CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato continuato di minaccia e di lesioni personali aggravate; - che avverso detta sentenza l'imputato ha proposto un ricorso principale, articolando due motivi, nonché un motivo nuovo con memoria pervenuta in data 24 marzo 2022; - che il primo motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, posto che il vizio motivazionale denunciato, anche sotto il profilo del travisamento per omissione di una prova dichiarativa (Dorlinguzzo), non tiene conto del fatto che il giudice di appello non ha l'obbligo di controbattere ogni esercitazione dialettica difensiva e di confutare, una per una, tutte le argomentazioni e tutte le doglianze che sono state proposte con i motivi di impugnazione: l'obbligo di motivazione può, infatti, considerarsi adempiuto allorché il giudice di secondo grado, senza diffondersi nella confutazione particolareggiata di un motivo di gravame, involgente la critica di un elemento di prova, dimostri, mediante l'enunciazione delle ragioni che hanno determinato la sua decisione, di aver tenuto conto di tutte le principali e decisive risultanze acquisite nel processo (Sez. 2, n. 1612 del 08/06/1976 - dep. 29/01/1977, Rv. 135181), tanto vero che, per il diritto vivente, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile in Cassazione, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu °culi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). - che il secondo motivo e il motivo nuovo, che contestano il diniego della sospensione condizionale della pena, è generico, manifestamente infondato e non consentito in questa sede, considerato che l'ineccepibile argomentazione che lo correda (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata, punto 4.4.), è in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di beneficio ex art. 163 cod. pen. il giudice di merito, nel valutarne, con insindacabile apprezzamento in fatto, la concedibilità non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Rv. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il C