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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 47603/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di ROMA Ydat_o_avvi ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e euro 200,00 di multa per tentato furto aggravato.

Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l'insufficienza della motivazione non essendosi il giudice di merito soffermato sui motivi di fatto e di diritto.

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50,

I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente la mera insufficienza motivazionale, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2022 onsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 del TRIBUNALE di ROMA Ydat_o_avvi ti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Tribunale di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione e euro 200,00 di multa per tentato furto aggravato. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l'insufficienza della motivazione non essendosi il giudice di merito soffermato sui motivi di fatto e di diritto. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente la mera insufficienza motivazionale, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2022 onsigliere
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