CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/reniffélile conclusioni del PG i% a.- 4 L: 4.1a 1' 2- •—t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta da [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 7 L. 896/67 e 328 cod. pen. 2. In data 28/05/2012, in occasione della notifica di un'informazione di garanzia relativa all'ipotesi di reato di cui agli articoli 110 e 416-bis cod. pen.- per la quale era in seguito disposta archiviazione-, veniva eseguita una perquisizione nei confronti dell'odierno ricorrente, all'epoca in servizio presso il comando [OSCURATO:PERSONA] di Catenanuova, con la qualifica di maresciallo: nel suo ufficio, erano rinvenuti armi e munizioni non denunciate. In data 18/10/2016, il Tribunale di Enna assolveva l'imputato dai contestati reati per insussistenza del fatto, assoluzione confermata, il 17/01/2019, dalla Corte di appello di Caltanissetta. 3. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ricordato come la stessa Corte di appello, nel confermare la sentenza assolutoria, pur escludendo la sussistenza di elementi dai quali ritenere una volontà dell'imputato di appropriarsi delle stesse o di utilizzarle per fini diversi da quelli istituzionali, abbia tuttavia rilevato che la detenzione delle cartucce fosse avvenuta senza essere stata accompagnata da tutti i regolari necessari adempimenti. Proprio nell'anzidetta condotta dell'imputato, definita nell'ordinanza impugnata, «improntata a negligente e consapevole disordine», il giudice della riparazione ha ravvisato la colpa ostativa, avendo detta negligenza concorso a dare causa alla misura restrittiva a suo carico. 4. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione propone ricorso il difensore dell'istante che deduce violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all'art. 315 cod. proc. pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di una condotta gravemente colposa in capo al richiedente. Evidenzia, in particolare, come, al momento dell'arresto, l'indagato non si trovasse in stato di flagranza e come non sussistessero i presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen. 5. In data 20/05/22, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiede, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato. 6. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Deve altresì essere ricordato che, atteso il richiamo all'art. 643 cod. proc. pen. contenuto nell'art. 315 medesimo codice, è principio consolidato nella giurisprudenza della Corte Suprema che, nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, la cognizione della Corte di cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può riguardare il merito. Tale rimedio rimane, pertanto, contenuto nel perimetro deducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste. 4. In questo ambito, le doglianze proposte nell'interesse del ricorrente sono infondate. Espunte dal ricorso le censure relative allo stato di flagranza e ai presupposti di cui all'art. 274 cod. proc. pen., non essendo questa la sede per dedurre tali questioni, sì osserva che la Corte di appello dà atto delle ragioni del rigetto con motivazione coerente e logica. La valorizzazione di condotte leggere, superficiali e disinvolte, vieppiù considerato il profilo professionale del ricorrente, pur non idonee a fondare l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, appaiono indicative, sul piano logico, di una contiguità all'attività illecita e, comunque, in grado di trarre in inganno l'Autorità giudiziaria procedente nell'adozione della misura cautelare personale: prospettiva, questa, che può ben condurre il giudice della riparazione a conclusioni del tutto differenti da quelle del giudice di merito (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957, la quale ha affermato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti; il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate). Lo stesso il giudice della cognizione, peraltro, ha ritenuto la condotta del [OSCURATO:PERSONA] deontologicamente scorretta - tanto da aver comportato la sospensione dal servizio - , perché tenuta in violazione di norme e regolamenti dell'ente di appartenenza, in quanto tale integrante la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo.5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal ministero resistente che vanno liquidate in euro mille. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla