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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07283/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 4 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione, e alle pene accessorie, relativamente al reato di cui all'art. 5, d.

Igs. 74/2000, per l'anno di imposta 2011.

2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 32 e 34 d.P.R. 917 del 1986); contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova in relazione alla natura agricola dell'attività prevalente della ditta del ricorrente (azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]).

Dalla visura della Camera di Commercio emerge che la ditta de-e ricorrente svolge prevalentemente attività agricola e non commerciale.

Vende al dettaglio i propri prodotti dei campi.

Ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 917 del 1986 si tratta di attività connesse a quelle dell'agricoltura, che non possono considerarsi commerciali, come ritenuto dalla sentenza impugnata.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che nell'attività dell'impresa agricola rientrano/oltre alla coltivazione del fondo, anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione e all'alienazione di prodotti agricoli (vedi S.U. civili n. 265/1997).

Le prove dibattimentali non hanno evidenziato che l'imputato svolgesse una prevalente attività di commercializzazione di prodotti agricoli, acquistati da terzi.

Al contrario egli vendeva in modo assolutamente prevalente prodotti propri, in quanto derivanti dalla coltivazione dei terreni di sua proprietà e solo in minima parte prodotti acquistati da terzi, ma della stessa categoria di quelli provenienti dalle proprie coltivazioni.

Infatti nell'anno 2011 l'azienda dell'imputato aveva sostenuto costi per l'acquisto di merci per un imponibile pari ad euro 34.803,76 e costi per l'acquisto di forniture di beni e servizi pari ad euro 20.411,50.

Sulla base di questi dati la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto una prevalenza di un reddito da attività commerciale; invece, proprio questi dati dimostrano il contrario, la prevalenza dell'attività agricola.

L'acquisto di merce è inferiore ai ricavi, e pertanto attività prevalente quella agricola.

Il fatto, pertanto, non può costituire il reato contestato, in quanto l'attività agricola ha una determinazione del reddito completamente diversa dall'attività commerciale. 2.

2. Violazione di legge (ad 157, 2 e 4 cod. pen.; art. 1, legge n. 3 del 2019); prescrizione del reato.

La Corte d'appello erroneamente ha ritenuto non prescritto il reato in oggetto, sulla falsa considerazione che la sentenza di primo grado fosse da considerare un atto interruttivo della prescrizione.

Tuttavia, la legge n. 3 del 2019 ha eliminato l'effetto interruttivo della sentenza, con l'abrogazione dell'articolo 160, primo comma, cod. pen.

Per il principio dell'alt 2, cod. pen. tale modifica deve applicarsi al caso in giudizio, legge più favorevole, comunque vigente.

La prescrizione, pertanto risulta di 8 anni, senza considerare l'effetto interruttivo della sentenza (che porterebbe la prescrizione ad anni 10).

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello.

La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come non può ritenersi l'attività della ditta del ricorrente esclusivamente agricola in quanto la stessa aveva diversi punti vendita (ad Aiello, Aquileia e Udine) e aveva pagato per corrispettivi la somma di euro 243.445,00, con costi per acquisto di merci per euro 34.803,76 e costi per beni e servizi di euro 20.411,50 (elementi registrati e dichiarati dallo stesso contribuente).

Il maggior importo per l'acquisto di merci (poi rivendute) rispetto al costo dei beni e servizi e la pluralità dei punti vendita evidenzia come l'attività commerciale sia prevalente su quella agricola.

Si tratta di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati.

Il ricorrente reitera acriticamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.

4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo della prescrizione, in quanto oltre alla sentenza (che non interrompe la prescrizione) sussiste comunque l'effetto interruttivo del decreto di citazione in giudizio - del 26 gennaio 2016 -, e pertanto il termine massimo di prescrizione risulta di anni

10. Il reato, pertanto non risulta prescritto.

Comunque, "In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Sez. 4, Sentenza n. 47339 del 28/10/2005 Ud., dep. 30/12/2005, Rv. 233176 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trieste con sentenza del 15 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 4 dicembre 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione, e alle pene accessorie, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000, per l'anno di imposta 2011. 2. L'imputato propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 32 e 34 d.P.R. 917 del 1986); contraddittorietà della motivazione con travisamento della prova in relazione alla natura agricola dell'attività prevalente della ditta del ricorrente (azienda agricola [OSCURATO:PERSONA]). Dalla visura della Camera di Commercio emerge che la ditta de-e ricorrente svolge prevalentemente attività agricola e non commerciale. Vende al dettaglio i propri prodotti dei campi. Ai sensi dell'art. 32 d.P.R. 917 del 1986 si tratta di attività connesse a quelle dell'agricoltura, che non possono considerarsi commerciali, come ritenuto dalla sentenza impugnata. La giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che nell'attività dell'impresa agricola rientrano/oltre alla coltivazione del fondo, anche le lavorazioni connesse, complementari ed accessorie dirette alla trasformazione e all'alienazione di prodotti agricoli (vedi S.U. civili n. 265/1997). Le prove dibattimentali non hanno evidenziato che l'imputato svolgesse una prevalente attività di commercializzazione di prodotti agricoli, acquistati da terzi. Al contrario egli vendeva in modo assolutamente prevalente prodotti propri, in quanto derivanti dalla coltivazione dei terreni di sua proprietà e solo in minima parte prodotti acquistati da terzi, ma della stessa categoria di quelli provenienti dalle proprie coltivazioni. Infatti nell'anno 2011 l'azienda dell'imputato aveva sostenuto costi per l'acquisto di merci per un imponibile pari ad euro 34.803,76 e costi per l'acquisto di forniture di beni e servizi pari ad euro 20.411,50. Sulla base di questi dati la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto una prevalenza di un reddito da attività commerciale; invece, proprio questi dati dimostrano il contrario, la prevalenza dell'attività agricola. L'acquisto di merce è inferiore ai ricavi, e pertanto attività prevalente quella agricola. Il fatto, pertanto, non può costituire il reato contestato, in quanto l'attività agricola ha una determinazione del reddito completamente diversa dall'attività commerciale. 2. 2. Violazione di legge (ad 157, 2 e 4 cod. pen.; art. 1, legge n. 3 del 2019); prescrizione del reato. La Corte d'appello erroneamente ha ritenuto non prescritto il reato in oggetto, sulla falsa considerazione che la sentenza di primo grado fosse da considerare un atto interruttivo della prescrizione. Tuttavia, la legge n. 3 del 2019 ha eliminato l'effetto interruttivo della sentenza, con l'abrogazione dell'articolo 160, primo comma, cod. pen. Per il principio dell'alt 2, cod. pen. tale modifica deve applicarsi al caso in giudizio, legge più favorevole, comunque vigente. La prescrizione, pertanto risulta di 8 anni, senza considerare l'effetto interruttivo della sentenza (che porterebbe la prescrizione ad anni 10). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come non può ritenersi l'attività della ditta del ricorrente esclusivamente agricola in quanto la stessa aveva diversi punti vendita (ad Aiello, Aquileia e Udine) e aveva pagato per corrispettivi la somma di euro 243.445,00, con costi per acquisto di merci per euro 34.803,76 e costi per beni e servizi di euro 20.411,50 (elementi registrati e dichiarati dallo stesso contribuente). Il maggior importo per l'acquisto di merci (poi rivendute) rispetto al costo dei beni e servizi e la pluralità dei punti vendita evidenzia come l'attività commerciale sia prevalente su quella agricola. Si tratta di accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità, in quanto adeguatamente motivati. Il ricorrente reitera acriticamente i motivi di appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza. 4. Manifestamente infondato anche l'ulteriore motivo della prescrizione, in quanto oltre alla sentenza (che non interrompe la prescrizione) sussiste comunque l'effetto interruttivo del decreto di citazione in giudizio - del 26 gennaio 2016 -, e pertanto il termine massimo di prescrizione risulta di anni 10. Il reato, pertanto non risulta prescritto. Comunque, "In materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, ma non può combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicare una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità" (Sez. 4, Sentenza n. 47339 del 28/10/2005 Ud., dep. 30/12/2005, Rv. 233176 - 01) Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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