CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46917/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza dei reati di calunnia (in danno, l'uno, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] , l'altro) sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della consapevole denuncia di [OSCURATO:PERSONA] del reato di estorsione, riferendo di una dinamica del prestito ottenuto (solo 50 euro) e delle modalità della condotta estorsiva smengdalle dichiaraizoni testimoniali acquisite. Al cospetto di una conforme valutazione dei giudici del merito, il ricorrente allega il vizio di travisamento della prova (le dichiarazioni rese dal padre dell'imputato e dal teste Luporini) sottoponendo alla Corte i verbali delle dichiarazioni acquisite dai predetti e proponendone la rilettura, inammissibile, da parte della Corte di legittimità. Anche con riferimento alla calunnia in danno di [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni della Corte di appello - che ha evidenziato la connessione tra la prima e la seconda condotta di calunnia essendo stato indicato il Russo come la persona che aveva agito, a sostegno di [OSCURATO:PERSONA], per la esazione minacciosa del credito) sono state ritenute travolte dalla infondatezza dell'accusa verso [OSCURATO:PERSONA], con argomentazioni (cfr. pag. 8) non inficiate da manifesta illogicità. La Corte di merito ha compiuto una diffusa analisi delle dichiarazioni del Maionchi e della loro inattendibilità per ritenere false, e dettate a copertura degli aiuti economici richiesti al padre, le accuse di estorsione verso [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, verso il Russo che non si prestano a censure, neppure ai fini della corretta qualificazione dei fatti come reato di calunnia poiché con chiarezza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano accusati del reato di estorsione. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa