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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00628/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 13 luglio 2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di quella stessa città, in data 7 novembre 2017, limitatamente all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007.

2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], personalmente, articolando due motivi, con i quali, per un verso, denuncia vizi motivazionali, relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e nella massima estensione; per altro verso, sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost..

3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato.

Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011).

L'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende, invero, ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato.

La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen..

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] n ario P Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 13 luglio 2020, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di quella stessa città, in data 7 novembre 2017, limitatamente all'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 6 cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007. 2. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], personalmente, articolando due motivi, con i quali, per un verso, denuncia vizi motivazionali, relativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e nella massima estensione; per altro verso, sollecita questa Corte a sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost.. 3. Assume rilievo preliminare e assorbente la considerazione che il ricorso è stato personalmente sottoscritto dall'imputato e da lui presentato. Il diritto vivente ha statuito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Questa Corte, oltretutto, ha già riconosciuto come manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272011). L'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende, invero, ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato. La rilevata causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] n ario P Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 00628/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris