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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 30352/2026

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inanza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di Astivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 9 gennaio 2026, il Tribunale di Asti, qualegiudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazionetra i reati di cui alle seguenti sentenze:1) sentenza n. 1060/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze,irrevocabile il 10 giugno 2020, di condanna per il reato di furto in abitazione,commesso l’8 agosto 2019 in [OSCURATO:PERSONA] (n. 7 del casellario giudiziale);2) sentenza n. 133/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 17novembre 2021, di condanna per vari reati di furto aggravato e furto inabitazione, commessi tra febbraio e luglio 2019 in vari luoghi (n. 9 del casellariogiudiziale);3) sentenza n. 5073/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, irrevocabileil 5 aprile 2023, di condanna per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale elesioni, commessi in Alessandria il 29 e il 30 dicembre 2021 (n. 12 del casellariogiudiziale);4) sentenza n. 6852/2023 emessa dalla Corte d’appello di Torino,irrevocabile il 12 gennaio 2014, di condanna per cinque furti in abitazionecommessi in vari luoghi dal 3 al 7 dicembre 2021, tra i quali è stata riconosciutala continuazione interna (n. 13 del casellario giudiziale);5) sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torino, irrevocabileil 12 marzo 2024, di condanna per il reato di rapina, commesso il 26 novembre2021 in Castagnito;6) sentenza n. 1171/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torino,irrevocabile il 3 dicembre 2024, di condanna per i delitti di rapina e lesionipersonali, commessi il 28 novembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA], tra i qualinon è stato riconosciuto il vincolo della continuazione interna (n. 15 del casellariogiudiziale);7) sentenza n. 4897/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano,irrevocabile il 10 dicembre 2024, di condanna per due furti in abitazione,commessi il 10 e il 20 novembre 2021 (n. 19 del casellario giudiziale);8) sentenza n. 798/2025 emessa dal Tribunale di Asti, irrevocabile il 7settembre 2025, di applicazione della pena su richiesta delle parti per un delittodi tentato furto in abitazione commesso nel dicembre 2021 (n. 21 del casellariogiudiziale).In particolare, il G.E. ha ritenuto di poter applicare la disciplina dellacontinuazione limitatamente ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4), 5), 7) e 8).Invero, già l’ordinanza del 19 giugno 2024 della Corte d’appello di Torino avevariconosciuto il medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto dei provvedimentidi cui ai punti nn. 3 e 5, trattandosi di rapine e furti in abitazione commessi inprevalenza nella provincia di Alessandria in un arco temporale molto ristretto (tranovembre e dicembre 2021).

Anche i fatti giudicati con le sentenze nn. 4, 7 sicollocano nel medesimo lasso temporale e si caratterizzano per le modalità dellacondotta, sicché appare evidente, ad avviso del giudicante, la riconducibilità ditutte le suddette violazioni ad una ideazione unitaria.Per quanto concerne, invece, i fatti di cui ai provvedimenti sub 1) e 2), ilconsiderevole lasso temporale intercorrente tra la loro commissione e quelladegli altri agiti criminosi (da un lato estate 2019 e dall’altro inverno 2021) nonconsentirebbe di ravvisare un medesimo disegno criminoso.Con riferimento, poi, al reato di rapina oggetto della sentenza di cui al punton. 6, il decidente ha ritenuto ostativo al riconoscimento della continuazione lacircostanza che, con la medesima pronuncia, v’è stata anche condanna per ilreato di lesioni e i due delitti non sono stati unificati ex art. 81 cod. pen.2.

Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché vizio dimotivazione, per avere il decidente escluso il vincolo della continuazione conriferimento ai reati oggetto della sentenza sub 6).Trattasi, invero, di condanna per una rapina impropria aggravata e un reatodi lesioni, commessi nel medesimo ambito spazio-temporale dei fatti criminosiper cui è stato riconosciuto il beneficio de quo.Il fatto che il giudice della cognizione non abbia riconosciuto la continuazioneinterna tra i reati non rappresenta un ostacolo al riconoscimento dellacontinuazione da parte del giudice dell’esecuzione, il quale avrebbe anche potutoapplicare l’istituto in parola con riferimento al solo reato di rapina, non essendovialcuna impossibilità di procedere in tal senso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2.

La prospettazione coltivata con il ricorso (unificazione con le altreviolazioni di uno solo dei reati oggetto della sentenza di cui al punto n.6, quellodi rapina) è diversa rispetto a quella coltivata con l’istanza, nel senso che ladomanda iniziale era di riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra tuttele violazioni oggetto dei distinti giudizi.Rispetto alla domanda iniziale il provvedimento è ineccepibile, atteso cheil mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione (tra ilreato di rapina e quello di lesioni) rende impossibile la unificazione in sedeesecutiva, atteso quanto espressamente previsto dall’art. 671, comma 1, cod.proc. pen.La mutatio libelli operata direttamente in sede di ricorso non è valutabileda parte di questa Corte, il che determina il rigetto del ricorso, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza del 09/01/2026 del TRIBUNALE di Astivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] hachiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 9 gennaio 2026, il Tribunale di Asti, qualegiudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazionetra i reati di cui alle seguenti sentenze:1) sentenza n. 1060/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Firenze,irrevocabile il 10 giugno 2020, di condanna per il reato di furto in abitazione,commesso l’8 agosto 2019 in [OSCURATO:PERSONA] (n. 7 del casellario giudiziale);2) sentenza n. 133/2021 emessa dal Tribunale di Pistoia, irrevocabile il 17novembre 2021, di condanna per vari reati di furto aggravato e furto inabitazione, commessi tra febbraio e luglio 2019 in vari luoghi (n. 9 del casellariogiudiziale);3) sentenza n. 5073/2022 emessa dal Tribunale di Alessandria, irrevocabileil 5 aprile 2023, di condanna per i reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale elesioni, commessi in Alessandria il 29 e il 30 dicembre 2021 (n. 12 del casellariogiudiziale);4) sentenza n. 6852/2023 emessa dalla Corte d’appello di Torino,irrevocabile il 12 gennaio 2014, di condanna per cinque furti in abitazionecommessi in vari luoghi dal 3 al 7 dicembre 2021, tra i quali è stata riconosciutala continuazione interna (n. 13 del casellario giudiziale);5) sentenza n. 415/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torino, irrevocabileil 12 marzo 2024, di condanna per il reato di rapina, commesso il 26 novembre2021 in Castagnito;6) sentenza n. 1171/2024 emessa dalla Corte d’appello di Torino,irrevocabile il 3 dicembre 2024, di condanna per i delitti di rapina e lesionipersonali, commessi il 28 novembre 2021 in [OSCURATO:PERSONA], tra i qualinon è stato riconosciuto il vincolo della continuazione interna (n. 15 del casellariogiudiziale);7) sentenza n. 4897/2024 emessa dalla Corte d’appello di Milano,irrevocabile il 10 dicembre 2024, di condanna per due furti in abitazione,commessi il 10 e il 20 novembre 2021 (n. 19 del casellario giudiziale);8) sentenza n. 798/2025 emessa dal Tribunale di Asti, irrevocabile il 7settembre 2025, di applicazione della pena su richiesta delle parti per un delittodi tentato furto in abitazione commesso nel dicembre 2021 (n. 21 del casellariogiudiziale).In particolare, il G.E. ha ritenuto di poter applicare la disciplina dellacontinuazione limitatamente ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4), 5), 7) e 8).Invero, già l’ordinanza del 19 giugno 2024 della Corte d’appello di Torino avevariconosciuto il medesimo disegno criminoso tra i fatti oggetto dei provvedimentidi cui ai punti nn. 3 e 5, trattandosi di rapine e furti in abitazione commessi inprevalenza nella provincia di Alessandria in un arco temporale molto ristretto (tranovembre e dicembre 2021). Anche i fatti giudicati con le sentenze nn. 4, 7 sicollocano nel medesimo lasso temporale e si caratterizzano per le modalità dellacondotta, sicché appare evidente, ad avviso del giudicante, la riconducibilità ditutte le suddette violazioni ad una ideazione unitaria.Per quanto concerne, invece, i fatti di cui ai provvedimenti sub 1) e 2), ilconsiderevole lasso temporale intercorrente tra la loro commissione e quelladegli altri agiti criminosi (da un lato estate 2019 e dall’altro inverno 2021) nonconsentirebbe di ravvisare un medesimo disegno criminoso.Con riferimento, poi, al reato di rapina oggetto della sentenza di cui al punton. 6, il decidente ha ritenuto ostativo al riconoscimento della continuazione lacircostanza che, con la medesima pronuncia, v’è stata anche condanna per ilreato di lesioni e i due delitti non sono stati unificati ex art. 81 cod. pen.2. Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché vizio dimotivazione, per avere il decidente escluso il vincolo della continuazione conriferimento ai reati oggetto della sentenza sub 6).Trattasi, invero, di condanna per una rapina impropria aggravata e un reatodi lesioni, commessi nel medesimo ambito spazio-temporale dei fatti criminosiper cui è stato riconosciuto il beneficio de quo.Il fatto che il giudice della cognizione non abbia riconosciuto la continuazioneinterna tra i reati non rappresenta un ostacolo al riconoscimento dellacontinuazione da parte del giudice dell’esecuzione, il quale avrebbe anche potutoapplicare l’istituto in parola con riferimento al solo reato di rapina, non essendovialcuna impossibilità di procedere in tal senso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.2. La prospettazione coltivata con il ricorso (unificazione con le altreviolazioni di uno solo dei reati oggetto della sentenza di cui al punto n.6, quellodi rapina) è diversa rispetto a quella coltivata con l’istanza, nel senso che ladomanda iniziale era di riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra tuttele violazioni oggetto dei distinti giudizi.Rispetto alla domanda iniziale il provvedimento è ineccepibile, atteso cheil mancato riconoscimento della continuazione interna in sede di cognizione (tra ilreato di rapina e quello di lesioni) rende impossibile la unificazione in sedeesecutiva, atteso quanto espressamente previsto dall’art. 671, comma 1, cod.proc. pen.La mutatio libelli operata direttamente in sede di ricorso non è valutabileda parte di questa Corte, il che determina il rigetto del ricorso, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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