CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 38123/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE d'APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani il 25 maggio 2022 con cui l'imputato è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e C 200,00 di multa per la ricettazione di un telefonino. 2. Con il ricorso per cassazione la Difesa dell'imputato formula due motivi. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell'art.606 c.p.p., in relazione agli artt.191, 192, 526 e 533 del codice di procedura nonché 648 c.p.) nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) poiché la condanna dell'imputato è basata su una prova illegittimamente acquisita e comunque inutilizzabile. Infatti, la origine furtiva del bene asseritamente rubato e ricettato è stata desunta esclusivamente dall'acquisizione (senza il consenso del difensore) ed esame della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], proprietaria del telefonino, che tuttavia non è stata sentita in dibattimento. Nel processo non vi è quindi la prova del reato presupposto. Anche con il secondo motivo si lamenta violazione di legge (lettere b e c dell'art.606 c.p.p., in relazione agli artt.129 e 530 del codice di procedura nonché 131 bis c.p.) nonché mancanza di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) sulla non punibilità dell'imputato per particolare tenuità del fatto. La Corte d'appello non si è pronunciata sulla richiesta, formulata con le conclusioni inviate per mali in occasione della trattazione cartolare dell'udienza d'appello. 3. Sia il [OSCURATO:PERSONA] che il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno fatto pervenire per mail memorie con le rispettive conclusioni chiedendo, la prima, il rigetto del ricorso ed il secondo, il suo accoglimento o eventualmente, in subordine, la dichiarazione di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato mentre il secondo merita accoglimento. 2. Con il primo motivo si contesta sia stata fornita la prova nel processo dell'origine furtiva del telefonino sequestrato al Baia, poiché la querela per il furto del terminale presentata dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] venne acquisita senza il consenso dell'imputato e della sua difesa ed è pertanto inutilizzabile a fini probatori. L'argomento difensivo è manifestamente infondato. Infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte è stato recentemente ribadito che ai fini della configurabilità dei reati contro il patrimonio presupponenti la consumazione di un altro reato (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.) è necessario che il reato presupposto, quale essenziale elemento costitutivo delle relative fattispecie, sia individuato quantomeno nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali (Sez. 2, n. 6584 del 15/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 282629 - 01; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019 [OSCURATO:PERSONA]. 277020 - 01). Ciò non significa ovviamente che vi debba essere un accertamento di responsabilità penale a carico di un individuo ma che gli elementi identificativi dell'ipotesi di reato siano sufficienti ai fini che qui occorrono, vale a dire come premessa ricostruttiva dei reati presupposti, ipotizzabili sulla base di elementi indiziari sufficientemente concreti. La sussistenza di un reato presupposto non deve essere quindi accertata, ma semplicemente supposta come ipotesi cogente, precursore ineludibile dell'ipotesi di reato oggetto del giudizio (in questo caso, la ricettazione). Su tali premesse concettuali, che la res fosse furtiva può desumersi da una pluralità di fattori, quali, nel caso concreto, la presenza di una indagine per il recupero del terminale, l'esecuzione del sequestro a carico del Bala, e, in ultimo, la presentazione di una querela per furto. La quale, pur utilizzata solamente nell'ambito di quanto consentito dalla giurisprudenza di legittimità, cioè la prova della sussistenza della relativa condizione di procedibilità, non deve essere intesa in maniera generica. Infatti, ciascuna querela fa prova della condizione di procedibilità di una specifica ipotesi di reato, commessa in una specifica data ai danni di un soggetto individuato poiché non avrebbe alcun senso ipotizzare una querela bonne à tout fa/re. Intesa in tali termini, specifici e concreti, essa consente, unitamente all'ulteriore corredo probatorio in atti a ritenere provata la sussistenza di (non la responsabilità per) un furto quale presupposto della ricettazione in oggetto. 3. Va invece accolto il secondo motivo di ricorso. La Corte ha infatti omesso di motivare sulla richiesta, formulata con memoria di data 16 novembre 2023 (primo atto utile successivo alla riforma della disposizione, introdotta con il d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150 -c.d. "[OSCURATO:PERSONA]"-, alla luce del fatto che l'atto di appello reca la data del 3 ottobre 2022) di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. E poiché l'omissione motivazionale non deriva da dimenticanza ma da mancata consapevolezza dell'esistenza del motivo (come reso evidente dalla sintesi dei motivi di appello riportata in motivazione -pg.3 - che ignora tanto la memoria che i motivi in essa versati) non si può far questione, come suggerisce il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale nella propria memoria inviata per mail, di motivazione implicita che presuppone quanto meno la consapevolezza che la questione fosse stata posta. La sentenza va quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Ciò tuttavia non implica né comporta l'accoglimento della istanza di pronuncia dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, formulata a conclusione della memoria datata 8 agosto 2024 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bari. Infatti, il rinvio avviene solamente per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione del beneficio invocato, essendo assorbita (attesane l'inammissibilità) ogni altra questione attinente alla responsabilità. Ciò perché la valutazione ex art. 131 bis c.p. è un posterius, una conseguenza che viene 'a valle' del giudizio di responsabilità, una volta accertata la sussistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato. Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, infatti, che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto "presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoi elementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità del fatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solo dall'assoggettamento alla sanzione penale. L'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto non esige, allora, un fatto conforme al tipo ma inoffensivo, anzi richiede la presenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo, seppure in maniera esigua e tenue secondo i due "indici-criteri" della tenuità del fatto (la «tenuità dell'offesa» e la «non abitualità del comportamento») in coincidenza necessaria con due ulteriori sotto-indici (o "indici-requisiti") della tenuità dell'offesa, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dalla «esiguità del danno o del pericolo». (Cass. Sez. 3 n. 50215 del 08/10/2015, rv. 265434; Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023, Franchi, Rv. 284703 - 01). Da quanto detto, discende che, una volta 'sigillata' la questione sulla responsabilità per l'inammissibilità del motivo che la riguardava, non è consentita a questa Corte (ed a quella cui il processo è rinviato) l'esame dell'istanza di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così d ciso in Roma, 27 agosto 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere est nsore Franc co Florit j Giuspanrntia DE