CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 05152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cimento dei danni per fatto illecito ex art. 2043 c.c.»; entrambi i coniugi avevano patteggiato la pena detentiva, rispettivamente di 1 anno e 6 mesi e di 1 anno e 4 mesi, per la bancarotta fraudolenta con distrazione in relazione al fallimento della Ambros design S.r.L., di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore unico; dalle indagini preliminari era emerso, in particolare, ai fini che qui interessano, che [OSCURATO:PERSONA], con la complicità del marito aveva, utilizzando il patrimonio della società fallita, acquistato un’auto ed un appartamento in Matera, quest’ultimo sottoposto a sequestro giudiziario; costituitasi in giudizio, l’odierna ricorrente contestava ogni addebito, assumeva che la sentenza di patteggiamento poteva essere utilizzata solo come indizio, che la curatela fallimentare non aveva ottenuto l’autorizzazione del Giudice delegato prevista dall’art. 25, comma 6°, l.f., che non essendo mai stata neppure socia della [OSCURATO:PERSONA], era priva di legittimazione passiva, che F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 nell’operazione di acquisto dell’unità immobiliare in sequestro erano Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023 confluiti fondi personali e risorse finanziare donatele o messele a disposizione dal padre, dal suocero e dalla sorella; con sentenza n. 559/2019 l’adito Tribunale condannava i convenuti -in solido- al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 104.640,00, perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato che una parte consistente della somma utilizzata per l’acquisto del contestato immobile non fosse stata nella disponibilità della società fallita ed avesse una provenienza diversa da quella indicata dal curatore fallimentare sulla base degli accertamenti eseguiti dagli organi inquirenti, che non poteva dubitarsi dell’apporto concorsuale assicurato dalla stessa nel reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione contestatole nel procedimento penale definito con la sentenza ex artt. 444 e ss. cod.proc.pen.; disattendeva la domanda di risarcimento del danno morale, trattandosi di danno attinente la sfera personale e non prospettabile per una persona giuridica; con la sentenza in questa sede impugnata, la Corte territoriale ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA], ha ribadito che, pur non configurando ex se una pronuncia di condanna, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti «presuppone - comunque- un'ammissione di colpevolezza» che «esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, che era stata correttamente attribuita efficacia confessoria alla scelta processuale fatta in sede penale rispetto alla sussistenza del fatto e -dunque- alla propria responsabilità, che erano risultate prive di rilievo probatorio le annotazioni difensive indirizzate a confutare il contenuto degli accertamenti investigativi compiuti nel corso delle indagini preliminari, avendo l’appellante omesso di produrre la documentazione idonea a dimostrare provenienza e la destinazione effettive delle somme oggetto delle contestate condotte distrattive; F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 5°, n. 3 cod.proc.civ., “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” e, con riferimento all’art. art. 360, comma 1°, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c. sotto il profilo del travisamento della prova ex art. 360 n. 4) c.p.c. in relazione agli artt. 111, 6° comma, Cost., 132, 2° comma, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.: difetto assoluto di motivazione e/o motivazione apparente”; 1.1) alla Corte territoriale si rimprovera di avere non solo omesso di confrontarsi col materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento penale, ma anche di avere travisato il contenuto probatorio - in particolare - della relazione redatta dalla guardia di finanza, dalla quale sarebbe emerso – diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo - che la provvista finanziaria utilizzata per garantire il buon fine degli assegni circolari, consegnati all’impresa edile venditrice dell’immobile per cui è causa in pagamento delle varie tranche del corrispettivo, era costituita da prelievi effettuati dal marito dal suo conto corrente personale e, in parte, dalle donazioni in danaro fattele dal padre e dal suocero; 1.2) ne risulterebbe smentita l’affermazione della Corte territoriale secondo cui non sarebbero stati portati elementi atti a provare la diversa provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto dell’immobile e in maniera altrettanto clamorosa l’assunto secondo cui non sarebbero state mosse contestazioni di sorta all’indirizzo degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza; F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 1.3) la sentenza sarebbe viziata anche per motivazione Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023 meramente apparente, risultando affidata a proposizioni dogmatiche e/o tautologiche, prive di qualsivoglia specifico confronto con gli atti di causa e collocate ben al di sotto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, c. 6°, Cost.; sicché la pronuncia sarebbe nulla per l’inosservanza dell'art. 132, comma 2°, n. 4), c.p.c., soprattutto là dove ha attribuito valore confessorio ad imprecisate e non altrimenti definite e/o individuate affermazioni rese nel corso del giudizio di prime cure in ordine all’«intento distrattivo delle operazioni poste in essere rispetto alla garanzia dei creditori sociali, con ciò concretizzando l’elemento soggettivo della responsabilità»; 1.4) in prima battuta, mette conto rilevare che la ricorrente è incorsa nella preclusione di cui all’art. 348 ter, comma 5°, cod.proc.civ., essendo la sentenza di appello conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure (ex plurimis, cfr. Cass. 25/02/2022, n. 6295); in secondo luogo, lamenta un vizio di travisamento della prova, che quand’anche riconoscibile come vizio cassatorio (Cass.21/12/2022, n. 37382), difetterebbe, nel caso di specie, di uno dei suoi presupposti: l’esame della prova, da cui sarebbe stata tratta l’informazione travisata; non si può, senza cadere in contraddizione, in ordine allo stesso elemento lamentare, come fa l’odierna ricorrente, che esso non sia stato esaminato e denunciare il travisamento dell’informazione probatoria tratta dal medesimo; deve altresì escludersi che possa ascriversi alla Corte di essere incorsa del difetto di motivazione cfr. supra § 1.3, perché – giusta o sbagliata che sia – la motivazione dell’affermazione riferita c’è ed è quella con cui la sentenza ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento della pena presuppone un’ammissione di F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 colpevolezza, perché [OSCURATO:PERSONA] non aveva negato la Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023 propria responsabilità, accettando una determinata condanna anzi chiedendone e consentendone l’applicazione; va, in aggiunta, rilevato che il difetto di motivazione lamentato dovrebbe emergere dalla sentenza in sé per sé considerata e non dal confronto tra la pronuncia ed elementi estrinseci (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 7053 e successiva giurisprudenza conforme); 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., “violazione ed erronea applicazione dei principi fondamentali in tema di ripartizione dell’onere probatorio” nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4, cod.proc.civ., “in relazione all’art. 116 cod.proc.civ.: inosservanza dei criteri fondamentali in tema di valutazione della prova per presunzioni”; la tesi rappresentata è che la Corte territoriale, applicando il principio di diritto di cui alla decisione n. 5897/2020, sia incorsa in un errore di sussunzione, perché il caso concreto definito con la cennata pronuncia riguardava una fattispecie ontologicamente diversa da quella oggi in scrutinio, venendo lì in rilievo l’efficacia probatoria non solo e non tanto dei fatti storici accertati nel procedimento penale definito con la sentenza di patteggiamento, quanto piuttosto “la loro idoneità ad acquisire rilevanza in sede disciplinare ex art. 653, c. 1°-bis, cod.proc.pen.”; la Corte territoriale, per di più, non avrebbe fatto applicazione dell’indirizzo di legittimità più recente che, in tema di rapporto fra giudizio penale e giudizio civile nella materia risarcitoria, anche ai fini della ripartizione dell’onere probatorio, assegna un diverso e più pregnante valore e/o rilievo al potere/dovere del giudice civile di considerare la sentenza di patteggiamento “come un elemento indiziario che consente, comunque, di giungere a diverse conclusioni in presenza di altre emergenze processuali che devono essere oggetto di adeguata valutazione”, giacché “le risultanze del F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 procedimento penale non sono vincolanti, ma possono essere Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023 liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza”; la conclusione è che la sentenza impugnata non abbia fatto buon governo dei suesposti principi, essendosi allineata a quelle decisioni che assegnano all’elemento indiziario costituito dal patteggiamento della pena un’efficacia così rilevante da giungere ad affermare che "il giudice non può disattenderlo senza motivare”, spingendosi fino al punto di imporre di “spiegare le ragioni per cui l'imputata-odierna appellante avrebbe ammesso la sua insussistente responsabilità ed il giudice penale prestato fede a tale ammissione”, e sia incorsa nella violazione dell’art. 2697 cod.civ., per aver stravolto i tradizionali criteri di riparto dell’onere probatorio, gravando la convenuta di un adempimento sul piano istruttorio-probatorio inesistente, sì come non previsto da alcuna disposizione normativa; non meno illegittima e/o praeter legem risulterebbe la ulteriore statuizione con cui si è attribuito agli “accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza” rango e “valore di piena prova di quanto compiuto dai pubblici ufficiali”, richiamando a conforto il principio espresso un precedente della sezione tributaria - n. 24461/2018 - in tema di efficacia probatoria da attribuirsi nell’ambito degli accertamenti tributari al processo verbale di contestazione, che la ricorrente, diversamente dalla Corte territoriale, considera non conferente, imputando alla sentenza gravata di aver violato l’art. 116 cod.proc.civ., perché avrebbe dovuto riconoscere alle risultanze dell’attività investigativa compiuta nel corso delle indagini preliminari svolte in sede penale il valore di “semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio” che, in conformità con la regola dettata in tema di prova per presunzioni, devono apprezzarsi “non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva” in F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 9489/2022 Numero sezionale 493/2023 base ad una valutazione sorretta da adeguata e corretta Numero di raccolta generale 5152/2023Data pubblicazione 17/02/2023 motivazione sotto il profilo logico e giuridico; le censure mosse alla pronuncia gravata sono prive di pregio; in tutta evidenza, la pronuncia di condanna risulta fondata su una pluralità di elementi: l’assenza di prova della tracciabilità delle operazioni a monte della formazione della provvista, la sentenza di patteggiamento - cui inequivocabilmente è stato attribuito il valore di indizio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - la documentazione prodotta dalla curatela che evidenziava tutte le operazioni anche per cassa effettuate dall’odierna ricorrente e dal coniuge con i documenti bancari di riscontro, gli accertamenti eseguiti dalla guardia di finanza; ne consegue che non può che ritenersi che la Corte territoriale abbia attribuito alla sentenza di patteggiamento proprio e solo il valore di indizio, il cui esame, unito a quello degli altri indizi, l’ha indotta a ritenere non dimostrata la provenienza della provvista utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] per acquistare l’immobile da fonti estranee ai capitali della società [OSCURATO:PERSONA], in linea con i principi richiamati dalla ricorrente che costituiscono ius receptum e che qui devono intendersi ribaditi (cfr. Cass. 30/07/2018, n. 20170 e, tra le pronunce più recenti, proprio in tal senso, Cass. 7/10/2022, n. 29319); il che assorbe le ulteriori censure mosse all’efficacia probatoria della relazione della guardia di finanza; 3) ad avviso del Collegio non ricorrono i presupposti per ricorrere all’applicazione dell’art. 96, comma 3°, cod.proc.civ., come richiesto dalla controricorrente nella memoria depositata in vista dell’odierna camera di consiglio; 4) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; F i r m a t o D a : F A N T I N I S I M O N E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 5 b 4 0 5 b 2 e a f a b 4 a 6 2 a 3 5 8 e 2 3 2 b 5 b 8 e d 0 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e