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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 45935/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 16/9/2021, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 10/102018 al 26/10/2018.

Il ricorrente era stato sottoposto a misura restrittiva, essendo gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e rapina consumata commessi, in concorso con altri, in data 29/11/2017 e 6/12/2017 in [OSCURATO:PERSONA].

Dai suddetti reati il ricorrente era assolto per non avere commesso il fatto con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile il 25/6/2020.

La Corte di merito, dopo avere richiamato il contenuto della ordinanza custodiale ed il contenuto della sentenza assolutoria, ha ritenuto che il ricorrente avesse dato causa all'adozione della misura a suo carico, avvalendosi della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia.

Ha osservato che, ai fini della pronuncia assolutoria, sono risultate determinanti le spontanee dichiarazioni rilasciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando il Ragusa rappresentò di essersi limitato ad incontrare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di fornirgli un furgone per effettuare un trasloco, essendo dedito all'attività di trasportatore.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso contenente diverse doglianze, nel quale ha dedotto la violazione degli artt. 125, 314, 546 cod. proc. pen.

La Corte di merito, lamenta la difesa, avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della decisione di rigetto, le dichiarazioni liberatorie rese dal Ragusa in udienza.

Si è trascurato di considerare come il materiale investigativo in atti, già al momento dell'adozione della misura, risultasse inidoneo a sostenere il quadro indiziario a carico del richiedente, emergendo da esso l'attività di "traslocatore" svolta dal Ragusa.

Illogica sarebbe l'argomentazione riguardante il silenzio serbato dall'imputato in interrogatorio: si tratta di circostanza non suscettibile di incidere sulla valutazione del comportamento colposo.

La familiarità dimostrata dal Ragusa con i soggetti coinvolti negli episodi in contestazione è questione estranea al thema decidendum.3.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.

Deve premettersi che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in interrogatorio, esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione.

Pertanto, le argomentazioni illustrate nella motivazione, fondanti il provvedimento di rigetto, incentrate sul comportamento processuale serbato dal richiedente in sede d'interrogatorio di garanzia, non possono in alcun modo rilevare ai fini del disconoscimento del diritto all'indennizzo, essendo contrarie al dettato normativo (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione").

E' d'uopo anche rilevare come il profilo riguardante il silenzio serbato in interrogatorio dal richiedente abbia assunto nell'economia della decisione valore preponderante ed assorbente rispetto ad altre circostanze e comportamenti adottati dal richiedente, soltanto brevemente accennati in motivazione, ma non valutati in maniera completa ed esaustiva.

Per vero, la Corte di appello, dopo aver preso atto che i giudici della cognizione avevano sostenuto che il richiedente avesse offerto un contributo materiale nell'esecuzione di una rapina, prestando il furgone utilizzato per trasportare la merce sottratta, fa riferimento al contenuto di talune conversazioni registrate ed accenna ai rapporti di frequentazione intrattenuti dal richiedente, senza tuttavia sviluppare tali argomenti ed attribuire loro la centralità necessaria ai fini della valutazione da compiere.

Nella ordinanza si legge: "si osserva che il Ragusa, attraverso i contatti telefonici intercettati, ben può ritenersi che avesse avuto familiarità con i soggetti, con i quali il Ragusa si relazionava, conoscendone, quanto meno, aspetti di vita lavorativa ed abitudini ed il comportamento, dallo stesso tenuto, ha, da subito ingenerato il ragionevole convincimento che egli avesse fornito il proprio contributo, al fine di consentire ai correi di appropriarsi del furgone e del contenuto di esso, per come si ricava dalle imputazioni".Le considerazioni da ultimo evidenziate, tuttavia, non solo rimangono prive di elementi a sostegno (la Corte di merito si limita a riprodurre il contenuto della o.c.c., dell'ordinanza del Tribunale del riesame e della sentenza assolutoria senza evidenziare, nello specifico, quali siano i soggetti con i quali il richiedente intratteneva rapporti e quali siano le conversazioni rilevanti ai fini del convincimento espresso), ma sono immediatamente collegate al fatto che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere in interrogatorio, circostanza a cui la Corte di merito attribuisce valore decisivo, in contrasto con quanto attualmente prevede la norma.

4. In conclusione, il costrutto argomentativo espresso, privato del riferimento alla circostanza che il ricorrente non abbia offerto chiarimenti sui fatti di causa in sede di interrogatorio di garanzia non è idoneo a sorreggere la decisione adottata.

Benchè nella ordinanza siano contenuti riferimenti alle frequentazioni intrattenute dal ricorrente con altri soggetti coinvolti nella vicenda ed al tenore delle conversazioni intercettate, tali riferimenti non sono adeguatamente sviluppati.

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, il tema di cui si tratta non è irrilevante ed eccentrico.

Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'aspetto delle frequentazioni è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo ove si presti ad essere interpretato come indizio di complicità [cfr. ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397:«In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato)»].5.

Sulla base di quanto precede, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s ite le conclusioni del PG Motivi della decisione 1. Con ordinanza del 16/9/2021, la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di equa riparazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari dal 10/102018 al 26/10/2018. Il ricorrente era stato sottoposto a misura restrittiva, essendo gravemente indiziato dei reati di tentata rapina e rapina consumata commessi, in concorso con altri, in data 29/11/2017 e 6/12/2017 in [OSCURATO:PERSONA]. Dai suddetti reati il ricorrente era assolto per non avere commesso il fatto con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo divenuta irrevocabile il 25/6/2020. La Corte di merito, dopo avere richiamato il contenuto della ordinanza custodiale ed il contenuto della sentenza assolutoria, ha ritenuto che il ricorrente avesse dato causa all'adozione della misura a suo carico, avvalendosi della facoltà di non rispondere in occasione dell'interrogatorio di garanzia. Ha osservato che, ai fini della pronuncia assolutoria, sono risultate determinanti le spontanee dichiarazioni rilasciate all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando il Ragusa rappresentò di essersi limitato ad incontrare il coimputato [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di fornirgli un furgone per effettuare un trasloco, essendo dedito all'attività di trasportatore. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso contenente diverse doglianze, nel quale ha dedotto la violazione degli artt. 125, 314, 546 cod. proc. pen. La Corte di merito, lamenta la difesa, avrebbe erroneamente valorizzato, ai fini della decisione di rigetto, le dichiarazioni liberatorie rese dal Ragusa in udienza. Si è trascurato di considerare come il materiale investigativo in atti, già al momento dell'adozione della misura, risultasse inidoneo a sostenere il quadro indiziario a carico del richiedente, emergendo da esso l'attività di "traslocatore" svolta dal Ragusa. Illogica sarebbe l'argomentazione riguardante il silenzio serbato dall'imputato in interrogatorio: si tratta di circostanza non suscettibile di incidere sulla valutazione del comportamento colposo. La familiarità dimostrata dal Ragusa con i soggetti coinvolti negli episodi in contestazione è questione estranea al thema decidendum.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al giudice a quo. 4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito precisati. Deve premettersi che, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato in interrogatorio, esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione. Pertanto, le argomentazioni illustrate nella motivazione, fondanti il provvedimento di rigetto, incentrate sul comportamento processuale serbato dal richiedente in sede d'interrogatorio di garanzia, non possono in alcun modo rilevare ai fini del disconoscimento del diritto all'indennizzo, essendo contrarie al dettato normativo (cfr. in argomento Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall'indagato su elementi di indagine significativi, nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non rileva quale comportamento ostativo alla insorgenza del diritto alla riparazione"). E' d'uopo anche rilevare come il profilo riguardante il silenzio serbato in interrogatorio dal richiedente abbia assunto nell'economia della decisione valore preponderante ed assorbente rispetto ad altre circostanze e comportamenti adottati dal richiedente, soltanto brevemente accennati in motivazione, ma non valutati in maniera completa ed esaustiva. Per vero, la Corte di appello, dopo aver preso atto che i giudici della cognizione avevano sostenuto che il richiedente avesse offerto un contributo materiale nell'esecuzione di una rapina, prestando il furgone utilizzato per trasportare la merce sottratta, fa riferimento al contenuto di talune conversazioni registrate ed accenna ai rapporti di frequentazione intrattenuti dal richiedente, senza tuttavia sviluppare tali argomenti ed attribuire loro la centralità necessaria ai fini della valutazione da compiere. Nella ordinanza si legge: "si osserva che il Ragusa, attraverso i contatti telefonici intercettati, ben può ritenersi che avesse avuto familiarità con i soggetti, con i quali il Ragusa si relazionava, conoscendone, quanto meno, aspetti di vita lavorativa ed abitudini ed il comportamento, dallo stesso tenuto, ha, da subito ingenerato il ragionevole convincimento che egli avesse fornito il proprio contributo, al fine di consentire ai correi di appropriarsi del furgone e del contenuto di esso, per come si ricava dalle imputazioni".Le considerazioni da ultimo evidenziate, tuttavia, non solo rimangono prive di elementi a sostegno (la Corte di merito si limita a riprodurre il contenuto della o.c.c., dell'ordinanza del Tribunale del riesame e della sentenza assolutoria senza evidenziare, nello specifico, quali siano i soggetti con i quali il richiedente intratteneva rapporti e quali siano le conversazioni rilevanti ai fini del convincimento espresso), ma sono immediatamente collegate al fatto che il ricorrente si sia avvalso della facoltà di non rispondere in interrogatorio, circostanza a cui la Corte di merito attribuisce valore decisivo, in contrasto con quanto attualmente prevede la norma. 4. In conclusione, il costrutto argomentativo espresso, privato del riferimento alla circostanza che il ricorrente non abbia offerto chiarimenti sui fatti di causa in sede di interrogatorio di garanzia non è idoneo a sorreggere la decisione adottata. Benchè nella ordinanza siano contenuti riferimenti alle frequentazioni intrattenute dal ricorrente con altri soggetti coinvolti nella vicenda ed al tenore delle conversazioni intercettate, tali riferimenti non sono adeguatamente sviluppati. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, il tema di cui si tratta non è irrilevante ed eccentrico. Invero, secondo consolidato orientamento di questa Corte, l'aspetto delle frequentazioni è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo ove si presti ad essere interpretato come indizio di complicità [cfr. ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa»; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397:«In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti extraprocessuali gravemente colposi quali le frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato)»].5. Sulla base di quanto precede, deve disporsi l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di P
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