CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 06617/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28980/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'D, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'[OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -resistenti-, avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.2529/2021depositata il 07/04/2021. Rilevato che, a seguito della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., i ricorrenti non hanno chiesto la decisione; considerato che, a norma dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, che si liquidano in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti solidalmente alla rifusione alle Amministrazioni resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 07/03/2024. [OSCURATO:PERSONA]