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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 19157/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2795-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentt- avverso la sentenza n. 240/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02795 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2795/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, con la pronuncia n. 1501/2016, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] in regine di part-time, della somma di euro 5.290,99 a titolo di differenze retributive dovute e maturate in ragione dell'acquisito diritto al riconoscimento del livello superiore (IV) dopo 18 mesi di servizio, per come previsto dall'art. 97 CCNL di categoria, per il periodo dal 3.9.2009 al 21.3.2011, epoca di cessazione del rapporto, in detta somma inclusa anche la differenza per tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR.

2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 240/2020, in accoglimento del gravame incidentale del Sorbello, ha invece condannato la società a corrispondere al dipendente l'importo di euro 13.390,43, oltre interessi legali e rivalutazione.

3. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado hanno ritenuto che al lavoratore spettassero anche le trattenute operate in busta paga, per i giorni di assenza imputati dalla società che non aveva, però, dimostrato la ragione giustificatrice.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi pronunciata la Corte territoriale sull'eccezione sollevata da essa società, sia in sede di rilievi alla espletata ctu sia in sede di note conclusive, autorizzate a seguito del proposto appello incidentale del lavoratore, secondo cui la voce "divers.

Retrib. e/o assenze gg", riportata nelle buste paga rilasciate al medesimo fosse frutto della procedura automatizzata del software utilizzato per la elaborazione delle buste paga 1 k RG 2795/2021 predette, ma non influiva sulla retribuzione complessiva spettante a quest'ultimo.

3. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, per avere omesso la Corte territoriale qualsiasi pronuncia sull'eccezione di essa società, formulata sia in sede di rilievi alla espletata ctu sia in sede di note conclusive autorizzate a seguito del proposto appello incidentale del resistente, volta a verificare che nessuna diminuzione retributiva vi sarebbe stata nelle spettanze finali delle singole buste paga.

4. Con il terzo motivo si obietta la nullità, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, della sentenza e del procedimento per violazione: a) dell'art. 112 cpc, atteso che sarebbero state considerate dovute al resistente le retribuzioni dal 24.6.2010 al 21.3.2011, periodo di incontestata assenza dello stesso dal posto di lavoro, che erano somme non richieste ed escluse dal ctu; b) dell'art. 115 cpc perché, sul punto dell'avvenuta ricezione dei relativi importi nel periodo predetto, non vi era stata contestazione.

5. Orbene, questo Collegio deve dare preliminarmente atto che la stessa Corte territoriale, con la successiva sentenza n. 360/2021 emessa a seguito di giudizio di revocazione istaurato su istanza della società, ha rideterminato la somma dovuta al Sorbello in euro 8.165,04, oltre accessori, perché nella prima pronuncia della medesima Corte, incorrendo in errore di fatto, non si era tenuto conto che i giorni di illegittima trattenuta operata fra il settembre 2010 ed il marzo 2011 erano stati già considerati dal consulente di primo grado ai fini del calcolo complessivo, sicché le relative trattenute operate in tale periodo andavano escluse dalle somme poi riconosciute al Sorbello.

6. Conseguentemente a tale evento, non contestato dalle parti, questa Corte ritiene, quindi, inammissibili le censure articolate nel terzo motivo riguardanti le statuizioni della Corte territoriale relativamente alle questioni che sono state oggetto di revocazione.

7. Per le altre doglianze, di cui ai restanti motivi, riguardanti l'asserita omessa pronuncia ex art. 112 cpc in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, va dichiarata la loro inammissibilità.RG 2795/2021

8. Invero, deve osservarsi che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021).

9. Inoltre, è stato precisato che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 13649/2005; Cass. n. 7406/2014).

10. In altri termini, il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della 3 2.- RG 2795/2021 deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4498/1996).

11. Nella fattispecie in esame, pertanto, oltre ai profili di inammissibilità per non essere stato specificato dalla ricorrente in che misura la sopravvenuta sentenza n. 360/2021 abbia potuto incidere sulle articolate censure, deve rilevarsi, sotto il profilo formale della asserita violazione dell'art. 112 cpc, che la Corte territoriale si è implicitamente pronunciata sulle questioni, aderendo alle conclusioni del CTU e, quindi, di fatto respingendo i rilievi formulati.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo.

14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2795-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrentt- avverso la sentenza n. 240/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 24/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02795 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- RG 2795/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con la pronuncia n. 1501/2016, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento, in favore del dipendente [OSCURATO:PERSONA] in regine di part-time, della somma di euro 5.290,99 a titolo di differenze retributive dovute e maturate in ragione dell'acquisito diritto al riconoscimento del livello superiore (IV) dopo 18 mesi di servizio, per come previsto dall'art. 97 CCNL di categoria, per il periodo dal 3.9.2009 al 21.3.2011, epoca di cessazione del rapporto, in detta somma inclusa anche la differenza per tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR. 2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 240/2020, in accoglimento del gravame incidentale del Sorbello, ha invece condannato la società a corrispondere al dipendente l'importo di euro 13.390,43, oltre interessi legali e rivalutazione. 3. A fondamento della decisione i giudici di secondo grado hanno ritenuto che al lavoratore spettassero anche le trattenute operate in busta paga, per i giorni di assenza imputati dalla società che non aveva, però, dimostrato la ragione giustificatrice. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. 6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per non essersi pronunciata la Corte territoriale sull'eccezione sollevata da essa società, sia in sede di rilievi alla espletata ctu sia in sede di note conclusive, autorizzate a seguito del proposto appello incidentale del lavoratore, secondo cui la voce "divers. Retrib. e/o assenze gg", riportata nelle buste paga rilasciate al medesimo fosse frutto della procedura automatizzata del software utilizzato per la elaborazione delle buste paga 1 k RG 2795/2021 predette, ma non influiva sulla retribuzione complessiva spettante a quest'ultimo. 3. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 cpc, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, per avere omesso la Corte territoriale qualsiasi pronuncia sull'eccezione di essa società, formulata sia in sede di rilievi alla espletata ctu sia in sede di note conclusive autorizzate a seguito del proposto appello incidentale del resistente, volta a verificare che nessuna diminuzione retributiva vi sarebbe stata nelle spettanze finali delle singole buste paga. 4. Con il terzo motivo si obietta la nullità, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n.4 cpc, della sentenza e del procedimento per violazione: a) dell'art. 112 cpc, atteso che sarebbero state considerate dovute al resistente le retribuzioni dal 24.6.2010 al 21.3.2011, periodo di incontestata assenza dello stesso dal posto di lavoro, che erano somme non richieste ed escluse dal ctu; b) dell'art. 115 cpc perché, sul punto dell'avvenuta ricezione dei relativi importi nel periodo predetto, non vi era stata contestazione. 5. Orbene, questo Collegio deve dare preliminarmente atto che la stessa Corte territoriale, con la successiva sentenza n. 360/2021 emessa a seguito di giudizio di revocazione istaurato su istanza della società, ha rideterminato la somma dovuta al Sorbello in euro 8.165,04, oltre accessori, perché nella prima pronuncia della medesima Corte, incorrendo in errore di fatto, non si era tenuto conto che i giorni di illegittima trattenuta operata fra il settembre 2010 ed il marzo 2011 erano stati già considerati dal consulente di primo grado ai fini del calcolo complessivo, sicché le relative trattenute operate in tale periodo andavano escluse dalle somme poi riconosciute al Sorbello. 6. Conseguentemente a tale evento, non contestato dalle parti, questa Corte ritiene, quindi, inammissibili le censure articolate nel terzo motivo riguardanti le statuizioni della Corte territoriale relativamente alle questioni che sono state oggetto di revocazione. 7. Per le altre doglianze, di cui ai restanti motivi, riguardanti l'asserita omessa pronuncia ex art. 112 cpc in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, va dichiarata la loro inammissibilità.RG 2795/2021 8. Invero, deve osservarsi che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. n. 28072/2021). 9. Inoltre, è stato precisato che non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (Cass. n. 13649/2005; Cass. n. 7406/2014). 10. In altri termini, il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della 3 2.- RG 2795/2021 deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie (Cass. n. 4498/1996). 11. Nella fattispecie in esame, pertanto, oltre ai profili di inammissibilità per non essere stato specificato dalla ricorrente in che misura la sopravvenuta sentenza n. 360/2021 abbia potuto incidere sulle articolate censure, deve rilevarsi, sotto il profilo formale della asserita violazione dell'art. 112 cpc, che la Corte territoriale si è implicitamente pronunciata sulle questioni, aderendo alle conclusioni del CTU e, quindi, di fatto respingendo i rilievi formulati. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 13. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano come da dispositivo. 14. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore del controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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