CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 18950/2025
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5117/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n.3705/2021 depositata il 23/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 5117/2022 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 18950/2025 Data pubblicazione 10/07/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 09/07/2025. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5117/2022 Numero sezionale 2199/2025 Numero di raccolta generale 18950/2025 Data pubblicazione 10/07/2025