CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 1986
Cassazione n. 16298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 22/04/2022, la Corte di appello di Catania, sull'accordo delle parti, ha parzialmente riformato la sentenza del 30/11/2021, con la quale il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di furto pluriaggravato e di evasione. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo denunciando - nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - carenza di motivazione e violazione di legge in punto di determinazione della pena. In data 31/01/2023, l'imputata ha comunicato la rinuncia al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano, senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il