CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 17635/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe , deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 589bis comma 7 cp. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, fol 6 e 7 attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali (dichiarazione dei testi di PG, attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali, la tipologia delle lesioni riscontrate sul corpo della vittima, il superamento del limite di velocità che in qual tratto era di 30 Kmh, il comportamento posto in essere subito dopo l'investimento omettendo di prestare soccorso alla anziana signora), in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo nella sentenza gravata. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità , in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20.04.2022 Il Presidente estensore Do atella Fer a [OSCURATO:PERSONA] C A