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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 10777/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione del motivo d'appello afferente la determinazione del trattamento sanzionatorio, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché non si confronta con il complessivo costrutto argomentativo della sentenza impugnata, dal quale implicitamente si evince il giudizio di adeguatezza della pena irrogata in primo grado; lo stesso motivo è, altresì, generico, non indicando la ricorrente quale decisivo elemento, introdotto nella prospettiva della riduzione della pena, sarebbe stato, invece, ingiustificatamente ignorato; Considerato, quanto alla prospettazione di estinzione del reato per prescrizione, che il procedimento di primo grado è stato rinviato, per adesione del difensore all'astensione di categoria, per la durata di mesi quattro e giorni quattro, con conseguente sospensione del decorso del termine di cui all'art. 161 cod. pen., non maturato all'atto della deliberazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata valutazione del motivo d'appello afferente la determinazione del trattamento sanzionatorio, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato perché non si confronta con il complessivo costrutto argomentativo della sentenza impugnata, dal quale implicitamente si evince il giudizio di adeguatezza della pena irrogata in primo grado; lo stesso motivo è, altresì, generico, non indicando la ricorrente quale decisivo elemento, introdotto nella prospettiva della riduzione della pena, sarebbe stato, invece, ingiustificatamente ignorato; Considerato, quanto alla prospettazione di estinzione del reato per prescrizione, che il procedimento di primo grado è stato rinviato, per adesione del difensore all'astensione di categoria, per la durata di mesi quattro e giorni quattro, con conseguente sospensione del decorso del termine di cui all'art. 161 cod. pen., non maturato all'atto della deliberazione della sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris