CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 27642/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 846 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 846 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65C10 L719C) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P28 I452I) -ricorrente- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 886/2020,pubblicata in data 18 settembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 8 giugno 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, fondata su una pluralità crediti iscritti a ruolo di varia e diversa natura; ha chiesto la cancellazione dell’ipoteca, denunc iando vizi for- Ric. n. 846/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 mali della stessa e comunque eccependo la prescrizione di tut- te le sottostanti pretese creditorie. Il Tribunale di Sassari ha dichiarato il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle di pagamento relative a crediti tribu- tari, la competenza funzionale del giudice del lavoro per i cre- diti contributivi e la competenza per materia del giudice di pa- ce per i crediti aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie per infra- zioni al codice della strada. Ricorre il Gentili, sulla base di tremotivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’amministrazione intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. Ragioni della decisione 1.È pregiudiziale ed assorbente il rilievo della inammissibilità del presente ricorso straordinario per cassazione, in quanto ri- volto avverso sentenza di primo grado soggetta ad altri e di- versi mezzi di impugnazione. 2. Si preme tte che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare), «l’impugnazione dell’ipoteca, iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, e del fermo di beni mobili registrati, iscritto ex art. 86 dello stesso D.P.R., costituisce un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’agente della riscos- sione, sicché dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione che si conclude con sentenza appellabile» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015 , Rv. 635989 – 01 e suc- cessive conformi; ex multis: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 24234 Ric. n. 846/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 del 27/11/2015, Rv. 637764 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 28528 del 08/11/2018, Rv. 651657 – 01; Sez. 6 - L , Ordinanza n. 18041del 04/07/2019 , Rv. 654525 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 7756del 08/04/2020, Rv. 657504 – 01). La domanda proposta dal Gentili, come emerge dal ricorso e dalla stessa sentenza impugnata, ha ad oggetto proprio l’annullamento di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con domanda di cancellazione dell’ipoteca e di dichiara- zione di avvenuta prescrizione delle sottostanti pretese. Nella specie, dunque, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso la sentenza di primo grado non può ritenersi ammissibile, in considerazione della natura e dell’oggetto del giudizio. 3. È opportuno precisare che non sussistono, nella specie, i presupposti per l’applicazione del cd. principio dell’apparenza per l’identificazione del mezzo di impugnazione, ai fini del ri- conoscimento dell’ammissibilità del ricorso. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, infatti, ai fini dell’operatività del suddetto principio, è necessario che il giu- dice “a quo” abbia inteso effettivamente qualificare l’azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, af- fermazioni meramente generiche(cfr.: Cass., Sez. 3, Senten- zan. 4507 del 28/02/2006, Rv. 588209 – 01; Sez. 3, Senten- zan. 11012 del 14/05/2007, Rv. 59 7778 – 01; Sez. 2, Sen- tenzan. 26919 del 21/12/2009, Rv. 610652 – 01; cfr. altresì: Sez. 6- 2, Ordinanza n. 3338 del 02/03/2012, Rv. 621960 – 01;Sez. 3, Sentenza n. 12872 del 22/06/2016, Rv. 640421 – 01). Nella specie, dalla decisione impugnata non emerge un espresso e specifico intento di precisa qualificazione delle do- mande avanzate dal Gentili. Ric. n. 846/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 Nell’epigrafe di tale decisione, in primo luogo, vi è una generi- ca indicazione dell’oggetto del giudizio formulata come «oppo- sizione all’esecuzione agli atti esecutivi», che evidentemente non è idonea a esprimere univocamente e in modo specifico l’eventuale intenzione di qualificare in un determinato senso i vari e diversi motivi di contestazione dell’iscrizione ipotecaria avanzati dall’attore (motivi, tra l’altro, di varia natura, sia di forma che di sostanza, cioè relativi alle sottostanti pretese creditorie). D’altra parte, neanche nella motivazione della sentenza, lad- dove il tribunale procede all’esame delle domande proposte in relazione alla natura dei vari crediti posti a base della suddet- ta iscrizione ipotecaria, viene effettuata una espressa e speci- fica qualificazionedi ciascuna contestazione, tale da consenti- re di applicare l’indicato principiodell’apparenza (e di certi non vi è una espressa qualificazione di nessuna specifica contesta- zione in termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., unica qualificazione che consentirebbe la proposizione del ricorso straordinario per cassazione diretta- mente contro la decisione di primo grado). In particolare: a) per le contestazioni relative ai crediti deri- vanti da sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, la qualificazione del tribunale è espressa in termini di opposizione cd. recuperatoria, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 150 del 2011 (giudizio che si svolge in doppio grado); b) per le contestazioni relative ai crediti contributivi non vi è alcuna espressa qualificazione della domanda nella sentenza impugnata; c) per le contestazioni relative ai crediti tributari, infine, il tribunale svolge considerazioni di carattere generale sulla corretta individuazione del giudice dotato di giurisdizione con riguardo alle varie opposizioni esecutive in astratto proponibili, ma, in concreto, anche in tal caso non qualifica espressamente le singole e specifiche contestazioni Ric. n. 846/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 avanzate dall’attore, in relazione all’iscrizione ipotecaria ed al- le sottostanti pretese, in termini di opposizione all’esecuzione e/o di opposizione agli atti esecutivi, il che impedisce anche per tali pretese l’applicazione del più volte richiamato principio dell’apparenza ai fini dell’individuazione del mezzo di impu- gnazioneesperibile. In siffatta situazione, la qualificazione della domanda spetta pertanto al giudice dell’impugnazione, cioè a questa stessa Corte: trattandosi, come già chiarito, di una impugnazione di ipoteca esattoriale, iscritta ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, con domanda di accertamento negativo delle relative sottostanti pretese creditorie, la decisione di merito di primo grado – per quanto in precedenza esposto – è dunque da ritenere, per sua natura, una decisione esclusivamente ap- pellabile (salvo quanto si dirà appresso, con riguardo al con- tenuto della stessa) e non direttamente assoggettabile al ri- corso straordinario per cassazione. 4. Quanto appena osservato, sull’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione diretto contro la sentenza di pri- mo grado, assorbe ogni altra considerazione, sia con riguardo alle questioni relative alla giurisdizione sollevate in relazione alle pretese di natura tributaria, sia con riguardo a quelle rela- tive alla ritenuta “competenza funzionale” del giudice del lavo- ro per i crediti contributivi (e ciò anche a considerare che, trattandosi di rapporti tra sezioni del medesimo ufficio giudi- ziario, in tal caso non si tratterebbe di una vera e propria que- stione di competenza, in senso “tecnico”). D’altra parte, con riguardo alla dichiarazione di incompetenza per materia (ravvisabile nell’indicazione della competenza del giudice di pace,per i crediti derivanti da sanzioni amministra- tive per infrazioni al codice della strada), il ricorso è da ritene- re comunque inammissibile, oltre (e anzi, ancor prima) che per le ragioni generali in precedenza esposte, anche perché, ai Ric. n. 846/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 8 giugno 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 sensi dell’art. 42 c.p.c., le pronunzie sulla competenza che non contengono la decisione della causa nel merito, sono im- pugnabili esclusivamente con il regolamento di competenza a istanza di parte, di cui la presente impugnazione certamente non presenta i necessari requisiti di forma e di sostanza (an- che per non essere stata fornita la prova della sua tempestivi- tà). 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parteintimata svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dov