CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 42096/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.FAGGIO Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale d'I Roma rideterminava nei suoi confronti la pena in anni tre di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana dalla quale erano ri- cavabili 8.999 dosi singole. 2. Assume il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, attestato oltre la media edittale e a fronte di motivazione della sentenza di primo grado del tutto monca, par- zialmente integrata dalla decisione di appello in termini del tutto assertivi. Con una terza articolazione lamenta difetto di motivazione in ordine al rico- noscimento del fatto di lieve entità e con una quarta articolazione si duole della mancata riduzione per la scelta del rito abbreviato a fronte di motiva- zione del tutto illogico a sostegno del rigetto dell'ammissione. 3. La pena risulta congruamente rideterminata dal giudice di appello, in- vestito con una specifica doglianza sul punto e al contempo ha fornito ade- guata giustificazione delle ragioni per cui la pena base risulta essere stata determinata in misura superiore alla media edittale in ragione dell'elevatis- simo quantitativo di sostanza stupefacente, dato ponderale che, del tutto logicamente, non consente la riqualificazione dei fatti ai sensi del'art.73 comma 5 Dpr 309/90. La esclusione della riduzione per il rito abbreviato risulta poi motivato in ter- mini congrui e non manifestamente illogici o contraddittori. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ri- corrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pa- gamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 Settembre 2022 D E I) S i T . '11-A Il Presidente estens