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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1985

Cassazione n. 22541/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato -a LAGNADIZ( MAROCCO) il 25/03/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovigo, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato condannato, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa.

A motivi di ricorso lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo l'omessa valutazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici.

Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia dì colpevolezza a carico del prevenuto.

Peraltro la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa posto la questione in grado di appello.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato -a LAGNADIZ( MAROCCO) il 25/03/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia con cui, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rovigo, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è stato condannato, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. A motivi di ricorso lamenta mancanza o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo l'omessa valutazione in ordine ad eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia dì colpevolezza a carico del prevenuto. Peraltro la questione concernente la presunta esistenza di cause di immediato proscioglimento dell'imputato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., presenta carattere di novità, non avendo la difesa posto la questione in grado di appello. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio
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