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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 13178/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, è in primo luogo inconferente e manifestamente infondato, perché censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, mentre la sentenza impugnata ha riconosciuto quelle circostanze attenuanti in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; quanto poi alla contestazione, peraltro non espressa, relativa all'eccessiva misura della pena la stessa è affetta da assoluta genericità, senza alcuno specifico riferimento a puntuali violazioni delle regole della logica quanto alla motivazione adottata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CANCELLO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta la correttezza della motivazione in ordine alle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, è in primo luogo inconferente e manifestamente infondato, perché censura il giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le contestate aggravanti, mentre la sentenza impugnata ha riconosciuto quelle circostanze attenuanti in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti; quanto poi alla contestazione, peraltro non espressa, relativa all'eccessiva misura della pena la stessa è affetta da assoluta genericità, senza alcuno specifico riferimento a puntuali violazioni delle regole della logica quanto alla motivazione adottata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente