartella, al cui esame il giudice 6 di primo gradonon procedette per essersi arrestato allo scrutinio della questione di validità della notifica degli atti impositivi. Le stesse questioni, tuttavia, avrebbero dovuto e potuto formare oggetto del giudizio d’appello, promosso dall’amministrazione, laddove –come poi in effetti accaduto – la C.T.R. avesse ritenuto valida la notifica medesima, con conseguente necessità di riesame nel merito di tutte le restanti questionidedotte nel giudizio. La presente fattispecie, pertanto, imponeva l’estensione del contraddittorio in fase di appello anche al concessionario per la riscossione; di qui la fondatezza del quarto motivo. 6. A tale statuizione consegue , come si è detto , l’assorbimento delle altre censure. La sentenza impugnata va dunque cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodel Lazio, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di