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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 46965/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Palermo.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per avere pronunciato espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria Lavadera e Missuto, militari appartenenti alla Guardia di Finanza, mentre accertavano a carico dell'imputato una contravvenzione al codice della strada.

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge quanto alla configurabilità del reato de quo, non essendosi raggiunta la prova della presenza di più persone oltre ai due pubblici ufficiali destinatari delle espressioni ingiuriose.

Tali rilievi sono stati ribaditi con nota scritta depositata in data 21 ottobre 2021.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rannondo, Rv. 273466).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale non si è affatto affidata a una regola presuntiva, che come tale non può sostituirsi alla prova dell'elemento di struttura del reato costituito dalla presenza di più persone, ma ha fatto preciso riferimento alle testimonianze rese dalle due persone offese Lavadera e Missuto, secondo le quali durante lo svolgimento dei fatti sulla pubblica via (allorché i militari avevano invitato l'imputato a spostarsi per non ostruire la circolazione e costui aveva iniziato ad inveire, in un crescendo di escandescenze) si erano assembrate diverse perone "tra sette e dieci" che avevano percepito gli accadimenti in corso e che avevano mostrato di parteggiare per l'imputato, tanto che i due militari avevano richiesto l'intervento in ausilio di altra pattuglia e che, concluse le operazioni, i presenti avevano applaudito in segno di derisione.Ciò comporta che il reato deve ritenersi realizzato, essendo altresì rispettato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui le "più persone" in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbano essere soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA] (cioè dei "civili") ovvero dei soggetti che, pur pubblici ufficiali, siano nondimeno presenti in quello specifico contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838): il che appunto è avvenuto nel caso di specie.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge.

Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marsala avverso la sentenza del 24/09/2020 della Corte d'appello di Palermo. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha altresì depositato nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili, per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, per avere pronunciato espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria Lavadera e Missuto, militari appartenenti alla Guardia di Finanza, mentre accertavano a carico dell'imputato una contravvenzione al codice della strada. 2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la violazione di legge quanto alla configurabilità del reato de quo, non essendosi raggiunta la prova della presenza di più persone oltre ai due pubblici ufficiali destinatari delle espressioni ingiuriose. Tali rilievi sono stati ribaditi con nota scritta depositata in data 21 ottobre 2021. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale previsto dall'art. 341-bis cod. pen. richiede per la sua integrazione che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale mentre egli compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone (Sez. 6, n. 29406 del 06/06/2018, Rannondo, Rv. 273466). Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte territoriale non si è affatto affidata a una regola presuntiva, che come tale non può sostituirsi alla prova dell'elemento di struttura del reato costituito dalla presenza di più persone, ma ha fatto preciso riferimento alle testimonianze rese dalle due persone offese Lavadera e Missuto, secondo le quali durante lo svolgimento dei fatti sulla pubblica via (allorché i militari avevano invitato l'imputato a spostarsi per non ostruire la circolazione e costui aveva iniziato ad inveire, in un crescendo di escandescenze) si erano assembrate diverse perone "tra sette e dieci" che avevano percepito gli accadimenti in corso e che avevano mostrato di parteggiare per l'imputato, tanto che i due militari avevano richiesto l'intervento in ausilio di altra pattuglia e che, concluse le operazioni, i presenti avevano applaudito in segno di derisione.Ciò comporta che il reato deve ritenersi realizzato, essendo altresì rispettato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui le "più persone" in presenza delle quali deve svolgersi la condotta oltraggiosa debbano essere soggetti estranei alla [OSCURATO:PERSONA] (cioè dei "civili") ovvero dei soggetti che, pur pubblici ufficiali, siano nondimeno presenti in quello specifico contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente (Sez. 6, n. 30136 del 09/06/2021, Leocata, Rv. 281838): il che appunto è avvenuto nel caso di specie. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed a versare a favore della Cassa delle ammende una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. L'imputato va inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle costituite parti civili, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500, oltre accessori di legge. Così deciso il 04/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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