CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 25599/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020 il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per i reati dì incauto acquisto di una bicicletta ritenuta provento di furto - che l'imputato dichiarava di avere comprato in [OSCURATO:PERSONA] nell'immediatezza del controllo - e per il reato previsto dall'articolo 707 cod. pen., ovvero possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 3501comma 7, cod proc pen.) e Vi210 di motivazione: la conferma della responsabilità sarebbe fondata sulla base di dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti dato che era stato lo stesso Mazzone a dichiarare di avere acquistato la bicicletta in "[OSCURATO:PERSONA]", luogo noto per l'acquisto di beni provento di reato; si deduceva, inoltre, che non sarebbero stati indicati gli elementi che avrebbero dovuto indurre l'imputato al sospetto e che il fatto che la bici fosse stata venduta in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe insufficiente per ritenere che la stessa fosse provento di furto. 2.2 violazione di legge (art 707 cod. pen.) e vizio di motivazione: il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non sarebbe stato dimostrato dato che gli arnesi trovati nella disponibilità del ricorrente erano sicuramente funzionali ad interventi di piccola manutenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma che Le dichiarazioni rese da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto essere sentito come persona indagata, a prescindere dalla circostanza che siano state rese spontaneamente ovvero sollecitate, sono inutilizzabili e l'avvenuto inserimento del relativo verbale nel fascicolo del dibattimento non può determinare alcun effetto sanante (Sez. 4, Sentenza n. 23306 del 26/05/2015, M.R. Rv. 263500 - 01). Le dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza del fatto ai sensi dell'art. 350 comma 7 cod. proc. pen. hanno infatti una utilizzabillità limitata alla fase predibattimentale ed ai riti a prova contratta sempre che emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 3, Sentenza n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642). Nel caso in esame veniva ritenuto decisivo per la prova della provenienza illecita del bene il fatto che lo stesso fosse stato compravenduto in "[OSCURATO:PERSONA]". Tuttavia tale circostanza aveva fatto ingresso nel processo attraverso le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato all'atto del controllo, che sono inutilizzabili nella fase dibattimentale. Sul punto - ovvero la dimostrazione della provenienza illecita del bene - la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il collegio riafferma che in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall'art. 707 cod. pen., è sufficiente ai fini della configurabilità del reato il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all'imputato l'obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui (Sez. 2, Sentenza n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268410 01). In coerenza con tali indicazioni la Corte d'appello, con motivazione accurata, rilevava che la quantità degli attrezzi rinvenuti (una tronchese, una chiave inglese, una ad apertura scorrevole, una chiave inglese, un set di chiavi a brugola, due cacciavitibg—grill , ed un taglierino) era sicuramente spropositata rispetto alle necessarie "dichiarate", ovvero la funzionalità del possesso ad effettuare piccole riparazioni di una bicicletta. Si tratta di una motivazione che noni presta ad alcuna censura in questa sede in quanto aderente alle errg.genze processuali e preva di vizi logici. La affermazione di responsabilità relativa al reato previsto dall'art. 707 cod. pen. deve essere dichiarata irrevocabile. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese orocessuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di incauto acquisto, con rinvio ad altra sezione delle a Corte di appello di Milano per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità relativa al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Così deciso in R