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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2026

Cassazione n. 17107/2026

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useppe [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-e ancora contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026TEMI S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LauraBove, con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 74/2024,depositata in data 8/2/2024 e notificata in data 12/2/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e i fratelliNestor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:SOCIETA].),chiedendo accertarsi: a) la responsabilità della convenuta, quale vettore,per la mancata consegna di un plico, contenente atti e documentinecessari all’introduzione di un procedimento civile dinanzi al Tribunale diNapoli nell’interesse degli [OSCURATO:PERSONA], nonché denaro contante e valoribollati, destinato allo [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sito inNapoli; b) la condanna al risarcimento dei danni; c) la risoluzione delcontratto di abbonamento; d) la restituzione della somma residua versataa titolo di provvista.Si costituiva la società convenuta, resistendo, e in particolare adducendol’assenza di prova sul contenuto e sul valore del plico nonché la mancanzadi una lettera di vettura idonea a documentarne le caratteristiche;chiedeva, in via subordinata, la limitazione del risarcimento ai sensidell’art. 1696, secondo comma, c.c. e l’autorizzazione alla chiamata incausa del subvettore [OSCURATO:SOCIETA]. per esserne manlevata.Chiamata, TEMI contestava ogni responsabilità, sostenendo il difetto diindicazioni sul contenuto del plico tale da adottare opportune cautele,l’insussistenza di prova dei danni; in via subordinata domandava laNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026riduzione del risarcimento, ex art. 1696, secondo comma, c.c. o in viaequitativa.Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 978/2015, rigettava la domandadegli attori, ritenendo non provato il contenuto del plico e, quindi, nonaccertabili né liquidabili i danni conseguenti allo smarrimento.Proponevano appello i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], lamentando erroneaesclusione della responsabilità del vettore e del subvettore, ingiustificatorigetto delle prove testimoniali, erronea esclusione delle voci di danno eomessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto.

Resistevanosia [OSCURATO:SOCIETA] sia Temi.La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 74/2024, dopo avereespletata prova testimoniale, accoglieva parzialmente il gravame.

Inparticolare, dichiarava la responsabilità del vettore e del subvettore per lamancata consegna del plico, qualificando l’inadempimento dei dueprofessionisti, tenuti ad una diligenza specifica, come connotato almenoda colpa grave, in ragione dell’accertata consegna del plico a soggettoprivo di qualsiasi collegamento con il destinatario; affermava che laresponsabilità del vettore si estendeva al fatto del subvettore, inapplicazione dell’art. 1228 c.c., dovendo il vettore rispondere dell’operatodei soggetti di cui si avvale nell’esecuzione della prestazione; escludevache la mancata indicazione del contenuto del plico o la carenza dellalettera di vettura potessero esonerare il vettore da responsabilità,rilevando, da un lato, l’assenza di nesso causale tra tali omissioni e losmarrimento e, dall’altro, la gravità del comportamento dell’incaricato allaconsegna che aveva interrotto ogni eventuale collegamento causale con lacondotte dei mittenti; accertava il grave inadempimento del vettore e, perl’effetto, dichiarava risolto il contratto di abbonamento intercorso con gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione della sommaresidua di euro 69,10; riconosceva, nei limiti delle risultanze istruttorie, ildanno patrimoniale subito dagli appellanti, liquidandolo per gli avvocati DiNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Caro nella misura di euro 1.326,06 e per gli [OSCURATO:PERSONA] nella misura dieuro 204,16, escludendo invece le ulteriori voci di danno non provate;condannava, per l’effetto, [OSCURATO:SOCIETA] e TEMI, in solido tra loro, alpagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio e delle spese deldoppio grado di giudizio.[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato a duemotivi; hanno resistito con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], mentre TEMI haresistito con controricorso includente ricorso incidentale, basato su duemotivi.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l1.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1683e 1693 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1 Si imputa al giudice d’appello il non avere attribuito rilievo, ai finidell’esonero di responsabilità, al fatto del mittente (di cui all’art. 1693c.c.), al mancato rilascio della lettera di vettura con le specificazioni delcaso, alla carenza di indicazioni in ordine al contenuto e alla tipologia delplico, alla violazione del Regolamento GLS che vietava di inserirebanconote e valori bollati nei plichi; di qui, l’asserita violazione dell’art.1693 c.c., giacché in forza del suo dettato il mittente risponde tanto deidanni subiti dalla merce per fatto proprio, derivante dalla omissione oinesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità deidocumenti, quanto dei danni da lui causati e subiti da terzi o dal vettore(es. danneggiamento del mezzo di trasporto, sosta delle merci ecc.).Detta norma, inoltre, si configura come specificazione del principiogenerale di cui agli artt. 1206 e 1207, secondo comma, c.c., per cui ilcreditore versa in mora non solo quando rifiuta il pagamento offertogli, maanche quando omette di compiere il necessario per consentire al debitorel’adempimento, rispondendo in tal caso dei danni derivanti dal propriocomportamento, e si distingue dall’art. 1207 c.c. perché non richiede laNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026preventiva costituzione in mora del creditore (mora ex re), qualeconseguenza della violazione dell’obbligo di cooperare diligentemente,dichiarazione della natura e del contenuto del carico, all’adempimento.1.2 Il motivo è privo di consistenza.La Corte territoriale ha infatti proceduto ad una puntuale ricostruzione deifatti di causa, accertando in primo luogo che lo smarrimento del plico erariconducibile ad una condotta, se non dolosa, quantomeno connotata dacolpa grave dell’incaricato della consegna, il quale aveva attestato unrecapito mai avvenuto, indicando come consegnatario un soggetto deltutto estraneo e, anzi, inesistente al luogo di destinazione (p. 5);pertanto, le censure della ricorrente si risolvono nella inammissibilesollecitazione a una diversa ricostruzione del nesso causale, fondatasull’assunto che la mancata indicazione del contenuto del plico e l’assenzadella lettera di vettura avrebbero integrato il fatto del mittente, idoneo adesonerare il vettore da responsabilità.

Tuttavia, la Corte d’appello haespressamente escluso la rilevanza causale di tali omissioni, rilevando chelo smarrimento non era dipeso dall’impossibilità di approntare cauteleadeguate in ragione della natura della cosa, ma da una condotta del tuttoanomala e deviante nell’esecuzione della consegna, consistente nella falsaogni collegamento causale tra la (eventuale) omissione delle indicazionispecifiche nella lettera di vettura, ben applicando l’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Suprema Corte (v.

Cass. 8 ottobre 1991 n.10533 e Cass. 7 ottobre 2010 n. 20808), per cui la mancata indicazioneda parte del mittente della natura, della quantità e del peso della merce,ai sensi dell’art. 1683 c.c., non esclude la responsabilità del vettore «semanchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delleindicazioni predette e il fatto che ha determinato la perdita della merce».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ne consegue che la decisione si è basata su un accertamento di fattosull’interruzione del nesso causale tra eventuali omissioni del mittente esull’evento dannoso non utilmente censurato sotto il profilo dellaviolazione di legge, non essendo stato indicato un vizio riconducibile alsindacato di legittimità.Né assume rilievo la questione relativa alla violazione del divieto dispedizione di valori che, quand’anche rilevante sotto il profilo contrattuale,non incideva sull’an della responsabilità, bensì atteneva, semmai, alladeterminazione del danno risarcibile.

Quest’ultimo è un profilo che non èspecificamente devoluto con il motivo in esame, il quale non censura laliquidazione del danno operata dalla Corte territoriale, ma mira aescludere in radice la responsabilità del vettore, in contrasto conl’accertamento causale compiuto dal giudice di merito.2.

Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.106 e 269 c.p.c. nonché degli artt. 1292, 1299, 1683, 1700 e 2055 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1 La Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato la responsabilitàsolidale del vettore e del subvettore e non avrebbe accolto la domanda dimanleva proposta nei confronti di quest’ultimo.

In particolare, avrebbequalificato la fattispecie come ipotesi assimilabile al trasporto cumulativo,individuando una responsabilità in solido con TEMI, mentre la vicendaavrebbe integrato un’ipotesi di subtrasporto, caratterizzata dallastipulazione di un autonomo contratto tra vettore e subvettore, cui ilmittente sarebbe rimasto estraneo.

Tale schema negoziale avrebbeescluso la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra i vettori - nonessendo configurabile un rapporto obbligatorio solidale nei confronti delmittente - perché la responsabilità del subvettore operava esclusivamentenei confronti del vettore che lo aveva incaricato.Sotto ulteriore profilo, si lamenta che la Corte d’appello, affermando laresponsabilità solidale, avrebbe di fatto precluso l’accoglimento dellaNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026domanda di manleva dell’attuale ricorrente nei confronti del subvettore,domanda che presuppone l’autonomia dei rapporti contrattuali, e non unrapporto di regresso tra coobbligati solidali.2.2 Il motivo è infondato.2.2.1 Innanzitutto, è opportuno rilevare che il primo profilo di doglianza sifonda sull’assunto che con TEMI fosse stato stipulato un contratto disubtrasporto.

Si tratta, però, di un presupposto affermato in manierameramente assertiva, e non supportato dall’indicazione degli elementinegoziali dai quali desumere l’esistenza di un autonomo rapportocontrattuale tra vettore e subvettore.La sentenza impugnata non si fonda, d’altronde, sulla qualificazione delrapporto in termini di subtrasporto ovvero di trasporto cumulativo, maindividua la responsabilità del vettore nell’applicazione dell’art. 1228 c.c.,valorizzando la condotta dell’incaricato alla consegna e la sua incidenzacausale nella perdita del plico.

Ne consegue che la censura, purrichiamando principi in astratto corretti in tema di rapporti tra vettori,difetta di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, risolvendosi nellapostulazione di una diversa ricostruzione del fatto e del titolo diresponsabilità, non riscontrabile nella motivazione della sentenzaimpugnata.2.2.2 Il secondo profilo di doglianza che attiene all’erroneo mancatoaccoglimento della domanda di manleva e di garanzia nei confronti diTEMI non tiene conto del fatto che, anche nell’ipotesi di responsabilità deldebitore per fatto dell’ausiliario ai sensi dell’art. 1228 c.c., è configurabilela responsabilità solidale tra il debitore e l’autore immediato del dannosel’evento lesivo è imputabile a più soggetti, pur in base a titoli diversi.Invero, principio consolidato è che la responsabilità del debitore per fattodell’ausiliario ex art. 1228 è sì responsabilità “per fatto proprio”, ma ècompatibile con la responsabilità dell’autore immediato del danno e,quindi, con la solidarietà verso il danneggiato, perché l’obbligazioneNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026risarcitoria sorge dall’unicità dell’evento dannoso imputabile a più soggettianche qualora uno dei condebitori risponda per il fatto dell’autoreimmediato (v.

Cass. 2 ottobre 2025 n. 26575).

L’art. 1228 è norma checonfigura sempre una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta perfatto proprio e non per fatto altrui, fondata sui "fatti dolosi o colposi" degliausiliari, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per idanni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzinell'adempimento della propria obbligazione contrattuale.

Il positivoaccertamento della responsabilità del vettore ex art. 1228 postula,pertanto, l'accertamento del fatto colposo del subvettore ausiliario, ossiaun illecito colpevole dell'autore immediato del fatto (così Cass. 14 maggio2006 n. 12362), in assenza del quale non è ravvisabile alcunaresponsabilità contrattuale del vettore, debitore della prestazione, neiconfronti del cliente.L'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannosoimputabile a più soggetti si determina non solo in forza del concorsoefficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione deldanno, ma anche allorquando un soggetto risponda, come nella specie,per il fatto dell'autore immediato del danno, giacché la solidarietà nonrichiede la partecipazione di tutti i coautori alla esecuzione materiale delfatto contrario alla legge, ma solo che tale fatto sia ad essi imputabile(Cass. 13 agosto 1980 n. 4926; Cass. 18 marzo 2005 n. 5971).È opportuno rilevare che sul presupposto stesso della solidarietà ex delictodi cui all’art. 2055 c.c.., cioè del “fatto dannoso” imputabile a più persone,il dato normativo non consente di identificare in modo immediato se taleunitarietà debba essere riferita all’evento di danno ovvero alleconseguenze dannose; ed è proprio tale ambiguità ad aver alimentatoopzioni ricostruttive non sempre coerenti sul piano sistematico.Una lettura maggiormente aderente alla struttura dell’illecito civile e alladistinzione, ormai acquisita nella giurisprudenza di questa Suprema Corte,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026tra causalità materiale e causalità giuridica (Cass., Sez.

Un., 11 gennaio2008 n. 576), ha indotto, tuttavia, a ritenere che, in presenza di condotteautonome e non coordinate, il presupposto della solidarietà non possaarrestarsi al solo piano dell’evento lesivo (danno-evento), ma debbaessere individuato sul diverso e più rilevante piano delle conseguenzepregiudizievoli (danno-conseguenza).Invero, il fatto che una pluralità di condotte incida sul medesimo bene ointeresse giuridico non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilitàsolidale, poiché l’unitarietà dell’evento lesivo non implica necessariamentel’unitarietà del danno risarcibile.

È, invece, la convergenza causale versole medesime conseguenze dannose a giustificare il trattamento unitariosul piano obbligatorio, dato che è solo in tale ipotesi che si realizza quellasituazione di indivisibilità del pregiudizio che legittima la pretesa deldanneggiato all’integrale ristoro nei confronti di ciascun corresponsabile.Ne deriva che la solidarietà non ricorre per il solo fatto che le condotteconcorrenti insistano sul medesimo “evento”, ma soltanto quando esseconcorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamentedistinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loroincidenza: evenienza che — come emerge dal secondo comma dell’art.2055 c.c. — rileva esclusivamente ai fini del regresso interno e non incidesul vincolo solidale nel rapporto esterno (Cass., Sez.

Un., 27 aprile 2022n. 13143).Ex adverso, deve escludersi la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di unmedesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogoa esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili, e non per la diversaentità del danno - circostanza irrilevante - ma in ragione della loro distintaidentità causale; ipotesi nella quale difetta quel requisito di unitarietà deldanno-conseguenza che solo consente di ricondurre le diverseresponsabilità a un medesimo rapporto obbligatorio solidale.

In tal sensosi è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026affermando che si esula dall’ambito applicativo dell’art. 2055 c.c. inpresenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamenteidentificabili (Cass. 15 ottobre 2024 n. 26736).Detta impostazione, oltre a trovare coerenza nella distinzione tra causalitàmateriale ed imputazione delle conseguenze risarcibili - valorizzata, tra lealtre, da Cass. 21 luglio 2011 n. 15991 e ribadita da Cass. 11 novembre2019 n. 28986 -, consente di evitare esiti distorsivi, nei quali la meracomunanza dell’evento lesivo giungerebbe per attrarre nel regime dellasolidarietà fattispecie caratterizzate, in realtà, da una pluralità di danni traloro ontologicamente distinti.Tanto precisato sul piano dei principi, deve osservarsi che, nel caso dispecie, l’accertamento operato dal giudice di merito depone univocamentenel senso che i diversi contributi causali accertati, pur riferibili a soggettidistinti, hanno concorso alla produzione delle medesime conseguenzepregiudizievoli; il che costituisce un argomento ulteriore per disattenderele censure della ricorrente.Quanto al profilo della manleva, la domanda di manleva nei terminiprospettati dalla ricorrente è incompatibile con l’accertamento di unaresponsabilità concorrente (o comunque non esclusiva) in capo alchiamato, perché la manleva presuppone, sul piano interno, unaimputazione della responsabilità dell’evento dannoso al garante.

Ladisciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali opera invecetipicamente attraverso il regresso, secondo criteri di riparto che noncoincidono con l’esclusione della responsabilità di uno dei coobbligati.Si è infatti da tempo chiarito che l’obbligo di manleva non si inscrive nelloschema del regresso tra condebitori solidali, ma trae origine da unrapporto distinto e autonomo, con la conseguenza che esso non èsoggetto alla disciplina propria del regresso.

Così si è affermato che«l’obbligo del subvettore di manlevare il vettore, condannato in solido alrisarcimento del danno verso il destinatario, discende da un rapportoNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026distinto, e non da regresso tra debitori solidali, sicché esso si sottrae alledisposizioni dell’art. 1310, ultimo comma, cod. civ.» (Cass. 10 dicembre1991 n. 13281).La distinzione tra regresso e manleva è di natura strutturale e funzionale,giacché «l’azione di regresso tra condebitori solidali, fondata sull’art.2055, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento della responsabilitàconcorrente dei danneggianti, mentre la chiamata del terzo in garanzia ola domanda di manleva è diretta ad escludere la responsabilità delchiamante, trasferendola sul terzo» (Cass. 7 novembre 2023 n. 30952).Nello stesso senso si ha ribadito che «l’azione di regresso opera nei solirapporti interni tra coobbligati solidali, consentendo a chi abbia adempiutodi recuperare dagli altri la parte eccedente la propria quota, determinatain base alla gravità delle rispettive colpe» (Cass. 13 maggio 2021 n.12957).Quanto alla manleva, la giurisprudenza ne sottolinea l’autonomia causale,affermando che il patto di manleva «costituisce un contratto atipico dalquale scaturisce l’obbligo del manlevante di tenere indenne il manlevatodalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi eventuali», con laconseguenza che il relativo diritto «sorge solo con il pagamento effettuatodal manlevato e si atteggia quale diritto di rivalsa e non di regresso»(Cass. 1 dicembre 2021 n. 37709).Ancora, con riferimento al piano processuale, si è affermato che ladomanda di manleva «conserva natura autonoma e ordinaria, distintadalle domande proposte nel giudizio principale», evidenziando così ladiversità rispetto al regresso quale fenomeno interno alla solidarietà(Cass. 12 febbraio 2024, n. 3793).In conclusione, entrambi i motivi del ricorso principale non presentanoalcuna fondatezza.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]3.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1683e 1693 c.c., imputando al giudice d’appello di non avere attribuito decisivorilievo al fatto del mittente ai fini dell’esonero o della limitazione dellaresponsabilità del vettore e, a fortiori, del subvettore.Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare cheil plico era stato affidato al vettore senza alcuna indicazione sulla suanatura, sul contenuto e sul valore; non era stata redatta una lettera divettura idonea a documentare tali elementi, che i mittenti avevanoinserito nel plico denaro contante e valori bollati, in violazione dellecondizioni generali di trasporto.

Ciò avrebbe determinato, secondo ladisciplina degli artt. 1683 e 1693 c.c., l’esonero del vettore per i danniderivanti dalla perdita della cosa trasportata, non avendogli consentitol’adozione di cautele specifiche.4.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle normeche governano il rapporto di subtrasporto e la responsabilità delsubvettore, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato la suacorresponsabilità e ne ha disposto la condanna in solido con il vettore.Si imputa al giudice d’appello di avere erroneamente ritenuto che ilsubvettore possa rispondere direttamente nei confronti del mittente,affermando una responsabilità solidale tra vettore e subvettore, laddove,secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, il subtrasporto dàluogo a due distinti rapporti contrattuali, tra loro collegati ma autonomi,uno tra mittente e vettore e l’altro tra vettore e subvettore, conconseguente estraneità del mittente al secondo rapporto.Si sostiene che, in tale schema, l’eventuale responsabilità per la perditadel plico non può che gravare, nei confronti del mittente, sul vettoreoriginario, il quale resta l’unico obbligato all’adempimento dellaprestazione contrattuale, rispondendo anche dell’operato dei propriNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026ausiliari, mentre il subvettore non è titolare di alcun rapporto diretto con ilmittente e non può essere chiamato a rispondere nei suoi confronti.Si asserisce, altresì, che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che lo smarrimento del plico, ove non imputabile al fatto delmittente, sarebbe comunque da ricondurre alla condotta del vettore cheaveva accettato la spedizione senza le necessarie indicazioni, precludendocosì anche al subvettore la possibilità di adottare adeguate cautele.La censura è pertanto investe la sentenza d’appello laddove ha accertatola responsabilità del subvettore nei confronti dei mittenti, ha disposto lacondanna di TEMI in solido con il vettore al risarcimento dei danni e haincluso il subvettore nella statuizione sulle spese di lite.5.

Va preliminarmente osservato che il ricorso incidentale èespressamente qualificato come condizionato.Tale qualificazione, tuttavia, non corrisponde all’effettivo contenuto deimotivi in quanto, mentre il primo motivo la rispetta giacché si limita asostenere, proprio in linea con il ricorso principale, erroneità dellasentenza per non avere ritenuto sussistente il fatto del mittente (v. supra,§ 1), il secondo motivo è volto, invece, a ottenere in ogni caso la riformadella decisione nella parte in cui ha affermato la responsabilità dellaricorrente incidentale e ne ha disposto la condanna in solido con il vettore.Ne consegue che detto secondo motivo presenta carattere autonomo e vaesaminato.6.

Tale censura è infondata.La Corte territoriale non ha, invero, fondato la responsabilità delsubvettore sull’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con i mittenti,né ha operato una qualificazione della fattispecie in termini di trasportocumulativo o di subtrasporto; ha piuttosto accertato, con valutazione difatto non censurabile in sede di legittimità, che la perdita del plico eracausalmente riconducibile alla condotta dell’incaricato alla consegnaoperante nell’ambito dell’organizzazione del subvettore, il quale avevaNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026di collegamento con il destinatario.

Per questo il giudice d’appello haricondotto la responsabilità del vettore nell’alveo dell’art. 1228 c.c., inquanto fondata sull’utilizzazione, nell’adempimento dell’obbligazionecontrattuale, dell’opera del subvettore che aveva generato l’eventodannoso.

Ne consegue che la condanna in solido del vettore e delsubvettore non si è fondata sull’esistenza di un unico rapporto obbligatoriocontrattuale nei confronti del mittente, ma sull’unicità dell’evento dannosoimputabile a più soggetti.Il motivo va dunque disatteso.7.

In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono infondati.Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, vista la reciprocasoccombenza, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale.

Laricorrente principale e quella incidentale sono condannate, in solido per incomune interesse nei suoi confronti, a rifondere invece le spese aicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo.8.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, didà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese trala ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna in solido laricorrente principale e la ricorrente incidentale a rifondere aicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese, che liquidain euro 2.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
useppe [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-e ancora contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026TEMI S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e LauraBove, con domiciliazione digitale ex lege- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 74/2024,depositata in data 8/2/2024 e notificata in data 12/2/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, e i fratelliNestor [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano ingiudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi [OSCURATO:SOCIETA].),chiedendo accertarsi: a) la responsabilità della convenuta, quale vettore,per la mancata consegna di un plico, contenente atti e documentinecessari all’introduzione di un procedimento civile dinanzi al Tribunale diNapoli nell’interesse degli [OSCURATO:PERSONA], nonché denaro contante e valoribollati, destinato allo [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], sito inNapoli; b) la condanna al risarcimento dei danni; c) la risoluzione delcontratto di abbonamento; d) la restituzione della somma residua versataa titolo di provvista.Si costituiva la società convenuta, resistendo, e in particolare adducendol’assenza di prova sul contenuto e sul valore del plico nonché la mancanzadi una lettera di vettura idonea a documentarne le caratteristiche;chiedeva, in via subordinata, la limitazione del risarcimento ai sensidell’art. 1696, secondo comma, c.c. e l’autorizzazione alla chiamata incausa del subvettore [OSCURATO:SOCIETA]. per esserne manlevata.Chiamata, TEMI contestava ogni responsabilità, sostenendo il difetto diindicazioni sul contenuto del plico tale da adottare opportune cautele,l’insussistenza di prova dei danni; in via subordinata domandava laNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026riduzione del risarcimento, ex art. 1696, secondo comma, c.c. o in viaequitativa.Il Tribunale di Matera, con sentenza n. 978/2015, rigettava la domandadegli attori, ritenendo non provato il contenuto del plico e, quindi, nonaccertabili né liquidabili i danni conseguenti allo smarrimento.Proponevano appello i [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], lamentando erroneaesclusione della responsabilità del vettore e del subvettore, ingiustificatorigetto delle prove testimoniali, erronea esclusione delle voci di danno eomessa pronuncia sulla domanda di risoluzione del contratto. Resistevanosia [OSCURATO:SOCIETA] sia Temi.La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza n. 74/2024, dopo avereespletata prova testimoniale, accoglieva parzialmente il gravame. Inparticolare, dichiarava la responsabilità del vettore e del subvettore per lamancata consegna del plico, qualificando l’inadempimento dei dueprofessionisti, tenuti ad una diligenza specifica, come connotato almenoda colpa grave, in ragione dell’accertata consegna del plico a soggettoprivo di qualsiasi collegamento con il destinatario; affermava che laresponsabilità del vettore si estendeva al fatto del subvettore, inapplicazione dell’art. 1228 c.c., dovendo il vettore rispondere dell’operatodei soggetti di cui si avvale nell’esecuzione della prestazione; escludevache la mancata indicazione del contenuto del plico o la carenza dellalettera di vettura potessero esonerare il vettore da responsabilità,rilevando, da un lato, l’assenza di nesso causale tra tali omissioni e losmarrimento e, dall’altro, la gravità del comportamento dell’incaricato allaconsegna che aveva interrotto ogni eventuale collegamento causale con lacondotte dei mittenti; accertava il grave inadempimento del vettore e, perl’effetto, dichiarava risolto il contratto di abbonamento intercorso con gliavvocati [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione della sommaresidua di euro 69,10; riconosceva, nei limiti delle risultanze istruttorie, ildanno patrimoniale subito dagli appellanti, liquidandolo per gli avvocati DiNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Caro nella misura di euro 1.326,06 e per gli [OSCURATO:PERSONA] nella misura dieuro 204,16, escludendo invece le ulteriori voci di danno non provate;condannava, per l’effetto, [OSCURATO:SOCIETA] e TEMI, in solido tra loro, alpagamento delle somme dovute a titolo risarcitorio e delle spese deldoppio grado di giudizio.[OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso affidato a duemotivi; hanno resistito con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], mentre TEMI haresistito con controricorso includente ricorso incidentale, basato su duemotivi. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONERicorso principale di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.l1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1683e 1693 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.1.1 Si imputa al giudice d’appello il non avere attribuito rilievo, ai finidell’esonero di responsabilità, al fatto del mittente (di cui all’art. 1693c.c.), al mancato rilascio della lettera di vettura con le specificazioni delcaso, alla carenza di indicazioni in ordine al contenuto e alla tipologia delplico, alla violazione del Regolamento GLS che vietava di inserirebanconote e valori bollati nei plichi; di qui, l’asserita violazione dell’art.1693 c.c., giacché in forza del suo dettato il mittente risponde tanto deidanni subiti dalla merce per fatto proprio, derivante dalla omissione oinesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità deidocumenti, quanto dei danni da lui causati e subiti da terzi o dal vettore(es. danneggiamento del mezzo di trasporto, sosta delle merci ecc.).Detta norma, inoltre, si configura come specificazione del principiogenerale di cui agli artt. 1206 e 1207, secondo comma, c.c., per cui ilcreditore versa in mora non solo quando rifiuta il pagamento offertogli, maanche quando omette di compiere il necessario per consentire al debitorel’adempimento, rispondendo in tal caso dei danni derivanti dal propriocomportamento, e si distingue dall’art. 1207 c.c. perché non richiede laNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026preventiva costituzione in mora del creditore (mora ex re), qualeconseguenza della violazione dell’obbligo di cooperare diligentemente,dichiarazione della natura e del contenuto del carico, all’adempimento.1.2 Il motivo è privo di consistenza.La Corte territoriale ha infatti proceduto ad una puntuale ricostruzione deifatti di causa, accertando in primo luogo che lo smarrimento del plico erariconducibile ad una condotta, se non dolosa, quantomeno connotata dacolpa grave dell’incaricato della consegna, il quale aveva attestato unrecapito mai avvenuto, indicando come consegnatario un soggetto deltutto estraneo e, anzi, inesistente al luogo di destinazione (p. 5);pertanto, le censure della ricorrente si risolvono nella inammissibilesollecitazione a una diversa ricostruzione del nesso causale, fondatasull’assunto che la mancata indicazione del contenuto del plico e l’assenzadella lettera di vettura avrebbero integrato il fatto del mittente, idoneo adesonerare il vettore da responsabilità. Tuttavia, la Corte d’appello haespressamente escluso la rilevanza causale di tali omissioni, rilevando chelo smarrimento non era dipeso dall’impossibilità di approntare cauteleadeguate in ragione della natura della cosa, ma da una condotta del tuttoanomala e deviante nell’esecuzione della consegna, consistente nella falsaogni collegamento causale tra la (eventuale) omissione delle indicazionispecifiche nella lettera di vettura, ben applicando l’insegnamento dellagiurisprudenza di questa Suprema Corte (v. Cass. 8 ottobre 1991 n.10533 e Cass. 7 ottobre 2010 n. 20808), per cui la mancata indicazioneda parte del mittente della natura, della quantità e del peso della merce,ai sensi dell’art. 1683 c.c., non esclude la responsabilità del vettore «semanchi ogni collegamento causale tra l’omissione o inesattezza delleindicazioni predette e il fatto che ha determinato la perdita della merce».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ne consegue che la decisione si è basata su un accertamento di fattosull’interruzione del nesso causale tra eventuali omissioni del mittente esull’evento dannoso non utilmente censurato sotto il profilo dellaviolazione di legge, non essendo stato indicato un vizio riconducibile alsindacato di legittimità.Né assume rilievo la questione relativa alla violazione del divieto dispedizione di valori che, quand’anche rilevante sotto il profilo contrattuale,non incideva sull’an della responsabilità, bensì atteneva, semmai, alladeterminazione del danno risarcibile. Quest’ultimo è un profilo che non èspecificamente devoluto con il motivo in esame, il quale non censura laliquidazione del danno operata dalla Corte territoriale, ma mira aescludere in radice la responsabilità del vettore, in contrasto conl’accertamento causale compiuto dal giudice di merito.2. Il secondo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt.106 e 269 c.p.c. nonché degli artt. 1292, 1299, 1683, 1700 e 2055 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1 La Corte d’appello avrebbe erroneamente affermato la responsabilitàsolidale del vettore e del subvettore e non avrebbe accolto la domanda dimanleva proposta nei confronti di quest’ultimo. In particolare, avrebbequalificato la fattispecie come ipotesi assimilabile al trasporto cumulativo,individuando una responsabilità in solido con TEMI, mentre la vicendaavrebbe integrato un’ipotesi di subtrasporto, caratterizzata dallastipulazione di un autonomo contratto tra vettore e subvettore, cui ilmittente sarebbe rimasto estraneo. Tale schema negoziale avrebbeescluso la sussistenza di un vincolo di solidarietà tra i vettori - nonessendo configurabile un rapporto obbligatorio solidale nei confronti delmittente - perché la responsabilità del subvettore operava esclusivamentenei confronti del vettore che lo aveva incaricato.Sotto ulteriore profilo, si lamenta che la Corte d’appello, affermando laresponsabilità solidale, avrebbe di fatto precluso l’accoglimento dellaNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026domanda di manleva dell’attuale ricorrente nei confronti del subvettore,domanda che presuppone l’autonomia dei rapporti contrattuali, e non unrapporto di regresso tra coobbligati solidali.2.2 Il motivo è infondato.2.2.1 Innanzitutto, è opportuno rilevare che il primo profilo di doglianza sifonda sull’assunto che con TEMI fosse stato stipulato un contratto disubtrasporto. Si tratta, però, di un presupposto affermato in manierameramente assertiva, e non supportato dall’indicazione degli elementinegoziali dai quali desumere l’esistenza di un autonomo rapportocontrattuale tra vettore e subvettore.La sentenza impugnata non si fonda, d’altronde, sulla qualificazione delrapporto in termini di subtrasporto ovvero di trasporto cumulativo, maindividua la responsabilità del vettore nell’applicazione dell’art. 1228 c.c.,valorizzando la condotta dell’incaricato alla consegna e la sua incidenzacausale nella perdita del plico. Ne consegue che la censura, purrichiamando principi in astratto corretti in tema di rapporti tra vettori,difetta di pertinenza rispetto alla ratio decidendi, risolvendosi nellapostulazione di una diversa ricostruzione del fatto e del titolo diresponsabilità, non riscontrabile nella motivazione della sentenzaimpugnata.2.2.2 Il secondo profilo di doglianza che attiene all’erroneo mancatoaccoglimento della domanda di manleva e di garanzia nei confronti diTEMI non tiene conto del fatto che, anche nell’ipotesi di responsabilità deldebitore per fatto dell’ausiliario ai sensi dell’art. 1228 c.c., è configurabilela responsabilità solidale tra il debitore e l’autore immediato del dannosel’evento lesivo è imputabile a più soggetti, pur in base a titoli diversi.Invero, principio consolidato è che la responsabilità del debitore per fattodell’ausiliario ex art. 1228 è sì responsabilità “per fatto proprio”, ma ècompatibile con la responsabilità dell’autore immediato del danno e,quindi, con la solidarietà verso il danneggiato, perché l’obbligazioneNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026risarcitoria sorge dall’unicità dell’evento dannoso imputabile a più soggettianche qualora uno dei condebitori risponda per il fatto dell’autoreimmediato (v. Cass. 2 ottobre 2025 n. 26575). L’art. 1228 è norma checonfigura sempre una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta perfatto proprio e non per fatto altrui, fondata sui "fatti dolosi o colposi" degliausiliari, la quale trova giustificazione nell'assunzione del rischio per idanni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzinell'adempimento della propria obbligazione contrattuale. Il positivoaccertamento della responsabilità del vettore ex art. 1228 postula,pertanto, l'accertamento del fatto colposo del subvettore ausiliario, ossiaun illecito colpevole dell'autore immediato del fatto (così Cass. 14 maggio2006 n. 12362), in assenza del quale non è ravvisabile alcunaresponsabilità contrattuale del vettore, debitore della prestazione, neiconfronti del cliente.L'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannosoimputabile a più soggetti si determina non solo in forza del concorsoefficiente delle plurime condotte (attive e/o omissive) nella produzione deldanno, ma anche allorquando un soggetto risponda, come nella specie,per il fatto dell'autore immediato del danno, giacché la solidarietà nonrichiede la partecipazione di tutti i coautori alla esecuzione materiale delfatto contrario alla legge, ma solo che tale fatto sia ad essi imputabile(Cass. 13 agosto 1980 n. 4926; Cass. 18 marzo 2005 n. 5971).È opportuno rilevare che sul presupposto stesso della solidarietà ex delictodi cui all’art. 2055 c.c.., cioè del “fatto dannoso” imputabile a più persone,il dato normativo non consente di identificare in modo immediato se taleunitarietà debba essere riferita all’evento di danno ovvero alleconseguenze dannose; ed è proprio tale ambiguità ad aver alimentatoopzioni ricostruttive non sempre coerenti sul piano sistematico.Una lettura maggiormente aderente alla struttura dell’illecito civile e alladistinzione, ormai acquisita nella giurisprudenza di questa Suprema Corte,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026tra causalità materiale e causalità giuridica (Cass., Sez. Un., 11 gennaio2008 n. 576), ha indotto, tuttavia, a ritenere che, in presenza di condotteautonome e non coordinate, il presupposto della solidarietà non possaarrestarsi al solo piano dell’evento lesivo (danno-evento), ma debbaessere individuato sul diverso e più rilevante piano delle conseguenzepregiudizievoli (danno-conseguenza).Invero, il fatto che una pluralità di condotte incida sul medesimo bene ointeresse giuridico non è di per sé sufficiente a fondare una responsabilitàsolidale, poiché l’unitarietà dell’evento lesivo non implica necessariamentel’unitarietà del danno risarcibile. È, invece, la convergenza causale versole medesime conseguenze dannose a giustificare il trattamento unitariosul piano obbligatorio, dato che è solo in tale ipotesi che si realizza quellasituazione di indivisibilità del pregiudizio che legittima la pretesa deldanneggiato all’integrale ristoro nei confronti di ciascun corresponsabile.Ne deriva che la solidarietà non ricorre per il solo fatto che le condotteconcorrenti insistano sul medesimo “evento”, ma soltanto quando esseconcorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamentedistinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loroincidenza: evenienza che — come emerge dal secondo comma dell’art.2055 c.c. — rileva esclusivamente ai fini del regresso interno e non incidesul vincolo solidale nel rapporto esterno (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2022n. 13143).Ex adverso, deve escludersi la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di unmedesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogoa esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili, e non per la diversaentità del danno - circostanza irrilevante - ma in ragione della loro distintaidentità causale; ipotesi nella quale difetta quel requisito di unitarietà deldanno-conseguenza che solo consente di ricondurre le diverseresponsabilità a un medesimo rapporto obbligatorio solidale. In tal sensosi è espressa anche la più recente giurisprudenza di legittimità,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026affermando che si esula dall’ambito applicativo dell’art. 2055 c.c. inpresenza di una pluralità di condotte causative di danni autonomamenteidentificabili (Cass. 15 ottobre 2024 n. 26736).Detta impostazione, oltre a trovare coerenza nella distinzione tra causalitàmateriale ed imputazione delle conseguenze risarcibili - valorizzata, tra lealtre, da Cass. 21 luglio 2011 n. 15991 e ribadita da Cass. 11 novembre2019 n. 28986 -, consente di evitare esiti distorsivi, nei quali la meracomunanza dell’evento lesivo giungerebbe per attrarre nel regime dellasolidarietà fattispecie caratterizzate, in realtà, da una pluralità di danni traloro ontologicamente distinti.Tanto precisato sul piano dei principi, deve osservarsi che, nel caso dispecie, l’accertamento operato dal giudice di merito depone univocamentenel senso che i diversi contributi causali accertati, pur riferibili a soggettidistinti, hanno concorso alla produzione delle medesime conseguenzepregiudizievoli; il che costituisce un argomento ulteriore per disattenderele censure della ricorrente.Quanto al profilo della manleva, la domanda di manleva nei terminiprospettati dalla ricorrente è incompatibile con l’accertamento di unaresponsabilità concorrente (o comunque non esclusiva) in capo alchiamato, perché la manleva presuppone, sul piano interno, unaimputazione della responsabilità dell’evento dannoso al garante. Ladisciplina dei rapporti interni tra coobbligati solidali opera invecetipicamente attraverso il regresso, secondo criteri di riparto che noncoincidono con l’esclusione della responsabilità di uno dei coobbligati.Si è infatti da tempo chiarito che l’obbligo di manleva non si inscrive nelloschema del regresso tra condebitori solidali, ma trae origine da unrapporto distinto e autonomo, con la conseguenza che esso non èsoggetto alla disciplina propria del regresso. Così si è affermato che«l’obbligo del subvettore di manlevare il vettore, condannato in solido alrisarcimento del danno verso il destinatario, discende da un rapportoNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026distinto, e non da regresso tra debitori solidali, sicché esso si sottrae alledisposizioni dell’art. 1310, ultimo comma, cod. civ.» (Cass. 10 dicembre1991 n. 13281).La distinzione tra regresso e manleva è di natura strutturale e funzionale,giacché «l’azione di regresso tra condebitori solidali, fondata sull’art.2055, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento della responsabilitàconcorrente dei danneggianti, mentre la chiamata del terzo in garanzia ola domanda di manleva è diretta ad escludere la responsabilità delchiamante, trasferendola sul terzo» (Cass. 7 novembre 2023 n. 30952).Nello stesso senso si ha ribadito che «l’azione di regresso opera nei solirapporti interni tra coobbligati solidali, consentendo a chi abbia adempiutodi recuperare dagli altri la parte eccedente la propria quota, determinatain base alla gravità delle rispettive colpe» (Cass. 13 maggio 2021 n.12957).Quanto alla manleva, la giurisprudenza ne sottolinea l’autonomia causale,affermando che il patto di manleva «costituisce un contratto atipico dalquale scaturisce l’obbligo del manlevante di tenere indenne il manlevatodalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi eventuali», con laconseguenza che il relativo diritto «sorge solo con il pagamento effettuatodal manlevato e si atteggia quale diritto di rivalsa e non di regresso»(Cass. 1 dicembre 2021 n. 37709).Ancora, con riferimento al piano processuale, si è affermato che ladomanda di manleva «conserva natura autonoma e ordinaria, distintadalle domande proposte nel giudizio principale», evidenziando così ladiversità rispetto al regresso quale fenomeno interno alla solidarietà(Cass. 12 febbraio 2024, n. 3793).In conclusione, entrambi i motivi del ricorso principale non presentanoalcuna fondatezza.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1683e 1693 c.c., imputando al giudice d’appello di non avere attribuito decisivorilievo al fatto del mittente ai fini dell’esonero o della limitazione dellaresponsabilità del vettore e, a fortiori, del subvettore.Si sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare cheil plico era stato affidato al vettore senza alcuna indicazione sulla suanatura, sul contenuto e sul valore; non era stata redatta una lettera divettura idonea a documentare tali elementi, che i mittenti avevanoinserito nel plico denaro contante e valori bollati, in violazione dellecondizioni generali di trasporto. Ciò avrebbe determinato, secondo ladisciplina degli artt. 1683 e 1693 c.c., l’esonero del vettore per i danniderivanti dalla perdita della cosa trasportata, non avendogli consentitol’adozione di cautele specifiche.4. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle normeche governano il rapporto di subtrasporto e la responsabilità delsubvettore, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato la suacorresponsabilità e ne ha disposto la condanna in solido con il vettore.Si imputa al giudice d’appello di avere erroneamente ritenuto che ilsubvettore possa rispondere direttamente nei confronti del mittente,affermando una responsabilità solidale tra vettore e subvettore, laddove,secondo la prospettazione della ricorrente incidentale, il subtrasporto dàluogo a due distinti rapporti contrattuali, tra loro collegati ma autonomi,uno tra mittente e vettore e l’altro tra vettore e subvettore, conconseguente estraneità del mittente al secondo rapporto.Si sostiene che, in tale schema, l’eventuale responsabilità per la perditadel plico non può che gravare, nei confronti del mittente, sul vettoreoriginario, il quale resta l’unico obbligato all’adempimento dellaprestazione contrattuale, rispondendo anche dell’operato dei propriNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026ausiliari, mentre il subvettore non è titolare di alcun rapporto diretto con ilmittente e non può essere chiamato a rispondere nei suoi confronti.Si asserisce, altresì, che la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che lo smarrimento del plico, ove non imputabile al fatto delmittente, sarebbe comunque da ricondurre alla condotta del vettore cheaveva accettato la spedizione senza le necessarie indicazioni, precludendocosì anche al subvettore la possibilità di adottare adeguate cautele.La censura è pertanto investe la sentenza d’appello laddove ha accertatola responsabilità del subvettore nei confronti dei mittenti, ha disposto lacondanna di TEMI in solido con il vettore al risarcimento dei danni e haincluso il subvettore nella statuizione sulle spese di lite.5. Va preliminarmente osservato che il ricorso incidentale èespressamente qualificato come condizionato.Tale qualificazione, tuttavia, non corrisponde all’effettivo contenuto deimotivi in quanto, mentre il primo motivo la rispetta giacché si limita asostenere, proprio in linea con il ricorso principale, erroneità dellasentenza per non avere ritenuto sussistente il fatto del mittente (v. supra,§ 1), il secondo motivo è volto, invece, a ottenere in ogni caso la riformadella decisione nella parte in cui ha affermato la responsabilità dellaricorrente incidentale e ne ha disposto la condanna in solido con il vettore.Ne consegue che detto secondo motivo presenta carattere autonomo e vaesaminato.6. Tale censura è infondata.La Corte territoriale non ha, invero, fondato la responsabilità delsubvettore sull’esistenza di un rapporto contrattuale diretto con i mittenti,né ha operato una qualificazione della fattispecie in termini di trasportocumulativo o di subtrasporto; ha piuttosto accertato, con valutazione difatto non censurabile in sede di legittimità, che la perdita del plico eracausalmente riconducibile alla condotta dell’incaricato alla consegnaoperante nell’ambito dell’organizzazione del subvettore, il quale avevaNumero registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026di collegamento con il destinatario. Per questo il giudice d’appello haricondotto la responsabilità del vettore nell’alveo dell’art. 1228 c.c., inquanto fondata sull’utilizzazione, nell’adempimento dell’obbligazionecontrattuale, dell’opera del subvettore che aveva generato l’eventodannoso. Ne consegue che la condanna in solido del vettore e delsubvettore non si è fondata sull’esistenza di un unico rapporto obbligatoriocontrattuale nei confronti del mittente, ma sull’unicità dell’evento dannosoimputabile a più soggetti.Il motivo va dunque disatteso.7. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale sono infondati.Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate, vista la reciprocasoccombenza, tra ricorrente principale e ricorrente incidentale. Laricorrente principale e quella incidentale sono condannate, in solido per incomune interesse nei suoi confronti, a rifondere invece le spese aicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA], nella misura indicata in dispositivo.8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, didà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento daparte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale; compensa le spese trala ricorrente principale e la ricorrente incidentale; condanna in solido laricorrente principale e la ricorrente incidentale a rifondere aicontroricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le spese, che liquidain euro 2.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spesegenerali in misura del 15 % ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9760/2024Numero sezionale 1872/2026Numero di raccolta generale 17107/2026Data pubblicazione 31/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrenteprincipale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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