CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 36869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto dichiararsi l'estinzione, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. del reato oggetto della sentenza pronunciata dal Tribunale di Ravenna in data 1.2.2016 (irrevocabile il 24.2.2016) con la quale era stato condannato alla pena di mesi 5 e giorni 5 di reclusione.2. Avverso tale ordinanza il difensore del Dalmonte ha proposto ricorso per cassazione svolgendo un unico motivo di censura con il quale deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va qualificato come opposizione. 2. In relazione alla dichiarazione di estinzione del reato e della pena, l'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice dell'esecuzione decide senza formalità, secondo la procedura prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso il relativo provvedimento è previsto che il pubblico ministero, l'interessato e il difensore possono proporre opposizione dinanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, in tal modo introducendosi una fase procedimentale da svolgersi con l'osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa, secondo lo schema definito dall'art. 666 cod. proc. pen. (fra molte, Sez. 5, n. 1235 del 20/9/2002, dep. 14/1/2003, Lucci, Rv. 2231265ez. 1, n. 1439 del 5/3/1996, Kandian, Rv. 204310 - 01; Sez. 1, n. 1106 del 4/3/1994, P.M. in proc. Magarotto, Rv. 196874). Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, avverso 14t4r,IS() provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., come nel caso di specie, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen., è data solo la facoltà di proporre opposizione. In caso contrario, infatti, ove si riconoscesse la ricorribilità diretta per cassazione, il ricorrente sarebbe privato della fase della rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, diversamente dal giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è quello deputato a prendere in esame tutte le questioni che l'interessato non è stato in grado di sottoporre nella prima istanza di merito, in una materia in relazione alla quale il legislatore ha previsto la fase dell'opposizione proprio per la sua peculiarità (Sez. 1, n. 11239 del 03/03/2020, Dashi, Rv. 278854 - 01 Sez. 1, n. 25226 del 13/3/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01; Sez. 1, n. 37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508).3. L'impugnazione va, pertanto, qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro quale giudice dell'esecuzione. PQM Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2023.