CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11859/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Bergamo che ha applicato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990. Ritenuto che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente. Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la difesa ha in realtà proposto vizi della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 I Consigliere es nsore Il P