CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 37596/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2019 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dei 16 dicembre 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di anni tre di reclusione e alle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del D.igs. n. 74 del 2000, per i reati di cui: al capo A) dell'imputazione (art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, con sede in Teverola, esercente attività di fabbricazione di materie plastiche, deteneva presso la relativa sede a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria e contabilizzava ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'IRAP e di quella sui redditi per l'anno di imposta 2011,1a fattura n. 864 dell'importo di euro 17.787,00 più IVA per euro 3.735,27, emessa dalla società [OSCURATO:PERSONA], attestante operazioni commerciali inesistenti, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di decurtare il relativo costo non sostenuto dalle dichiarazioni IVA, imposte dirette e IRAP; al capo B) (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Teverola, esercente attività di fabbricazione di materie plastiche, al fine di consentire a terzi - in species alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.i, con sede legale in Romania - l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emetteva le fatture nn. 230/2011, 231/2011, 232/2011, 1649/2011, 1652/2011, 1655/2011, 1656/2011, 1892/2011, 1893/2011, 1894/2011, 1895/2011, 1896/2011 e 2305/2011 di importo complessivo pari ad euro 295.869,82, per operazioni soggettivamente inesistenti; al capo C) (art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000), perché, in qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede in Teverola, esercente attività di fabbricazione di materie plastiche, al fine di consentire a terzi - in species alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede legale in Romania - l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, emetteva le fatture nn. 331/2012, 332/2012, 333/2012, 820/2012, 985/2012, 1017/2012, 1037/2012, 1038/2012 e 1054/2012 di importo complessivo pari ad euro 295.869, per operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione degli artt. 191 e 493, comma 3, cod. proc. peri. ; per avere la Corte d'appello ritenuto presente, mediante tacito assenso; il consenso della difesa funzionale all'acquisizione al fascico!o dei dibattimento della comunicazione di notizia di reato della Guardia di Finanza di Vercelli del 18/11/2013, contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero. La ricorrente, sul rilievo che tale comunicazione di notizia di reato costituisce un atto ripetibile, in quanto contiene una mera descrizione di attività di indagine suscettibile di essere fflustrata nel corso del dibattimento, evidenzia la necessità che il consenso della parte funzionale alla sua acquisizione al fascicolo dei dibattimento venga manifestato in modo espresso e inequivoco. La difesa - al contrario di quanto ritenuto dalla Corte territoriale - afferma di aver prestato all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il suo esplicito consenso esclusivamente per la rinuncia all'esame degli altri testi dell'accusa, dopo l'escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], e non anche per la acquisizione della comunicazione di notizia di reato al fascicolo del dibattimento, avendo al contrario esplicitato il suo diniego. Inoltre, censura la motivazione della Corte d'appello, secondo cui l'avvenuto esame del teste [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze della informativa, insieme alla rinuncia ad escutere gli altri testi sui medesimi profili, configurerebbe un disinteresse della difesa ad escludere dal fascicolo del dibattimento la suddetta comunicazione di notizia di reato. La difesa, dunque, lamenta l'illegittimità dell'acquisizione di tale atto di indagine in mancanza del suo consenso esplicito e la conseguente inutilizzabilità della prova emersa. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano il vizio di motivazione e il travisamento della prova, in relazione al capo A) dell'imputazione, per avere la Corte d'appello affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, ignorando il decisivo dato probatorio del mancato pagamento della fattura in oggetto. A parere della difesa, la Corte territoriale, limitandosi a rilevare esclusivamente la natura di cartiera della società emittente della fattura, la Eurotrading, travisa la relazione del consulente tecnico di parte [OSCURATO:PERSONA], in cui emerge che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui l'imputata è legale rappresentante, non ha pagato tale fattura e ha richiesto, mediante raccomandata, l'emissione della nota di credito alla Eurotrading. Tale raccomandata, secondo la difesa, comprova la circostanza del mancato pagamento della fattura da parte dell'imputata, che determina l'assenza del profitto illecito della società cartiera e, dunque, la mancanza di un contributo al meccanismo di frode carosello da parte dell'imputata. 2.3. Con un terzo motivo di doglianza, si lamenta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati di cui ai capi B) e C) dell'imputazione. A parere della difesa, la Corte d'appello ha ritenuto responsabile l'imputata stessa dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti, negli anni 2011 e 2012, a favore della società cartiera, [OSCURATO:PERSONA], riferibile a [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a riprodurre integralmente i passi della sentenza di primo grado, senza soffermarsi su alcuno dei motivi di appello. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione, per essersi la Corte territoriale limitata a richiamare asetticamente la motivazione della sentenza di primo grado, nel rigettare i motivi di appello, perpetrando il medesimo errore di diritto. In species, la difesa censura l'errato utilizzo, da parte di entrambi i giudici di merito, del parametro dell'intensità del dolo ex art. 133 cod. pen. in relazione al numero e all'importo delle fatture. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di impugnazione - con cui si lamentano la violazione degli artt. 191 e 493, comma 3, cod. proc. pen., in ordine alla illegittima acquisizione della comunicazione di notizia di reato al fascicolo del dibattimento in mancanza di esplicito consenso della difesa - è inammissibile 1.1.1. La doglianza della difesa sull'assenza di consenso all'acquisizione al fascicolo del dibattimento deil'informativa che, essendo un atto ripetibile in dibattimento, richiederebbe necessariamente la manifestazione esplicita e univoca di un assenso della parte, è manifestamente infondata. È sufficiente richiamare la motivazione della Corte d'appello che, in primis, ha osservato - al contrario di quanto dedotto dalla difesa - che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito dell'esame del teste della Guardia di Finanza, [OSCURATO:PERSONA], la difesa, esplicitamente interpellata, ha prestato il suo consenso alla richiesta del Pubblico Ministero di acquisizione della informativa dei 18/11/2013, su cui il teste aveva appena riferito, restando silente anche nel momento successivo dell'adozione del provvedimento formale di acquisizione dell'atto di indagine ai fascicolo del dibattimento. In secundis, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che I consenso della parte può essere espresso anche mediante tacito assenso, come nel caso di specie, risultando del tutto incompatibile con un diniego il silenzio serbato sia a fronte dell'espressa richiesta del giudice che del successivo provvedimento di acquisizione. Tale motivazione risulta, oltre che priva di vizi di illogicità e contraddittorietà, conforme agli insegnamenti di questa Corte, secondo cui il consenso delle parti all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l'assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest'ultima sia incompatibile con una volontà contraria (Sez. 4, n. 4635 del 15/01/2020; Sez. 5, n. 15624 del 15/12/20, dep. 15/04/2015; Sez. 3, n. 1727 dei 11/11/2014, dep. 15/01/2015). 1.1.2. La doglianza della difesa sull'illegittimità dell'acquisizione dell'informativa al fascicolo del dibattimento, in mancanza di consenso esplicito, risulta altresì generica in relazione all'ulteriore motivazione della sentenza impugnata, espressa per rigettare il medesimo motivo di appello, che la difesa travisa e censura in termini non chiari. In particolare, la Corte d'appello ha osservato che, a prescindere dalla sussistenza del consenso della parte, la precedente escussione del teste Praticò proprio sulle stesse circostanze riportate nell'informativa, insieme alla espressa rinuncia anche della difesa all'esame di ulteriori testi sulle medesime circostanze, esplicita la concreta mancanza di interesse della difesa a escludere dal materiale probatorio la suddetta informativa, della quale, nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era appena dibattuto in contraddittorio, senza che emergessero in sede di controesame difformità o incongruenze tra il narrato del teste e l'informativa stesa. La difesa non contesta specificatamente tale ratio decidendi, limitandosi a ribadire in termini puramente assertivi !a mancanza di un suo consenso esplicito, ripetendo di avere manifestato al contrario un espresso dissenso all'acquisizione dell'informativa al fascicolo del dibattimento. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - con il quale si deducono il vizio di motivazione e il travisamento della prova, in ordine all'omessa valutazione del dato probatorio del mancato pagamento della fattura di cui ai capo A) da parte dell'imputata - è parimenti inammissibile. 1.2.1. La doglianza è basata su censure apodittiche e formulate in modo non specifico, in relazione ai lamentato travisamento della prova, consistente nella relazione del consulente tecnico, sui mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui !Imputata è iegaie rappresentante, della fattura emessa dalla Eurotrading. Ma !a difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata che, in ordine alla penale responsabilità dell'imputata per il reato di cui all'art. 2 del Digs. n. 74 del 2000, risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove evidenzia che la società Eurotrading, apparente emittente della fattura, risulta essere senza alcun dubbio società cartiera, in quanto - come emerge dagli accertamenti operati dalla Guardia di Finanza di Vercelli - è priva di strutture, depositi, mezzi ed è esistente solo sui dati cartacei al fine esclusivo di creare false fatture, per consentire il meccanismo della cd. frode carosello. La Corte territoriale osserva, altresì, che l'accertamento della natura cartiera della Eurotrading è corroborato dalle dichiarazioni confessorie rese dal titolare della stessa, [OSCURATO:PERSONA], che riferiva come anche altre società a lui riconducibili - rilevanti per i capi B) e C) dell'imputazione - fossero società prive di strutture operative, di depositi per io stoccaggio della merce e di dipendenti. La difesa non contesta la natura fittizia dell'operazione per la quale è stata emessa la fattura n. 864, contabilizzata dall'imputata ai fini dell'IVA, TRAP e dell'imposta sui redditi, né la natura cartiera della società emittente della medesima, limitandosi a formulare asserzioni generiche sulla richiesta della nota di credito da parte dell'imputata mediante raccomandata, la quale dimostrerebbe il mancato pagamento della fattura in oggetto. 1.2.2. La censura della difesa secondo cui i! mancato pagamento della fattura risulta essere decisivo ai fini della integrazione dei reato contestato nel capo A) dell'imputazione, in quanto non risulta che l'imputata abbia contribuito al meccanismo di frode carose-lio, in assenza del profitto illecito della società cartiera, è anche manifestamente infondata. Deve rilevarsi che il pagamento della fattura non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie criminosa ex art. 2 del Digs. n. 74 del 2000, e che l'asserzione difensiva relativa alla raccomandata, con cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.!, richiedeva l'emissione della nota di credito alla Eurotrading, valevole come riprova dei mancato pagamento della fattura, è irrilevante ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. La mera richiesta, mediante raccomandata, di nota di credito non determina il venir meno della esposizione in contabilità della fattura relativa ad operazione inesistente. Dunque la circostanza, asserita genericamente dalla difesa, del mancato pagamento della fattura da parte dell'imputata, è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato e, anzi, configura un ulteriore indizio della natura fittizia dell'operazione commerciale, 1.3. Il terzo motivo di doolianza - con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati di cui ai capi 6) e C) dell'imputazione - è inammissibile per genericità. La difesa non prende in considerazione la motivazione della Corte d'appello, che risulta del tutto corretta neila parte in cui evidenzia come risulti certo che le fatture degli anni 2011 e 2012, indicate nell'imputazione, emesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.i. nei confronti della Carlo impex s.r.I., facente capo a [OSCURATO:PERSONA], siano tutte false, in quanto attinenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, essendo preordinate a inscenare una vendita comunitaria, attraverso una formale triangolazione. La Corte d'appello osserva, invero, che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha mai effettuato alla [OSCURATO:PERSONA] sri. alcuna vendita di merci, in quanto quest'ultime non erano mai entrate in Romania ove !a società ha sede formale - ma, rimanendo nel territorio italiano, venivano smistate, attraverso depositi amministrati da società !ogistiche, ai reali acquirenti italiani. Infine, la Corte d'appello sottolinea che non vi è alcun dubbio circa la consapevolezza dell'imputata, legale rappresentate della [OSCURATO:PERSONA] s.r.i., di emettere false fatturazioni in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., posto che questa società risultava priva di strutture aziendali ove poter ricevere la merce - essendo comprovata la sua natura cartiera - e posto che, come appare evidente dalla lettura delle fatture stesse, tale merce, ancorché formalmente destinata alla ditta estera, veniva consegnata in Italia, su indicazione della società mittente. 1.4. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deducono !a violazione dell'art.133 cod. pen. e il difetto di motivazione, :n ordine all'impiego del parametro dell'intensità del dolo in relazione ai numero e all'importo delle fatture - è parimenti inammissibile per genericità. La difesa non considera che ia Corte d'appello, nel rigettare la medesima doglianza, ha rilevato, con motivazione sufficiente e logicamente coerente, che la difesa anche in sede di appe.lio non ha offerto alcun argomento concreto, in fatto o in diritto, a sostegno della sua prospettazione, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione che fonda la commisurazione della pena su dati oggettivi, quali la gravità e reiterazione dei fatti e l'intensità del dolo. 2. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186„ della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla deciaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pag